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Sentenza

Sentenza n. 2993/2026 - Milano, Sezione 2

per l’annullamento - del provvedimento della Direzione Specialistica Attuazione Diretta PGT e SUE, Area Sportello Unico per l’Edilizia, Unità Condono e Abitabilità del Comune di Milano del 13 novembre 2023, prot. -OMISSIS-, di rilascio del permesso di costruire in sanatoria n. 412/2023 in atti PG -OMISSIS- relativamente alla “realizzazione di unità immobiliare ad uso residenziale mediante trasformazione di locali s.p.p. posti al piano seminterrato (s.u. 48,52 m.q.); cambio di destinazione d’uso - da laboratorio ad abitazione - di locale (s.u. 14,78 mq.) al piano terra; formazione di soppalco (s.u. 10,71 mq) al piano terra”, nella parte in cui il contributo ex artt. 16 e 19 del D.P.R. n. 380 del 2001 è stato determinato in complessivi € 50.377,08; - di ogni altro atto preliminare, concomitante successivo, ivi compresa la nota atti -OMISSIS- del 18 ottobre 2023, con la quale la Direzione Rigenerazione Urbana, Area Sportello Unico per l’Edilizia, Unità Condono e Stralcio del Comune di Milano ha richiesto a completamento della pratica di condono una integrazione dell’importo dell’oblazione, rideterminato in complessivi € 6.809,80, con l’indicazione delle modalità di pagamento e la preannunciata quantificazione degli oneri presuntivamente dovuti.

Giustizia amministrativa202400128

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: permesso di costruire in sanatoria, limitatamente alla determinazione del contributo di costruzione, e nota di richiesta dell'integrazione dell'oblazione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente aveva presentato nel 2004 una domanda di condono edilizio ai sensi della legge n. 326 del 2003, versando l'oblazione e gli oneri di urbanizzazione autoliquidati, e aveva completato la documentazione nel 2005 mediante la denuncia catastale e le denunce ICI e TARSU. Nel 2023 il Comune, dopo un lungo periodo di inerzia, aveva riqualificato le opere oggetto della domanda e richiesto l'integrazione dell'oblazione fino a € 6.809,80, nonché determinato il contributo di costruzione in € 50.377,08. La ricorrente ha dedotto la prescrizione del diritto comunale al conguaglio dell'oblazione e alla richiesta del contributo di costruzione, in relazione agli artt. 2935 e 2946 c.c. e all'art. 32, commi 35, 36 e 37, della legge n. 326 del 2003, nonché sviamento, travisamento dei fatti e violazione dell'art. 32, comma 38, della legge n. 326 del 2003 e dell'art. 4 della legge regionale n. 31 del 2004, con carenza di motivazione ed errore nei presupposti. Il Comune ha chiesto il rigetto, sostenendo la correttezza della rideterminazione degli importi.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto completata la pratica di condono al 27 ottobre 2005, quando erano state depositate la denuncia catastale e le denunce ICI e TARSU, considerando già integralmente versati gli oneri di concessione e l'oblazione autoliquidati. Ai sensi dell'art. 32, comma 37, del decreto-legge n. 269 del 2003, il titolo abilitativo in sanatoria si è quindi formato per silenzio-assenso dopo il decorso di ventiquattro mesi, ossia il 27 ottobre 2007. Il diritto al conguaglio dell'oblazione, soggetto a prescrizione triennale ai sensi dell'art. 32, comma 36, della legge n. 326 del 2003, era comunque prescritto già dal 25 novembre 2007, o, assumendo quale dies a quo la formazione del silenzio-assenso, dal 27 ottobre 2010. Quanto al contributo di costruzione, il relativo credito comunale ha natura paritetica e soggiace alla prescrizione decennale; il termine decorre dal momento in cui la pratica è completa e l'amministrazione dispone degli elementi necessari per quantificare il conguaglio, quindi dal 27 ottobre 2005. Anche considerando come dies a quo la formazione del titolo tacito, la prescrizione era maturata prima degli atti del 2023. La comunicazione comunale dell'8 aprile 2016 non ha interrotto la prescrizione, perché non è stata recapitata all'indirizzo di residenza della ricorrente, iscritta all'AIRE e residente all'estero, e il Comune non ha provato che ella ne avesse avuto conoscenza. Il TAR ha pertanto annullato la nota del 18 ottobre 2023 quanto alla richiesta integrativa dell'oblazione e il permesso di costruire in sanatoria quanto all'imposizione del contributo di costruzione di € 50.377,08. Ha ordinato al Comune la restituzione di € 674,80 versati a titolo di integrazione dell'oblazione e di € 14.675,59 versati come rata del contributo di costruzione, con interessi legali dal versamento fino al soddisfo. La restante censura è stata assorbita. Il Comune è stato condannato alle spese, liquidate in € 2.000, oltre accessori, nonché alla rifusione del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 32, comma 36, legge n. 326/2003

    La presentazione nei termini della domanda di definizione dell’illecito edilizio, l’oblazione interamente corrisposta nonché il decorso di trentasei mesi dalla data da cui risulta il suddetto pagamento, producono gli effetti di cui all’articolo 38, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Trascorso il suddetto periodo di trentasei mesi si prescrive il diritto al conguaglio o al rimborso spettante.

    Il diritto al conguaglio o al rimborso dell'oblazione si prescrive in tre anni dal pagamento integrale, con possibile rilievo della data di formazione del silenzio-assenso quale dies a quo alternativo.

  • art. 32, comma 37, decreto-legge n. 269/2003

    Il pagamento degli oneri di concessione, la presentazione della documentazione di cui al comma 35, della denuncia in catasto, della denuncia ai fini dell'imposta comunale degli immobili [...] nonché, ove dovute, delle denunce ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per l'occupazione del suolo pubblico, entro il 31 ottobre 2005, nonché il decorso del termine di ventiquattro mesi da tale data senza l'adozione di un provvedimento negativo del comune, equivalgono a titolo abilitativo edilizio in sanatoria.

    Il silenzio-assenso richiede il completamento della documentazione prevista, il pagamento integrale degli oneri e il decorso di ventiquattro mesi senza un provvedimento negativo.

  • art. 2935 c.c.

    La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.

    Per il conguaglio del contributo di costruzione, la prescrizione decorre da quando la pratica è completa e l'amministrazione dispone di tutti gli elementi necessari per determinare l'obbligazione.

  • art. 2946 c.c.

    Il credito comunale relativo al conguaglio del contributo di costruzione è soggetto al termine ordinario decennale di prescrizione.

  • artt. 16 e 19 d.P.R. n. 380/2001

    Il contributo di costruzione richiesto in relazione al titolo edilizio in sanatoria costituisce un credito soggetto a prescrizione, la cui richiesta tardiva non è più esigibile.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    La disposizione è richiamata per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi delle parti.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    La disposizione è richiamata, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • Nel procedimento di condono edilizio disciplinato dall'art. 32, comma 37, del decreto-legge n. 269 del 2003, il silenzio-assenso si forma solo quando l'interessato abbia completato la documentazione prescritta, abbia integralmente pagato gli oneri di concessione e sia decorso il termine di ventiquattro mesi senza un provvedimento negativo dell'amministrazione.
  • Il diritto dell'amministrazione al conguaglio dell'oblazione prevista per il condono edilizio è soggetto alla prescrizione triennale prevista dall'art. 32, comma 36, della legge n. 326 del 2003, decorrente dal pagamento integrale dell'oblazione o, secondo l'impostazione alternativa richiamata, dalla formazione del titolo tacito.
  • Gli atti con cui l'amministrazione determina il contributo di costruzione non hanno natura autoritativa, ma costituiscono esercizio di una pretesa creditoria nell'ambito di un rapporto paritetico; il relativo diritto al conguaglio è pertanto soggetto alla prescrizione decennale.
  • Il termine di prescrizione del conguaglio del contributo di costruzione decorre dal momento in cui la pratica edilizia è completa e l'amministrazione dispone di tutti gli elementi necessari per determinare l'an e il quantum dell'obbligazione, anche se il privato abbia effettuato un'originaria autoliquidazione inesatta.
  • Una comunicazione amministrativa può interrompere la prescrizione soltanto se portata a conoscenza del destinatario secondo modalità idonee a garantirne l'effettiva possibilità di conoscenza; l'invio a un indirizzo presso il quale il destinatario non risiede, in assenza di prova contraria dell'effettiva conoscenza, non produce effetto interruttivo.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioContributo di costruzione e oneriTermini del procedimento e silenzio
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoEfficacia ed esecutorietàLegittimo affidamento

Testo integrale

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