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Sentenza

Sentenza n. 7376/2026 - Roma, Sezione 3T

per l’esecuzione della sentenza n. 1862/2025 (RG. n. 40240/2024) – passata in giudicato - con la quale il Tribunale di Roma – Sez. Lavoro ha riconosciuto “il diritto della ricorrente all’assegnazione della cd. “Carta docenti” di cui all’art.1, co.121, della legge n.107/2015, nella consistenza prevista dal DPCM vigente protempore per l’anno scolastico 2021/22, per il corrispondente importo nominale di €. 500,00, da maggiorarsi con la maggior somma tra rivalutazione istat ed interessi legali dalla scadenza all’attribuzione; e condanna il convenuto Ministero alla relativa attribuzione; b) condanna il convenuto alla rifusione, in favore della parte ricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in €. 30,00 per spese e €. 500,00 per compensi, oltre S.F., Iva e Cpa.”.

Giustizia amministrativa202601429

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione da parte del Ministero della sentenza del Tribunale ordinario di Roma, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto all’attribuzione della Carta del docente per l’anno scolastico 2021/2022

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione lavoro, passata in giudicato, con cui era stato riconosciuto il diritto all’assegnazione della Carta del docente per l’importo nominale di 500 euro, maggiorato della maggiore somma tra rivalutazione ISTAT e interessi legali, oltre alla rifusione delle spese di lite. La ricorrente ha allegato l’inadempimento dell’Amministrazione. Il Ministero, pur costituendosi in giudizio, non ha fornito chiarimenti o indicazioni sulla corretta esecuzione del giudicato.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso ai sensi dell’art. 112, comma 2, c.p.a., rilevando che l’azione di ottemperanza è proponibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario e l’adempimento dell’obbligo dell’Amministrazione di conformarsi al giudicato. Poiché il titolo proveniva dal giudice civile in funzione di giudice del lavoro, il giudizio di ottemperanza è stato ricondotto alla sua funzione meramente esecutiva, limitata all’accertamento dell’inadempimento o dell’elusione del giudicato, senza integrazione del contenuto della sentenza né nuovi accertamenti di merito propri del giudizio di cognizione. In assenza di chiarimenti ministeriali idonei a dimostrare l’adempimento, il TAR ha condannato il Ministero a dare esecuzione al titolo entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. È stato nominato, per l’eventuale ulteriore inadempimento, il direttore generale competente del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega e senza compenso, da insediarsi dopo la scadenza del termine assegnato e da concludere l’attività entro 90 giorni. È stata negata, allo stato, la penalità di mora, ritenendosi possibile una successiva richiesta in caso di perdurante inottemperanza. Il Ministero è stato condannato alle spese processuali, liquidate in 400 euro oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, c.p.a.

    l'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato

    La disposizione consente di promuovere l’ottemperanza davanti al giudice amministrativo anche per ottenere l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando l’Amministrazione sia tenuta a conformarvisi.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza è proponibile per ottenere l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando essa imponga a una pubblica amministrazione uno specifico obbligo di conformazione.
  • Quando il titolo da eseguire proviene dal giudice civile in funzione di giudice del lavoro, il giudizio di ottemperanza ha natura meramente esecutiva: il giudice amministrativo deve accertare l’inadempimento o l’elusione del giudicato, senza integrare il contenuto della sentenza né compiere nuovi accertamenti di merito propri del giudizio di cognizione.
  • A fronte dell’allegazione dell’inadempimento da parte del creditore, l’Amministrazione debitrice deve fornire chiarimenti e indicazioni idonei a dimostrare la corretta esecuzione del giudicato; la mancata produzione di tali elementi giustifica l’accoglimento della domanda di ottemperanza.
  • Il giudice dell’ottemperanza può assegnare all’Amministrazione un termine per adempiere e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta destinato a operare in caso di infruttuosa scadenza del termine, anche con facoltà di delega e di superamento del dissenso di altre amministrazioni coinvolte.
  • La penalità di mora non deve essere disposta automaticamente quando non risultino ancora integrati i relativi presupposti; essa può essere richiesta e valutata successivamente in caso di perdurante inottemperanza oltre il termine assegnato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

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