Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 241/2026 - Potenza, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600102

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Basilicata, Sez. ISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sull’istanza di autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio di un impianto BESS da 80 MW e 160 MWh nel Comune di Melfi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore energetico)

Prevale il privato

La controversia

La società ha presentato il 1° agosto 2024 un’istanza di autorizzazione unica, ai sensi dell’art. 12 d.lgs. 387/2003 e dell’art. 1, comma 2-quater, lett. b), d.l. 7/2002, per la realizzazione di un impianto stand-alone di accumulo elettrochimico dell’energia. Il Ministero ha avviato il procedimento il 10 febbraio 2025 secondo il modulo della conferenza di servizi semplificata e asincrona. A seguito di una richiesta di integrazione documentale formulata dall’ARPA Basilicata il 17 aprile 2025, la società ha depositato la documentazione richiesta il 24 aprile 2025. Poiché il procedimento risultava ancora pendente al momento del ricorso, la società ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e l’ordine di provvedere. Il Ministero ha eccepito l’incompetenza territoriale del TAR Basilicata in favore del TAR Lazio, sostenendo che l’impianto avrebbe rilevanza nazionale in quanto destinato a servire l’intera rete elettrica nazionale.

La decisione

Il TAR ha respinto l’eccezione di incompetenza territoriale. La competenza funzionale del TAR Lazio prevista dall’art. 135, comma 1, lett. f), c.p.a. riguarda specifiche controversie relative, tra l’altro, alle infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale. Un impianto BESS, pur accumulando energia e successivamente rilasciandola nella rete, non è riconducibile a tale categoria e la disposizione non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica. Si applicano quindi i criteri ordinari dell’art. 13 c.p.a., con competenza del TAR Basilicata in ragione della localizzazione dell’opera. Nel merito, il ricorso è stato accolto. L’art. 12, comma 4, d.lgs. 387/2003 prevede che l’autorizzazione unica sia rilasciata all’esito di un procedimento unico entro il termine massimo di sessanta giorni, al netto dei tempi delle eventuali valutazioni ambientali. Poiché l’istanza risaliva al 1° agosto 2024 e l’unica esigenza istruttoria emersa era stata soddisfatta dalla società il 24 aprile 2025, il Ministero aveva omesso di concludere il procedimento entro il termine previsto. La complessità dell’attività e il numero dei procedimenti pendenti non giustificano il ritardo: la conferenza di servizi dispone di meccanismi acceleratori, dei quali l’Amministrazione non si è avvalsa, e l’inefficienza organizzativa non può ricadere sulle imprese istanti. Il Ministero è stato condannato a provvedere espressamente entro 180 giorni dalla comunicazione della sentenza. È stato nominato, per l’eventuale ulteriore inadempimento, il Prefetto di Roma quale commissario ad acta, con facoltà di delega. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di 1.500 euro, oltre accessori e rimborso del contributo unificato, a titolo di spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 135, comma 1, lett. f), c.p.a.

    le controversie di cui all’articolo 133, comma 1, lettera o), limitatamente a quelle concernenti la produzione di energia elettrica da fonte nucleare, i rigassificatori, i gasdotti di importazione, le centrali termoelettriche di potenza termica superiore a 400 MW nonché quelle relative ad infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale o rete nazionale di gasdotti

    La competenza funzionale inderogabile del TAR Lazio ha carattere delimitato e non comprende gli impianti BESS, che non sono infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale.

  • art. 13 c.p.a.

    In assenza di competenza funzionale del TAR Lazio, si applicano i criteri ordinari di competenza territoriale, che individuano il TAR competente in relazione alla localizzazione dell’opera.

  • art. 1, comma 2-quater, lett. b), d.l. 7/2002

    gli impianti di accumulo elettrochimico ubicati all’interno di aree già occupate da impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonte fossile di potenza maggiore o uguale a 300 MW termici in servizio, nonché gli impianti "stand-alone" ubicati in aree non industriali e le eventuali connessioni alla rete, sono autorizzati mediante autorizzazione unica rilasciata dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387

    Gli impianti BESS rientranti nelle categorie previste sono soggetti ad autorizzazione unica ministeriale ai sensi dell’art. 12 d.lgs. 387/2003.

  • art. 12, comma 4, d.lgs. 387/2003

    l’autorizzazione è rilasciata a seguito di un procedimento unico, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla L. n. 241/1990, nel termine massimo di sessanta giorni

    Il procedimento unico autorizzatorio deve essere concluso entro il termine massimo di sessanta giorni, al netto dei tempi delle eventuali procedure di valutazione ambientale; la mancata conclusione oltre tale termine integra silenzio illegittimo.

  • art. 14-bis l. 241/1990

    La conferenza di servizi semplificata, anche in forma asincrona, costituisce un modulo procedimentale dotato di strumenti acceleratori; la complessità del procedimento non giustifica automaticamente il superamento dei termini quando l’Amministrazione non utilizzi tali strumenti.

  • art. 2, comma 8, l. 241/1990

    La decisione che accerta il silenzio dell’Amministrazione deve essere trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti al momento del passaggio in giudicato.

Massime di principio

  • La competenza funzionale inderogabile del TAR Lazio prevista dall’art. 135, comma 1, lett. f), c.p.a. non si estende agli impianti BESS per il solo fatto che essi immettono energia nella rete elettrica nazionale: un impianto di accumulo elettrochimico non è, per ciò solo, un’infrastruttura di trasporto ricompresa o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale.
  • Per le controversie relative all’autorizzazione di un impianto BESS, quando non ricorrano le specifiche ipotesi di competenza funzionale previste dall’art. 135 c.p.a., la competenza territoriale si determina secondo i criteri ordinari dell’art. 13 c.p.a., in relazione alla localizzazione dell’opera.
  • Il procedimento unico per il rilascio dell’autorizzazione prevista dall’art. 12 d.lgs. 387/2003 deve essere concluso entro il termine massimo di sessanta giorni, esclusi i tempi delle eventuali procedure di valutazione ambientale; il superamento ingiustificato di tale termine integra silenzio illegittimo.
  • La complessità dell’istruttoria e l’elevato numero di procedimenti pendenti non costituiscono, di per sé, una valida giustificazione del ritardo amministrativo, poiché l’inefficienza organizzativa dell’apparato pubblico non può ricadere sul privato istante.
  • Accertata l’illegittimità del silenzio, il giudice amministrativo può ordinare all’Amministrazione di provvedere entro un termine assegnato e nominare un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inadempimento.

Come è indicizzato

MaterieImpianti da fonti rinnovabiliTermini del procedimento e silenzioGiurisdizione e ripartoGiudizio di ottemperanza
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoOttemperanza e commissario ad actaRiparto di giurisdizione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.