Ordinanza n. 85/2026 - Palermo, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: informativa antimafia interdittiva adottata dal Prefetto della Provincia di Palermo, con gli atti istruttori e presupposti connessi
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato l’informativa antimafia interdittiva chiedendone, in via cautelare, la sospensione. Il ricorso contestava anche, ove occorrente, il verbale del Gruppo Provinciale Interforze, la comunicazione del preavviso di interdittiva e gli ulteriori atti istruttori richiamati nel provvedimento. Dalla motivazione dell’ordinanza emerge che la ricorrente prospettava la possibilità di limitare gli effetti dell’informativa mediante l’applicazione della misura della prevenzione collaborativa prevista dall’art. 94-bis del d.lgs. n. 159/2011.
La decisione
Il TAR, nella sommaria valutazione propria della fase cautelare, ha ritenuto il ricorso privo di apprezzabili profili di fondatezza. L’amministrazione ha correttamente valutato gli indici sintomatici della possibile infiltrazione mafiosa, costituiti, in particolare, dall’appartenenza della socia di maggioranza a un contesto imprenditoriale controindicato per mafia, dalla confisca di società a lei intestate, dal perdurare delle controindicazioni penali riferibili al relativo contesto familiare e dalla presenza, nell’impresa, fino alla notifica del preavviso di interdittiva, di dipendenti pregiudicati per associazione mafiosa e appartenenti a famiglie mafiose operanti nel territorio. Il Collegio ha inoltre ritenuto strutturalmente incompatibile tale quadro con l’applicazione della prevenzione collaborativa, possibilità già esclusa dal Gruppo Interforze Antimafia nel verbale richiamato nel provvedimento prefettizio. L’istanza cautelare è stata quindi respinta. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione dell’ampia discrezionalità attribuita al Prefetto nella materia.
Norme richiamate
art. 94-bis d.lgs. n. 159/2011
misura della prevenzione collaborativa
La misura della prevenzione collaborativa è stata ritenuta non applicabile quando il quadro degli indici sintomatici evidenzi una strutturale incompatibilità con la limitazione degli effetti dell’informativa antimafia.
art. 92, comma 2-bis, d.lgs. n. 159/2011
comunicazione della Prefettura
La norma è richiamata in relazione alla comunicazione prefettizia precedente all’adozione dell’interdittiva.
art. 55 c.p.a.
domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti propri della tutela cautelare, con valutazione sommaria della fondatezza del ricorso.
Massime di principio
- In sede cautelare, l’informativa antimafia interdittiva può essere ritenuta prima facie legittima quando l’amministrazione abbia valutato complessivamente una pluralità di indici sintomatici, tra cui i collegamenti societari o familiari con contesti controindicati, la confisca di società riconducibili ai soggetti interessati e la presenza nell’impresa di persone gravate da precedenti per associazione mafiosa.
- La valutazione prefettizia in materia di informazione antimafia è caratterizzata da ampia discrezionalità e, nella fase cautelare, il giudice amministrativo verifica sommariamente la ragionevolezza e la completezza della valutazione complessiva degli elementi indicativi del rischio di infiltrazione.
- La prevenzione collaborativa non costituisce una misura automaticamente applicabile a fronte di ogni informativa antimafia, potendo essere esclusa quando il contesto complessivo presenti caratteristiche strutturalmente incompatibili con una limitazione degli effetti interdittivi.
- La presenza nell’impresa, fino alla notifica del preavviso di interdittiva, di dipendenti gravati da precedenti per associazione mafiosa e appartenenti a famiglie mafiose territorialmente radicate può concorrere, unitamente agli altri elementi acquisiti, a fondare il giudizio prefettizio di possibile infiltrazione mafiosa.
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