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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 19340/2026 del 11/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (committente)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di appalto per opere di manutenzione di un immobile. La società appaltatrice chiedeva il pagamento di euro 40.557,00 asseritamente ancora dovuti per lavori eseguiti e non saldati. Le committenti contestavano la debenza del corrispettivo e proponevano in via riconvenzionale la risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatrice, con restituzione delle somme già pagate e risarcimento del danno. In primo grado il Tribunale rigettava la domanda dell'appaltatrice e la condannava a restituire quanto ricevuto; in appello la Corte dichiarava inammissibili le riconvenzionali tardive delle committenti, ma rigettava comunque la domanda dell'appaltatrice, ritenendo non provato il diritto al compenso ulteriore, alla luce delle contestazioni sulle lavorazioni, delle risultanze della c.t.u. e dell'assenza di prova di lavori extracontratto autorizzati. Nel ricorso per cassazione l'appaltatrice deduceva, in sintesi: motivazione apparente e violazione del minimo costituzionale; erronea declaratoria di novità e inammissibilità di alcuni motivi di appello; violazione delle regole sul potere di eccezione e sulle preclusioni processuali; violazione dell'art. 2697 c.c. per avere la Corte posto a suo carico l'onere della prova; omesso esame di fatti decisivi relativi ai SAL, ai pagamenti e alle opere extracontratto; travisamento della prova; indebita valorizzazione della clausola contrattuale che subordinava le opere non previste a preventiva comunicazione e accettazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi sulla pretesa motivazione apparente, osservando che la sentenza di appello aveva chiaramente spiegato perché i motivi di gravame 2 e 3 erano nuovi e perché la domanda dell'appaltatrice non era provata. Ha ritenuto infondati anche i motivi relativi all'asserita violazione delle preclusioni, affermando che le difese delle committenti sulla mancanza di autorizzazione delle opere e sull'assenza di accordo sui lavori extracontratto erano mere difese, non eccezioni in senso stretto, e quindi erano proponibili anche in appello. Ha inoltre confermato il principio per cui, quando il committente contesta l'entità del corrispettivo richiesto, l'appaltatore che agisce per il pagamento deve provare l'esatta esecuzione delle prestazioni e il fondamento della somma pretesa; i SAL non hanno valore di prova legale e non esonerano da tale onere. Le doglianze sul vizio di motivazione, sull'omesso esame di fatti e sul travisamento della prova sono state ritenute inammissibili o infondate perché miravano a una diversa ricostruzione dei fatti, non consentita in sede di legittimità. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 111 Cost.

    Il provvedimento giudiziario deve essere motivato; il sindacato di legittimità riguarda il rispetto del minimo costituzionale della motivazione.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La mancanza o mera apparenza della motivazione integra nullità denunciabile in cassazione.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È il veicolo processuale per denunciare la nullità della sentenza per motivazione mancante o apparente e per altri errores in procedendo.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Non consente più di dedurre il semplice difetto di sufficienza della motivazione; è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione.

  • art. 342 c.p.c.

    I motivi di appello devono essere specifici; la loro mancanza può comportare l'inammissibilità.

  • art. 345 c.p.c.

    In appello sono precluse le domande e le eccezioni nuove, ma non le mere difese fondate su fatti già acquisiti.

  • art. 183 c.p.c.

    Richiamato nel ricorso, ma non ritenuto decisivo dalla Corte rispetto alle preclusioni processuali prospettate.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nei motivi di ricorso per dedurre ultrapetizione/omessa pronuncia, ma le censure sono state respinte.

  • art. 1665 c.c.

    La verifica e l'accettazione dell'opera restano distinte dai certificati di avanzamento lavori; in caso di contestazione, l'appaltatore deve provare il proprio diritto al corrispettivo.

  • art. 1667 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di variazioni e approvazioni dell'opera, ma la Corte ha valorizzato la mancanza di prova dell'autorizzazione contrattualmente richiesta.

  • art. 1460 c.c.

    L'eccezione di inadempimento non era in concreto la questione decisiva; le difese delle committenti erano mere contestazioni dell'an e del quantum del credito.

  • art. 2697 c.c.

    Il creditore che agisce per il pagamento deve provare i fatti costitutivi del proprio diritto, inclusa l'esecuzione delle prestazioni contestate.

  • art. 378 c.p.c.

    Richiamato per il deposito di memoria in prossimità dell'udienza di legittimità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È il parametro per il contributo unificato cui si ricollega l'ulteriore importo dovuto in caso di soccombenza in cassazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità la motivazione è censurabile solo quando sia assente, meramente apparente, incomprensibile o affetta da radicale contraddittorietà; non è invece sufficiente lamentarne la mera insufficienza o condividere una diversa ricostruzione dei fatti.
  • Chi deduce in cassazione un error in procedendo deve indicare specificamente il fatto processuale rilevante e il contenuto delle difese o degli atti su cui fonda la censura; non è sufficiente un rinvio generico agli atti di merito.
  • In appello sono inammissibili le domande e le eccezioni nuove, ma restano proponibili le mere difese che si limitano a contestare il fondamento della pretesa avversaria sulla base di fatti già acquisiti al processo.
  • Nel contratto di appalto, quando il committente contesta l'entità del corrispettivo richiesto, l'appaltatore che agisce per il pagamento deve provare l'esatto adempimento e il fondamento della somma pretesa.
  • I certificati di avanzamento lavori non hanno valore di prova legale del credito dell'appaltatore: in caso di contestazione del committente non esonerano dall'onere di dimostrare l'effettiva debenza delle somme richieste.
  • La clausola contrattuale che subordina l'esecuzione di opere non previste a preventiva comunicazione e accettazione del committente consente di escludere il diritto al compenso per lavorazioni extracontratto non autorizzate, se manca prova dell'accordo richiesto.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoInadempimentoImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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