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Ordinanza

Ordinanza n. 10445/2026 - Roma, Sezione 3B

Per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Istruzione, Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione – Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione - sulla richiesta di riconoscimento, ai sensi della Direttiva 2013/55/CE e del D.lgs n. 206/2007, del titolo di abilitazione conseguito dalla ricorrente presso l’Università Rumena ai fini dell’esercizio della professione di docente di scuola secondaria di I grado nel campo della “Biologia”, trasmessa alla P.A. in data 24/3/2018.

Giustizia amministrativa202602167

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisOrdinanzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato sull'istanza di riconoscimento di un titolo di abilitazione conseguito all'estero ai fini dell'insegnamento nella scuola secondaria di primo grado, nel campo della biologia

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha chiesto la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dal Ministero sull'istanza di riconoscimento del titolo di abilitazione conseguito presso un'università rumena, presentata il 24 marzo 2018 ai sensi della Direttiva 2013/55/CE e del d.lgs. n. 206/2007. Il ricorso avverso il silenzio è stato notificato il 19 febbraio 2026. Il TAR ha rilevato d'ufficio la possibile tardività dell'azione, considerando che l'art. 16, commi 2 e 6, del d.lgs. n. 206/2007 prevede un termine ordinario di tre mesi per il provvedimento di riconoscimento, decorrente dalla presentazione della documentazione completa, e consente al massimo un'estensione complessiva a quattro mesi qualora l'amministrazione richieda integrazioni documentali. Poiché l'istanza risale al 2018, il termine annuale previsto dall'art. 31, comma 2, c.p.a. per proporre l'azione avverso il silenzio potrebbe essere decorso da tempo. L'ordinanza non riporta ulteriori motivi dedotti dalla ricorrente né difese dell'amministrazione sulla questione.

La decisione

Il TAR non ha ancora definito il giudizio. Ha rilevato d'ufficio la possibile irricevibilità del ricorso ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera a), c.p.a., ritenendo che l'azione avverso il silenzio avrebbe dovuto essere proposta, al più tardi, entro un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento. In base agli artt. 16, commi 2 e 6, del d.lgs. n. 206/2007, tale termine sarebbe pari a tre mesi dalla presentazione della documentazione completa, elevabile al massimo a quattro mesi in caso di richiesta di integrazioni. Il giudice ha sottoposto la questione al contraddittorio, assegnando alle parti quindici giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza per depositare memorie, e ha rinviato la causa alla camera di consiglio del 9 settembre 2026.

Norme richiamate

  • Direttiva 2013/55/CE

    Richiamata quale fonte della domanda di riconoscimento del titolo di abilitazione conseguito all'estero.

  • d.lgs. n. 206/2007

    Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato; entro trenta giorni dal ricevimento della domanda l’autorità accerta la completezza della documentazione e, ove necessario, richiede le integrazioni.

    Il termine per la conclusione del procedimento di riconoscimento è individuato in tre mesi dalla documentazione completa, con possibile estensione massima a quattro mesi quando siano richieste integrazioni.

  • art. 31, comma 2, c.p.a.

    L’azione avverso il silenzio può essere proposta fintanto che perdura l'inadempimento e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento.

    L'azione contro il silenzio è soggetta al termine massimo di un anno dalla scadenza del termine procedimentale, anche se l'inadempimento permane.

  • art. 35, comma 1, lettera a), c.p.a.

    Richiamato quale possibile fondamento della declaratoria di irricevibilità del ricorso per tardività.

Massime di principio

  • Nel procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale conseguita all'estero, l'autorità competente deve adottare il provvedimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; qualora siano necessarie integrazioni documentali richieste nei trenta giorni dal ricevimento della domanda, il termine complessivo può arrivare al massimo a quattro mesi.
  • L'azione avverso il silenzio può essere proposta fintanto che perdura l'inadempimento dell'amministrazione, ma non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento.
  • Quando il giudice rileva d'ufficio la possibile irricevibilità dell'azione avverso il silenzio per tardività, deve sottoporre la relativa questione al contraddittorio delle parti prima di definirla.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioTermini e notificazione del ricorso
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoDecadenza e tardività

Testo integrale

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