Cassazione Civile, Ordinanza n. 31346/2025 del 01/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (privato)
La controversia
La controversia nasce da un'opposizione di terzo proposta dal comune contro una sentenza che aveva accertato l'usucapione in favore della dante causa della resistente su un fondo rustico con fabbricato rurale. Il comune sosteneva che il bene fosse stato in precedenza oggetto di procedura espropriativa e che, dopo l'occupazione, l'ente vi avesse realizzato una scuola e un mattatoio, con conseguente definitiva trasformazione e destinazione a uso pubblico. In primo grado l'opposizione era stata respinta e, su domanda riconvenzionale, era stata accertata la proprietà delle convenute con ordine di restituzione e ripristino del bene. In appello la decisione era stata confermata nel merito, salvo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda riconvenzionale di restituzione e l'inammissibilità dell'appello incidentale tardivo. In cassazione il comune deduceva: 1) violazione degli artt. 1140, 1141 e 1158 c.c., sostenendo che le opere pubbliche realizzate e l'apertura al pubblico avevano sottratto il bene alla disponibilità del possessore, impedendo la configurabilità del possesso utile ad usucapionem in capo alla proprietaria originaria; 2) violazione degli artt. 81, 100 e 404 c.p.c., assumendo che l'ente fosse titolare di un diritto autonomo e incompatibile con la sentenza opposta, e quindi legittimato a proporre opposizione di terzo. La corte ha esaminato congiuntamente i motivi e li ha ritenuti infondati.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione della corte territoriale nel negare che la mera occupazione illegittima e trasformazione del bene da parte della pubblica amministrazione integri possesso utile ai fini dell'usucapione, in mancanza di prova di un'interversione della detenzione in possesso mediante atti materiali di opposizione specificamente rivolti contro il proprietario-possessore. Ha inoltre condiviso la dichiarazione di inammissibilità della pretesa subordinata del comune, osservando che l'opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c. è riservata a chi sia titolare di un diritto autonomo incompatibile con la sentenza opposta, mentre il mero detentore non può avvalersene. Ne è conseguita la conferma della soccombenza del comune e la sua condanna alle spese, oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 404 c.p.c.
L'opposizione di terzo è rimedio straordinario riservato a chi non è stato parte del giudizio presupposto ma vanta un diritto autonomo e incompatibile con il contenuto della sentenza opposta; non è esperibile dal mero detentore del bene.
art. 81 c.p.c.
Richiamato nel motivo di ricorso sulla legittimazione ad agire; la Corte nega che, nel caso concreto, sussistesse un diritto autonomo dell'ente idoneo a fondare l'opposizione di terzo.
art. 100 c.p.c.
È evocato dalla parte ricorrente in tema di interesse ad agire, ma la Corte ritiene che l'ente fosse solo detentore e quindi privo della posizione soggettiva necessaria per l'opposizione di terzo.
art. 1140 c.c.
È richiamato in relazione alla nozione di possesso e alla distinzione dal mero godimento materiale del bene; la Corte esclude che l'attività della P.A. integrasse possesso utile senza interversione della detenzione.
art. 1141 c.c.
La trasformazione della detenzione in possesso utile ad usucapionem richiede atti materiali di opposizione specificamente rivolti contro il proprietario-possessore; non bastano il protrarsi della disponibilità del bene o atti corrispondenti al possesso.
art. 1158 c.c.
L'usucapione presuppone possesso continuato e utile; nel caso concreto la Corte esclude la maturazione del termine perché mancava un possesso qualificato della P.A.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro di ricorso per la dedotta violazione di legge nei motivi esaminati.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In tema di occupazione illegittima di un bene privato da parte della pubblica amministrazione, la mera trasformazione materiale del fondo e la sua destinazione a opera pubblica non bastano, di per sé, a fondare l'acquisto per usucapione del bene in favore dell'ente occupante.
- Quando il potere di fatto sul bene nasce come detenzione, l'usucapione richiede la prova dell'interversione in possesso mediante atti materiali inequivoci di opposizione specificamente rivolti contro il proprietario; non sono sufficienti il mero decorso del tempo, il protrarsi della disponibilità del bene o l'esecuzione di lavori pubblici.
- L'opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c. presuppone la titolarità di un diritto autonomo e incompatibile con la sentenza opposta; chi sia soltanto detentore del bene non dispone di tale rimedio straordinario.
- Nel giudizio di legittimità, la violazione di norme sul possesso e sull'usucapione è esclusa se il giudice di merito ha correttamente distinto tra detenzione e possesso e ha accertato l'assenza di elementi idonei a dimostrare l'interversione.
- Le attività materiali della pubblica amministrazione su un bene occupato sine titulo non trasformano automaticamente la situazione di fatto in possesso utile ad usucapionem, poiché l'illecito spossessamento non sana la carenza di un valido titolo ablativo.
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