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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20017/2021 del 14/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla notifica di un avviso di accertamento emesso per il recupero di maggiore IRPEF relativa all'anno d'imposta 2007 e dalla successiva comunicazione di avvio dell'attività di riscossione da parte dell'agente della riscossione. La contribuente ha impugnato gli atti sostenendo, in sostanza, che la notifica dell'avviso di accertamento fosse irregolare perché eseguita presso l'indirizzo indicato nella dichiarazione dei redditi, mentre ella risultava iscritta all'anagrafe e residente in altro comune; ha inoltre dedotto che l'atto non fosse entrato nella sua sfera di conoscibilità e che ciò violasse il principio di effettiva conoscenza degli atti tributari. Con un ulteriore motivo, solo in cassazione, ha sostenuto la nullità o inesistenza dell'avviso di accertamento per essere stato sottoscritto da un funzionario la cui legittimazione sarebbe stata inficiata dalla declaratoria di illegittimità costituzionale in materia di incarichi dirigenziali. I motivi di ricorso sono stati quindi incentrati su: interpretazione degli artt. 58 e 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 in tema di domicilio fiscale e notificazioni; coordinamento con l'art. 6 dello Statuto del contribuente; omesso esame di fatti decisivi relativi alla effettiva residenza; rilevabilità d'ufficio della nullità dell'avviso per difetto di sottoscrizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi tre motivi, affermando che, nel caso concreto, il domicilio indicato dalla contribuente nella dichiarazione dei redditi costituiva il recapito noto all'Amministrazione e, in mancanza di diversa comunicazione nelle forme di legge, legittimava la notifica dell'avviso di accertamento presso quell'indirizzo, anche se difforme dalla residenza anagrafica. Ha poi dichiarato inammissibile il quarto motivo perché la dedotta nullità dell'avviso di accertamento non risultava essere stata proposta come motivo di impugnazione nei precedenti gradi, essendo quindi preclusa la sua deduzione per la prima volta in cassazione nel processo tributario, caratterizzato da struttura impugnatoria e da oggetto delimitato dai motivi dedotti. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore dell'Agenzia delle entrate; nulla è stato disposto nei confronti di Equitalia, rimasta intimata.

Norme richiamate

  • art. 58 d.P.R. n. 600 del 1973

    regola il domicilio fiscale del contribuente; la dichiarazione del domicilio nella dichiarazione dei redditi vincola l'Amministrazione quale recapito noto, salvo diversa comunicazione nelle forme previste

  • art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973

    disciplina la notificazione degli atti tributari e va coordinato con il principio di effettiva conoscenza; la notifica nel domicilio fiscale indicato dal contribuente è valida se conforme alle regole di legge

  • art. 6 L. n. 212 del 2000

    impone all'Amministrazione di assicurare l'effettiva conoscenza degli atti tributari, nel quadro dei principi di collaborazione, cooperazione e buona fede

  • art. 10 L. n. 212 del 2000

    i rapporti tra contribuente e Amministrazione finanziaria devono essere improntati a collaborazione e buona fede

  • art. 24 Cost.

    richiamato dalla ricorrente a sostegno del diritto di difesa, ma non ha condotto all'accoglimento del ricorso

  • art. 47 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di domicilio speciale, ma ritenuto non dirimente nel caso concreto

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato in appello per censurare la motivazione della sentenza tributaria, ma il motivo è stato respinto

  • art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato dalla ricorrente per sostenere la nullità dell'avviso di accertamento per difetto di sottoscrizione

  • art. 21-septies L. n. 241 del 1990

    richiamato dalla ricorrente in tema di nullità/inesistenza del provvedimento

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    invocato per i motivi di violazione di legge

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    invocato per omesso esame di fatti decisivi

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per il deposito della memoria in prossimità dell'adunanza camerale

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 31 d.P.R. n. 600 del 1973

    menzionato nella motivazione giurisprudenziale sul collegamento tra domicilio fiscale indicato e competenza territoriale dell'ufficio accertatore

Massime di principio

  • In materia di notificazione degli avvisi di accertamento, il principio di effettiva conoscenza degli atti tributari va coordinato con le regole speciali sulla notificazione: la notifica effettuata nel domicilio fiscale indicato dal contribuente è valida quando tale indicazione costituisca il recapito conosciuto dall'Amministrazione e non risulti una successiva diversa comunicazione nelle forme prescritte.
  • La dichiarazione del domicilio fiscale resa dal contribuente negli atti fiscali ha efficacia vincolante per l'Amministrazione fino a quando non sia validamente modificata; il contribuente non può poi opporre, per invalidare la notifica, una difformità tra domicilio dichiarato e residenza anagrafica se la notifica è stata eseguita nel luogo da lui stesso indicato.
  • Le variazioni anagrafiche non impongono, di per sé, all'Ufficio un autonomo obbligo di verifica preventiva dell'attualità del domicilio dichiarato dal contribuente, quando quest'ultimo abbia indicato all'Amministrazione un recapito diverso: opera il canone di buona fede e affidamento reciproco nel rapporto tributario.
  • Nel processo tributario, le nullità dell'atto impositivo devono essere dedotte con specifici motivi di impugnazione nei gradi di merito; non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione, perché il giudizio ha struttura impugnatoria e oggetto delimitato dalle censure formulate nel ricorso introduttivo.
  • La compiuta giacenza della notificazione presso il domicilio indicato dal contribuente non rende invalida la notifica se il recapito è quello da lui stesso reso noto all'Amministrazione e se la procedura notificatoria è stata eseguita secondo le regole applicabili.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioNotificazioniRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaGiudicato

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