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Sentenza

Sentenza n. 3190/2026 - Milano, Sezione 4

per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Monza n. 111/2025, depositata e resa pubblica il 30.01.2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 1741/2023;

Giustizia amministrativa202504081

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, mediante attribuzione della carta elettronica, della sentenza del Tribunale di Monza che aveva riconosciuto il diritto al beneficio annuale della carta docente per l'anno scolastico 2020/2021

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministero debitore)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l'integrale esecuzione della sentenza del giudice ordinario, che aveva riconosciuto il suo diritto all'erogazione di euro 500,00 mediante carta docente per l'anno scolastico 2020/2021, chiedendo anche l'applicazione della misura pecuniaria prevista dall'art. 114, comma 4, c.p.a. Il Ministero si è costituito resistendo. Nel corso della camera di consiglio il Collegio ha rilevato d'ufficio un possibile profilo di inammissibilità, relativo al mancato decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Tale termine decorre dalla valida notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione debitrice e impedisce, prima della sua scadenza, l'avvio dell'esecuzione forzata o del giudizio di ottemperanza avente a oggetto obbligazioni pecuniarie. Il ricorrente aveva notificato la sentenza alla Direzione generale per le risorse umane e finanziarie, agli Uffici scolastici regionale e provinciale e a un diverso indirizzo relativo al personale scolastico, ma non all'indirizzo PEC primario del Ministero risultante dal Registro delle PP.AA., individuato nell'indirizzo dell'Ufficio di Gabinetto. Il ricorrente sosteneva quindi, in fatto, l'adempimento dell'obbligo di notificazione; il Collegio ha verificato d'ufficio la validità della notifica ai fini della decorrenza del termine dilatorio.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 si applichi anche al giudizio di ottemperanza quando il giudicato concerne un'obbligazione pecuniaria, poiché tale giudizio costituisce uno strumento alternativo all'esecuzione forzata. Il termine di 120 giorni è finalizzato a consentire all'amministrazione di avviare e concludere spontaneamente il procedimento contabile di pagamento e decorre soltanto dalla notificazione del titolo esecutivo presso il domicilio digitale corretto dell'amministrazione debitrice. In base all'art. 16-ter del d.l. n. 179/2012, l'indirizzo del Registro IPA può essere utilizzato solo in via sussidiaria, quando l'amministrazione non abbia indicato il proprio domicilio digitale nel Registro delle PP.AA. Poiché il Ministero aveva indicato nel Registro delle PP.AA. l'indirizzo PEC primario uffgabinetto@postacert.istruzione.it, le notifiche effettuate presso uffici diversi, presso gli Uffici scolastici territoriali o presso l'Avvocatura dello Stato non erano idonee a far decorrere il termine dilatorio. La notifica presso l'Avvocatura dello Stato è infatti rilevante ai fini processuali, ma non sostituisce la notificazione presso la sede legale dell'amministrazione richiesta dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Anche l'indirizzo indicato dal Ministero in un proprio comunicato organizzativo non poteva prevalere sull'indirizzo PEC primario risultante dal Registro delle PP.AA., non avendo il comunicato efficacia normativa. Non essendo iniziato il decorso del termine di 120 giorni, l'azione di ottemperanza è stata dichiarata inammissibile. Le spese sono state compensate in ragione della difesa di mero stile dell'amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 4, c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di adottare, su richiesta, misure pecuniarie per assicurare l'esecuzione del giudicato; la relativa domanda è stata proposta ma non esaminata nel merito per l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto

    Il termine dilatorio di 120 giorni si applica anche al giudizio di ottemperanza relativo a un giudicato contenente una condanna pecuniaria. Il termine decorre solo dalla valida notificazione del titolo esecutivo presso il domicilio digitale corretto dell'amministrazione debitrice.

  • art. 16-ter, commi 1 e 1-ter, d.l. n. 179/2012, conv. con l. n. 221/2012

    fermo restando quanto previsto dal regio decreto 30 ottobre1933, n. 1611, in materia di rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato, in caso di mancata indicazione nell'elenco di cui all'articolo 16, comma 12, la notificazione alle pubbliche amministrazioni (...) è validamente effettuata al domicilio digitale indicato nell'elenco previsto dall'articolo 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

    Per la notificazione degli atti giudiziari alle pubbliche amministrazioni occorre utilizzare l'indirizzo risultante dal Registro delle PP.AA.; il domicilio digitale del Registro IPA è utilizzabile solo quando l'amministrazione non abbia indicato un indirizzo nel Registro delle PP.AA.

  • art. 16, comma 12, d.l. n. 179/2012

    Richiamato quale fondamento del Registro delle PP.AA., contenente gli indirizzi PEC delle pubbliche amministrazioni da utilizzare per le notificazioni degli atti giudiziari.

  • art. 3-bis, comma 1-bis, l. n. 53/1994

    la notificazione alle pubbliche amministrazioni è validamente effettuata presso l'indirizzo individuato ai sensi dell'articolo 16-ter, comma 1-ter, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179

    La disposizione non equipara autonomamente il Registro IPA agli altri pubblici elenchi, ma rinvia alla disciplina dell'art. 16-ter, comma 1-ter, sicché l'indirizzo IPA è utilizzabile solo in via sussidiaria.

Massime di principio

  • Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 si applica anche al giudizio di ottemperanza quando il giudicato da eseguire contiene una condanna dell'amministrazione al pagamento di una somma di denaro, anche mediante strumenti di moneta elettronica.
  • Ai fini della decorrenza del termine dilatorio previsto per l'esecuzione delle condanne pecuniarie contro le amministrazioni pubbliche, il titolo esecutivo deve essere notificato presso il domicilio digitale dell'amministrazione debitrice risultante dal Registro delle PP.AA., ove tale indirizzo sia stato indicato.
  • Il domicilio digitale risultante dal Registro IPA può essere utilizzato per notificare atti giudiziari a una pubblica amministrazione soltanto quando l'amministrazione non abbia comunicato un proprio indirizzo nel Registro delle PP.AA.; la notificazione a un indirizzo IPA non produce altrimenti gli effetti sostanziali previsti dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996.
  • La notificazione del titolo esecutivo a un ufficio interno diverso dall'ufficio individuato quale domicilio digitale primario dell'amministrazione, agli uffici scolastici territoriali o all'Avvocatura dello Stato non è idonea a far decorrere il termine dilatorio per l'esecuzione spontanea della condanna pecuniaria.
  • Un comunicato organizzativo dell'amministrazione, privo di efficacia normativa, non può sostituire l'indirizzo PEC primario dell'ente risultante dal Registro delle PP.AA. ai fini della notificazione del titolo esecutivo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaTermini del procedimentoEfficacia ed esecutorietà

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