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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05575/2025 del 03/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (impresa)

La controversia

La società correntista aveva convenuto la banca chiedendo la rettifica del saldo di un conto corrente affidato e di un conto anticipi fatture, assumendo l'illegittimità di interessi debitori non pattuiti o superiori al tasso soglia, di anatocismo, di commissioni e oneri non dovuti, nonché la nullità o ricalcolo degli interessi su un mutuo fondiario stipulato nel 2010 con piano alla francese. Il Tribunale, all'esito di CTU, aveva accolto in parte le domande, dichiarando nulle alcune clausole del conto e ricalcolando il saldo a favore della correntista; la Corte d'appello aveva ridotto l'importo del saldo attivo. La banca ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) prescrizione delle rimesse anteriori al decennio dalla domanda di mediazione, sostenendo che mancasse un affidamento validamente provato e che quindi i versamenti dovessero considerarsi solutori; 2) violazione della disciplina sulla forma/prova delle condizioni dell'affidamento, deducendo che esse erano provate per fatti concludenti e tramite estratti conto/scalari e che non poteva ravvisarsi una nullità di protezione senza allegazione del cliente; 3) erronea applicazione della disciplina sull'anatocismo, sostenendo che l'adeguamento alla delibera CICR 9.2.2000 fosse sufficiente senza nuovo accordo e che la capitalizzazione trimestrale fosse legittima già dal 2000; 4) omesso esame e violazione dell'onere della prova in tema di commissione di massimo scoperto/commissione di messa a disposizione fondi, lamentando errori nel conteggio e sostenendo che la legittimità delle clausole fosse rimasta incontestata.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché non coglieva la ratio decidendi: la Corte territoriale non aveva negato l'affidamento, ma solo la validità/prova delle condizioni economiche dello stesso prima del contratto scritto del 2005, confermando così la natura ripristinatoria delle rimesse. Ha dichiarato in parte infondato e in parte inammissibile il secondo motivo, affermando che, dopo l'entrata in vigore della l. n. 154/1992, le condizioni dell'affidamento dovevano essere provate per iscritto e non potevano essere supplite né da fatti concludenti né dalla mancata contestazione degli estratti conto; inoltre le questioni nuove non erano deducibili in cassazione. Ha rigettato il terzo motivo, ribadendo che, per i contratti anteriori al 22 aprile 2000, la clausola anatocistica nulla non può essere semplicemente "adeguata" ai sensi della delibera CICR senza una nuova pattuizione espressa quando il passaggio al regime reciprocamente capitalizzante peggiori la posizione del cliente. Ha infine dichiarato inammissibile in parte e infondato in parte il quarto motivo, ritenendo non scrutinabile in cassazione la richiesta di nuova valutazione del fatto e corretta la decisione di porre a carico della banca l'onere di provare il corretto adempimento rispetto alla commissione legittimamente pattuita. La banca è stata condannata alle spese e, se dovuto, al raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Indica i limiti di deducibilità in cassazione: il motivo formalmente qualificato come violazione di legge può essere riqualificato come vizio motivazionale o processuale; il vizio ex n. 5 richiede l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la rivalutazione delle prove.

  • art. 2934 c.c.

    Richiamato in tema di prescrizione del credito restitutorio relativo alle rimesse bancarie.

  • art. 2936 c.c.

    Richiamato nel motivo sulla prescrizione; non ne è fornita un'interpretazione autonoma specifica.

  • art. 2943 c.c.

    Richiamato nel motivo sulla prescrizione, in relazione agli atti interruttivi della prescrizione.

  • art. 2945 c.c.

    Richiamato nel motivo sulla prescrizione, in relazione agli effetti dell'interruzione della prescrizione.

  • art. 1832 c.c.

    La mancata contestazione degli estratti conto non sana la nullità o l'inesistenza delle clausole contrattuali e non basta da sola a provare condizioni negoziali invalide o non dimostrate nelle forme richieste.

  • art. 3 l. n. 154/1992

    Per i contratti bancari relativi alle operazioni e ai servizi bancari, dopo l'entrata in vigore della legge, le condizioni economiche dell'affidamento devono essere formalizzate per iscritto; non sono sufficienti fatti concludenti o il solo comportamento delle parti.

  • art. 127 TUB

    La Corte non ha accolto la tesi della nullità di protezione invocata dalla ricorrente; ha osservato che si trattava di questione nuova e che, comunque, il tema decisivo era la prova scritta delle condizioni contrattuali.

  • art. 1283 c.c.

    Le clausole anatocistiche in contratti bancari conclusi prima del 22 aprile 2000, se non validamente adeguate secondo la disciplina sopravvenuta, restano nulle; per rendere legittima la capitalizzazione reciproca occorre una specifica pattuizione nel rispetto della disciplina applicabile.

  • art. 25 d.lgs. n. 342/1999

    Il potere di adeguamento del CICR e la disciplina transitoria non eliminano la nullità delle clausole anatocistiche colpite dalla successiva dichiarazione di incostituzionalità della sanatoria.

  • art. 120 TUB

    commi 2 e 3 (come modificati dall'art. 25 d.lgs. n. 342/1999)

    Costituisce il fondamento normativo del potere del CICR di dettare modalità e criteri di produzione degli interessi sugli interessi maturati nei rapporti bancari.

  • delibera CICR 9 febbraio 2000

    L'adeguamento dei contratti preesistenti può avvenire con pubblicazione e comunicazione alla clientela, ma se le nuove condizioni peggiorano quelle precedenti è necessaria l'approvazione espressa del cliente e un nuovo accordo; in presenza di clausole nulle preesistenti non basta un mero adeguamento unilaterale.

  • art. 7 delibera CICR 9 febbraio 2000

    Quando le nuove condizioni contrattuali comportano un peggioramento delle precedenti, è necessaria l'approvazione della clientela e quindi un nuovo accordo espresso.

  • art. 2967 c.c.

    La Corte lo richiama probabilmente in luogo di art. 2697 c.c.; comunque afferma che, una volta contestato l'esatto adempimento della commissione legittimamente pattuita, l'onere di dimostrare il corretto adempimento grava sulla banca.

  • art. 2697 c.c.

    Il tema è quello della ripartizione dell'onere della prova: chi invoca il corretto adempimento o la corretta applicazione della clausola deve provarlo; il cliente, per contro, deve allegare i fatti costitutivi della propria pretesa restitutoria.

  • D.M. 12 luglio 2012, n. 140

    Utilizzato per la liquidazione delle spese di lite.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità il motivo è inammissibile se non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata o se pretende una nuova valutazione del materiale istruttorio.
  • In tema di conto corrente bancario, la natura ripristinatoria delle rimesse presuppone l'esistenza di un affidamento; tuttavia, dopo la disciplina sulla trasparenza bancaria, le condizioni economiche dell'affidamento devono essere provate secondo la forma richiesta dalla legge e non possono essere desunte soltanto da comportamenti concludenti o dalla mancata contestazione degli estratti conto.
  • La mancata contestazione dell'estratto conto ex art. 1832 c.c. non vale a sanare la nullità o la mancanza di valida pattuizione delle clausole che regolano il rapporto bancario.
  • Le clausole anatocistiche nei rapporti bancari anteriori alla disciplina del 2000, ove nulle, non possono essere rese efficaci da un mero adeguamento unilaterale alle nuove regole se il passaggio al nuovo regime peggiora la posizione del cliente; in tal caso occorre una specifica approvazione espressa e un nuovo accordo.
  • In cassazione non sono deducibili per la prima volta questioni nuove non trattate nel giudizio di merito, e l'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. se il fatto storico rilevante è stato comunque considerato dal giudice di merito.
  • Quando una clausola di addebito è ritenuta valida ma si contesta il suo esatto utilizzo contabile, l'onere di provare il corretto adempimento della banca grava sull'istituto che ha eseguito gli addebiti contestati.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteMutuoAnatocismoContenzioso tributario
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàPrescrizioneBuona fede e correttezza

Testo integrale

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