Cassazione Penale, Sentenza n. 3025/2023 del 24/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso la sentenza dell'11/11/2021 della Corte d'Appello di Potenza che aveva confermato la condanna per i reati di partecipazione ad associazione mafiosa (clan Schettino), concorso in tentate estorsioni e concorso in tentato omicidio, aggravati dall'art. 416-bis.1 c.p. e dall'art. 71 d.lvo 159/2011. Il ricorrente ha dedotto: (1) violazione di legge per il diniego delle attenuanti generiche, sostenendo che la collaborazione, la giovane età e il comportamento processuale avrebbero dovuto indurle; (2) violazione di legge per l'applicazione dell'attenuante della collaborazione e per il giudizio di comparazione tra circostanze, ritenendo che la collaborazione sia sottratta al confronto con le aggravanti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il primo motivo fosse in realtà una censura di merito volta a riesaminare apprezzamenti di fatto e motivazioni già operate dai giudici di merito, quindi non ammissibile. Sul secondo motivo la Corte ha rilevato l'assenza di interesse del ricorrente, poiché anche ammettendo l'errore la correzione non avrebbe comportato una riduzione della pena complessiva rispetto a quella già inflitta; ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali; è stata esclusa la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità e quindi non è stata disposta la condanna al versamento alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 416-bis.1 cod. pen.
Introduce una disciplina equivalenti a quella degli artt. 7 e 8 della legge n.203/1991 in tema di circostanze aggravanti e attenuanti relative alla fattispecie mafiosa; la Corte rileva che la collaborazione è disciplinata come circostanza attenuante specifica rispetto al delitto associativo
art. 71 d.lvo n. 159/2011
Richiamato come causa di aggravamento applicata ai reati contestati; il suo effetto va valutato nel calcolo della pena ma non modifica il principio che la collaborazione è una circostanza attenuante speciale
legge n. 203/1991 (art. 7 e art. 8)
La disciplina originaria sulle circostanze aggravanti 'mafiose' e sull'attenuante della collaborazione: la giurisprudenza interpreta che la collaborazione sottrae la relativa circostanza attenuante al giudizio di comparazione con le aggravanti
art. 98 cod. pen.
Criteri per il riconoscimento delle attenuanti generiche richiamati nel contesto della limitazione delle comparazioni tra circostanze
art. 114 cod. pen.
Altro riferimento normativo collegato alle attenuanti, citato nella disciplina della comparazione delle circostanze
art. 442 cod. proc. pen.
Disciplina della diminuzione di pena per il rito abbreviato, applicata nel calcolo della pena nelle decisioni di merito
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che regola le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione: condanna alle spese processuali
d.lgs. n. 21/2018
Ha introdotto l'art. 416-bis.1 c.p.; la Corte la considera di contenuto conforme alla disciplina richiamata dalla legge n.203/1991
Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010 (giurisprudenza)
Giurisprudenza di legittimità che ha chiarito l'impossibilità di comparare l'attenuante speciale della collaborazione con le circostanze aggravanti 'mafiose'; richiamata come presidio interpretativo
Massime di principio
- Le doglianze che impongono alla Corte di Cassazione una rivalutazione del merito dei fatti o della valutazione della prova sono in genere inammissibili; l'impugnazione non può essere usata per riesaminare apprezzamenti discrezionali dei giudici di merito
- L'attenuante della collaborazione prevista in materia di reati di tipo mafioso costituisce una circostanza speciale che, secondo la giurisprudenza richiamata, è sottratta al giudizio di comparazione con le aggravanti; ciò può incidere sul computo delle pene ma non automaticamente sempre a favore dell'imputato se altre aggravazioni o aumenti (es. continuazione) mantengono la pena complessiva elevata
- Prima di proporre gravami su questioni di comparazione di circostanze è necessario valutare l'effettivo interesse alla impugnazione: se la correzione formale della decisione non può comportare una diminuzione della pena già inflitta, il ricorso può essere dichiarato inammissibile per mancanza di interesse
- Il diniego delle attenuanti generiche va motivato in modo specifico; tuttavia la mera riproposizione di argomenti di merito già valutati non è sufficiente in Cassazione
- La dichiarazione di inammissibilità comporta normalmente la condanna alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; la Corte può comunque escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità e quindi non irrogare la sanzione accessoria verso la Cassa delle ammende
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