Cassazione Penale, Sentenza n. 22939/2022 del 13/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Viviani impugnava la sentenza della Corte di Appello di Bologna che lo confermava per rapina e lesioni. Ha dedotto travisamento della prova e omessa risposta alle argomentazioni difensive, lamentando che la Corte d'appello avrebbe interpretato in modo selettivo e distorto le difese e non avrebbe valutato alcuni elementi indiziari e documenti fotografici. Ha altresì sostenuto che il fatto fosse tentativo di rapina impropria (art. 56 c.p.), in quanto l'impossessamento della merce da parte della donna rimasta ignota non si sarebbe perfezionato perché fermata dalla vigilanza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che molte delle censure erano valutazioni di merito non sindacabili in sede di legittimità e che il giudice di merito non è tenuto a rispondere a ogni singolo elemento probatorio purché la motivazione sia logicamente coerente. La censura relativa al presunto tentativo è stata considerata aspecifica e priva di correlazione con la motivazione impugnata, perché il ricorrente era rimproverato per avere usato violenza per procurare l'impunità alla donna (rapina impropria ai sensi dell'art. 628 c.p.), e non per il completamento dell'impossessamento. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e a pagare euro 3.000 in favore della cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 606 c.p.p., lett. b) ed e)
Articolo invocato dal ricorrente come base delle censure (errore di diritto, travisamento, ecc.). La Corte ha ritenuto che i rilievi proposti configurassero una valutazione di merito o fossero aspecifici, perciò inammissibili in Cassazione.
art. 56 c.p.
Norma sul tentativo invocata dalla difesa. La Corte ha ritenuto la questione estranea al capo di imputazione contestato a Viviani (egli era accusato di violenza per procurare l'impunità), e quindi la censura risultava aspecifica e non correlata alla decisione impugnata.
art. 628 c.p.
Norma sulla rapina e sulla rapina impropria. La Corte di merito ha qualificato il comportamento di Viviani come rapina impropria commessa 'per procurare a sé o ad altri l'impunità', ritenendo pertanto irrilevante la questione dell'effettivo impossessamento della merce da parte della donna.
art. 616 c.p.p.
Norma richiamata per la declaratoria di inammissibilità del ricorso e per le conseguenze processuali (condanna alle spese e misura a titolo di ammenda).
art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.
Norma sulle cause di inammissibilità per aspecificità o mancanza di correlazione tra le ragioni dell'impugnazione e le motivazioni della decisione impugnata; applicata per dichiarare inammissibile la parte del ricorso che sosteneva il carattere di tentativo.
art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020
Richiamato nel procedimento in relazione alla trattazione; non incide sul merito delle doglianze, ma sul contesto processuale della trattazione.
Massime di principio
- In Cassazione non sono ammesse valutazioni alternative di merito: le censure devono riguardare questioni di diritto o motivi specifici previsti dall'art. 606 c.p.p.; una diversa valorizzazione dei fatti è inammissibile.
- Il giudice di merito non è obbligato a discutere ogni singolo elemento probatorio presente negli atti; è sufficiente che la motivazione evidenzi gli elementi essenziali e risulti logicamente coerente.
- Le impugnazioni sono inammissibili per aspecificità quando le ragioni dedotte non siano correlate alle motivazioni della decisione impugnata; il ricorso deve indicare con precisione il rapporto tra le doglianze e la motivazione del giudice censurato.
- Quando l'imputazione riguarda l'uso di violenza per procurare l'impunità a terzi (rapina impropria), questioni relative all'effettivo impossessamento della cosa da parte di terzi possono essere irrilevanti rispetto alla qualificazione del reato addebitato.
- La declaratoria di inammissibilità può comportare condanna alle spese e, in presenza di colpa nella determinazione dell'impugnazione, l'applicazione di ammende a carico del ricorrente.
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