Cassazione Penale, Sentenza n. 11540/2024 del 19/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Cagliari che aveva confermato la condanna del Tribunale di Oristano. Le doglianze principali riguardano: incompetenza territoriale (si sosteneva che la competenza spettasse a Siena o ad altri uffici), vizi nella valutazione e nella motivazione (presunta violazione del principio del "dubbio ragionevole", travisamento delle prove e mancata valutazione delle confessioni), inutilizzabilità o vizi delle intercettazioni (nullità/depositi mancanti, autenticità delle trascrizioni), mancata ammissione di prove richieste (es. audizione del P.M. Ganassi), nullità di deposizioni testimoniali per mancanza di ordinanza ammissiva, e contestazioni sul trattamento sanzionatorio (diniego delle circostanze attenuanti generiche). Complessivamente le impugnazioni hanno censurato tanto profili processuali (competenza, ammissibilità di prove) quanto profili di merito (valutazione degli indizi e responsabilità concorsuale).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi ritenendoli in gran parte inammissibili o infondati. Ha confermato la ricostruzione dei fatti e l'applicazione dei criteri di competenza territoriale (art. 9 c.p.p.) adottati dai giudici di merito, ha ritenuto legittima l'escussione e l'utilizzo delle intercettazioni acquisite da altri procedimenti ai sensi dell'art. 270 c.p.p., ha escluso travisamenti decisivi della prova e ha ritenuto non manifestamente illogiche le motivazioni dei giudici di merito circa la partecipazione attiva di Pietro Ignazio Zizi alle operazioni di scarico e il ruolo organizzativo e materiale di Luigi Vargiu. Conseguentemente sono rimaste ferme le condanne pronunciate in precedenza: entrambi condannati per detenzione di 10 armi comuni da sparo clandestine (capo B), ricettazione (capo C) e detenzione a fini di spaccio di Kg 2,749 di marijuana (capo D); inoltre Luigi Vargiu condannato anche per detenzione di esplosivi (capo E) e per calunnia (capo G). I ricorsi sono stati rigettati e le pene confermate "alle pene di giustizia" come deciso dai giudici di merito.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen. (lett. c) e lett. d))
censura dei motivi di impugnazione per vizio di motivazione e violazione di legge
Parametro di legittimità per la valutazione dei motivi di cassazione: il giudice di legittimità verifica vizi di motivazione e violazioni di legge senza riesaminare i fatti, richiedendo specificità e decisività delle censure
art. 8 cod. proc. pen.
Norma richiamata nella prima censura relativa alla competenza territoriale (art. 8 disciplina la competenza per luogo dove è avvenuto il fatto)
art. 9 cod. proc. pen.
criterio residuale: competente il giudice dell'ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione
Applicato per determinare la competenza territoriale nei reati permanenti o quando non è noto il luogo d'inizio: il giudice competente può essere quello del luogo ove è avvenuta una parte dell'azione (Bolotana/Oristano)
art. 197 cod. proc. pen.
divieto di assumere quale testimone il P.M. titolare del procedimento
Fermo divieto alla testimonianza del P.M. titolare delle indagini: la Corte ha ritenuto legittimo non ammettere il P.M. Ganassi come teste
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato come limite di deducibilità in cassazione (richiami formali alle norme sulla impugnazione), menzionato nel contesto delle preclusioni processuali
art. 648 cod. pen.
Norma sul delitto di ricettazione invocata nella contestazione; la Corte ha ritenuto integrata la ricettazione in relazione alle armi con matricola abrasa e provenienza nota
art. 533 cod. proc. pen.
"al di là di ogni ragionevole dubbio"
Parametro di condanna in fase di merito; la Cassazione ricorda che l'inosservanza può rilevare in legittimità solo se si traduce in manifesta illogicità della motivazione
artt. 125, 192, 546 cod. proc. pen.
Richiamati dalle difese in relazione ai criteri di valutazione della prova e alle deduzioni di vizio, la Corte ha precisato i limiti del sindacato di legittimità sulla valutazione probatoria
art. 15 Cost. (c.2)
Evocata nelle censure relative all'utilizzabilità delle intercettazioni e al diritto di difesa; la Corte ha esaminato la questione alla luce delle norme processuali applicabili
artt. 267, 268, 271 cod. proc. pen.
Norme relative alle autorizzazioni e alla utilizzazione delle intercettazioni; la Corte ha ritenuto lecita l'utilizzazione ai sensi dell'art. 270 e non ha ravvisato inutilizzabilità per le ragioni difensive
art. 89 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata nelle doglianze sulle intercettazioni e prassi di deposito; la Corte ha ritenuto non decisiva l'assenza di documenti ausiliari non previsti dall'art. 270 c.p.p.
art. 270 cod. proc. pen.
utilizzabilità delle intercettazioni disposte in altro procedimento
La Corte ha confermato che intercettazioni acquisite in altri procedimenti possono essere utilizzate nel processo attuale, nei limiti previsti dall'art. 270 (es. reati per i quali è previsto l'arresto in flagranza)
art. 271 cod. proc. pen.
Richiamato a proposito delle sanzioni per violazioni formali nelle intercettazioni; la Corte ha osservato che l'omesso deposito di certi atti non comporta automaticamente inutilizzabilità
art. 354 cod. proc. pen. (c.2)
Richiamato in relazione alla contestata autenticità e integrità delle trascrizioni; la Corte ha ritenuto la censura aspecifica e non decisiva per cassazione
art. 191 cod. proc. pen. (c.2)
Menziionato nel contesto delle nullità e rilevabilità d'ufficio; la Corte ha comunque richiamato i limiti di deducibilità in cassazione
art. 507 cod. proc. pen.
Poteri del giudice d'appello di assumere nuove prove d'ufficio: la Corte ha confermato che l'ammissione di prove non designate tempestivamente non determina automaticamente nullità
art. 603 cod. proc. pen.
Richiamato incidentalmente in relazione all'eventualità di disporre perizia fonica: la Corte ha ritenuto che la mancata perizia non costituisse vizio decisivo alla luce delle risultanze
artt. 112 c.1 n.1, 62-bis e 133 cod. pen.
Norme relative al trattamento sanzionatorio e alle circostanze attenuanti/agggravanti; la Corte ha ritenuto congrua la valutazione del giudice di merito nel negare le attenuanti generiche in presenza di gravità dei fatti e precedenti
artt. 73 e 74 d.P.R. 309/1990
Norme del testo unico stupefacenti: intercettazioni originariamente autorizzate per reati in materia di stupefacenti sono state ritenute utilizzabili nel procedimento attuale ai sensi dell'art. 270 c.p.p.
legge 110/1975 (art. 23)
Norma richiamata in relazione ai reati relativi a materiali esplodenti e armi: la presenza di reati per i quali è previsto l'arresto in flagranza ha reso applicabile l'art. 270 per le intercettazioni
Massime di principio
- Competenza territoriale nei reati permanenti: quando non è identificabile con certezza il luogo d'inizio, si applica il criterio residuale dell'art. 9 c.p.p. e la competenza può essere fissata dove è avvenuta una parte dell'azione (es. luogo del ritrovamento/sequestro).
- Intercettazioni acquisite in altro procedimento possono essere utilizzate se rientrano nei casi previsti dall'art. 270 c.p.p. (in particolare per reati con arresto in flagranza), e l'omesso deposito di atti accessori non determina automaticamente inutilizzabilità.
- Il P.M. titolare del procedimento non può essere escusso come teste (art. 197 c.p.p.); richieste istruttorie contrarie a questo divieto possono essere legittimamente rigettate.
- In Cassazione il sindacato è limitato: non è consentito riesaminare i fatti o sovrapporre una valutazione di merito a quella dei giudici, salvo dimostrare un travisamento della prova o una manifesta illogicità decisiva nella motivazione; i motivi devono essere specifici e indicare la decisività degli elementi censurati.
- Per contestare l'utilizzabilità o l'autenticità delle intercettazioni o delle trascrizioni è necessario indicare in modo preciso quali atti sono viziati e dimostrare l'incidenza della loro espunzione sul complessivo compendio probatorio; contestazioni generiche sono inammissibili.
- L'ammissione di prove testimoniali in appello non tempestivamente indicate non comporta, di per sé, nullità, quando l'ordinamento consente l'acquisizione anche d'ufficio e la parte ha avuto possibilità di partecipare al contraddittorio.
- La valutazione dell'attendibilità dei testi e delle dichiarazioni (compresa quella di persone coinvolte) è prerogativa del giudice di merito; in cassazione è scrutinata la congruità logica della motivazione, non la scelta probatoria in sé.
- La richiesta di nuove prove in fase di appello o di cassazione deve essere tempestiva e specifica; produzioni o memorie tardive possono essere dichiarate inammissibili se presentate all'ultimo momento senza giustificazione
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