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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11893/2026 del 30/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il ricorrente aveva personalmente rinunciato all'impugnazione con atto del 22 luglio 2025. Per effetto dell'inammissibilità, ha disposto la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente in dispositivo.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il soggetto indicato in intestazione proponeva ricorso per cassazione contro un'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Milano. Nel corso del giudizio, tuttavia, risultava un atto di rinuncia personale al ricorso, depositato in data 22 luglio 2025. La Corte ha quindi rilevato che la rinuncia integrava causa di inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), c.p.p., con conseguente declaratoria di inammissibilità e condanna alle spese e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 591, comma 1, lett. a), c.p.p.

    La rinuncia personale al ricorso determina una causa di inammissibilità dell'impugnazione.

Massime di principio

  • La rinuncia personale al ricorso per cassazione comporta l'inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), c.p.p.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per rinuncia, il ricorrente è normalmente tenuto al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNe bis in idem

Testo integrale

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