Sentenza n. 353/2026 - Perugia, Sezione 1
per l’annullamento a) della nota del Dirigente della Direzione Mobilità-Protezione civile-Ufficio Viabilità del Comune di Terni del 12.02.2024 prot. n. 0025656 di archiviazione della richiesta di rinnovo dell’autorizzazione alla istallazione n. 5 cartelli pubblicitari in Terni alla via Cervara in relazione alla richiesta di rinnovo del 12.07.2023 prot. n. 113461 (F.792/1120 C.T.); b) di ogni altro atto, ancorché non cognito, presupposto, connesso e/o consequenziale a quello suindicato, ivi inclusa la nota del Dirigente della Direzione Polizia Locale-Mobilità-Ufficio Viabilità del Comune di Terni del 27.10.2023 prot. pec 175431 richiamata nella nota sub a).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: archiviazione della richiesta di rinnovo dell'autorizzazione all'installazione di cinque cartelli pubblicitari per mancata produzione dell'attestazione di pagamento del canone concessorio
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
La società aveva chiesto il rinnovo delle autorizzazioni per impianti pubblicitari e, a seguito della richiesta comunale di integrare la documentazione con l'attestazione del pagamento del canone concessorio, aveva sostenuto che tale adempimento non fosse dovuto. Secondo la ricorrente, l'art. 1, commi 816-847, della legge n. 160/2019 aveva istituito, dal 1° gennaio 2021, il canone unico patrimoniale, destinato a sostituire e assorbire i precedenti canoni, tributi e prelievi relativi all'occupazione di suolo pubblico e all'esposizione pubblicitaria, compreso il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari. Il Comune aveva comunque archiviato l'istanza per mancata integrazione documentale. Sono stati dedotti: violazione e falsa applicazione dell'art. 1, commi 816, 817, 819, 820 e 821, della legge n. 160/2019; violazione del regolamento comunale sul canone patrimoniale; eccesso di potere per travisamento dei fatti e del quadro normativo, difetto di istruttoria, irragionevolezza e manifesta ingiustizia; violazione dei principi di imparzialità e buon andamento, del divieto di aggravamento del procedimento e dei doveri di collaborazione e buona fede tra amministrazione e privato; nonché difetto, erroneità, contraddittorietà e sviamento della motivazione ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990. Il TAR ha inoltre verificato la permanenza dell'interesse a ricorrere, ritenendola attuale nonostante la successiva sospensione del procedimento e l'adozione di una disciplina transitoria comunale, poiché nessuna autorizzazione era stata rilasciata per gli impianti controversi.
La decisione
Il TAR ha ritenuto illegittima l'archiviazione. Dalla lettura sistematica dell'art. 1, commi 816-847, della legge n. 160/2019 emerge che il legislatore, per finalità di semplificazione, ha unificato in un canone unico i canoni, le imposte e le tasse precedentemente applicati, aventi diversi presupposti e riferiti a diversi enti, inclusi quelli relativi all'installazione dei mezzi pubblicitari. Poiché l'archiviazione era stata motivata esclusivamente dal mancato adempimento di un onere documentale concernente un pagamento non più dovuto in quanto assorbito dal canone unico patrimoniale, il provvedimento è stato annullato. Il giudice ha lasciato impregiudicate le ulteriori questioni relative ai rapporti concessori, autorizzatori e patrimoniali tra le parti. Il Comune di Terni è stato condannato al pagamento di euro 1.500,00, oltre oneri e accessori, per le spese di giudizio; le spese sono state compensate nei confronti della società partecipata I.C.A. s.p.a.
Norme richiamate
art. 1, commi 816-847, l. 160/2019
"canone unico" di concessione o autorizzazione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'esposizione pubblicitaria
La disciplina istituisce un canone unitario che, in una prospettiva di semplificazione, sostituisce e assorbe i precedenti canoni, tributi e imposte relativi all'occupazione di suolo pubblico e all'esposizione pubblicitaria, compreso il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari.
art. 1, comma 2, l. 241/1990
È stato invocato dalla ricorrente quale fondamento del divieto di aggravamento del procedimento.
art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990
"i rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai princìpi della collaborazione e della buona fede"
È stato invocato quale parametro dei doveri di collaborazione e buona fede dell'amministrazione nei rapporti con il privato.
art. 3 l. 241/1990
È stato richiamato in relazione ai vizi di motivazione dedotti contro l'archiviazione.
art. 97 Cost.
È stato invocato quale parametro dei principi di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione.
art. 11 l. 241/1990
È stato richiamato dalla disciplina comunale transitoria quale base per gli accordi sostitutivi del provvedimento autorizzatorio.
Massime di principio
- Il canone unico patrimoniale istituito dall'art. 1, commi 816-847, della legge n. 160/2019 unifica e sostituisce i precedenti canoni, tributi e imposte relativi all'occupazione di spazi e aree pubbliche e all'esposizione pubblicitaria, compreso il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari, salvo le componenti espressamente escluse dalla legge.
- È illegittima l'archiviazione di un procedimento di rinnovo autorizzatorio motivata esclusivamente dal mancato deposito dell'attestazione di pagamento di un prelievo non più dovuto perché assorbito nel canone unico patrimoniale.
- La permanenza di una disciplina transitoria o la sospensione del procedimento non fanno venir meno l'interesse a ricorrere quando l'amministrazione non abbia ancora rilasciato il titolo richiesto e il privato conservi l'interesse a una nuova valutazione legittima della propria istanza.
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