Sentenza del 29/11/2018 n. 2119 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Ici - Esenzione pagamento - Presupposti- Art. 8, comma 2, D.Lgs. 504/1992 - Norma di agevolazione fiscale - Criterio interpretativo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente ha impugnato l'avviso di accertamento ICI relativo all'anno 2009, con cui le venivano richiesti 407 euro di imposta e 122 euro di sanzioni. Sosteneva che l'immobile dovesse essere considerato abitazione principale, poiché vi aveva trasferito la residenza e vi dimorava, mentre il marito e i figli erano rimasti temporaneamente nell'abitazione in locazione a causa della necessità di una radicale ristrutturazione dell'immobile. Invocava inoltre una situazione di forza maggiore, l'assenza di una duplicazione del beneficio fiscale e l'illegittima composizione del collegio giudicante di primo grado.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello e confermato la sentenza della CTP di Pistoia, che aveva negato l'esenzione ICI. Ha stabilito che, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D.Lgs. 504/1992, l'immobile può essere considerato abitazione principale solo se vi dimorano abitualmente sia il contribuente sia i suoi familiari, salvo specifiche eccezioni non applicabili al caso. La sola residenza anagrafica della contribuente non era sufficiente, anche perché i consumi presso l'immobile erano incompatibili con una dimora abituale. La ristrutturazione non costituiva una causa di forza maggiore idonea a estendere analogicamente il beneficio. È stata inoltre esclusa la sussistenza di un concreto pregiudizio derivante dalla ricusazione, poiché il componente ricusato era stato sostituito. Le spese di giudizio sono state compensate per la particolarità della controversia.
Norme richiamate
Art. 8, comma 2, D.Lgs. 504/1992
abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale ed i suoi familiari dimorano abitualmente
L'agevolazione ICI per l'abitazione principale richiede la dimora abituale nell'immobile sia del contribuente sia dei suoi familiari. La norma è stata interpretata restrittivamente, non essendo sufficiente la sola residenza o dimora del contribuente.
Art. 53 della Costituzione
Le norme agevolative costituiscono una deroga al principio generale di capacità contributiva e devono pertanto essere interpretate in modo rigoroso.
Art. 6, D.Lgs. 472/1997
La forza maggiore, in materia tributaria, presuppone un evento esterno, imprevedibile, inevitabile e non imputabile al contribuente. La Commissione ha ritenuto che tale disciplina non potesse trasformare una situazione di mancato utilizzo dell'immobile in un diritto all'esenzione ICI.
Art. 1, comma 173, lettera b), legge 296/2006
Prevede una presunzione relativa di corrispondenza tra abitazione principale e residenza anagrafica. La presunzione può essere superata da prova contraria, come i consumi delle utenze o altri elementi incompatibili con la dimora abituale.
Art. 6, D.Lgs. 504/1992
Prevede specifiche eccezioni, tra cui quella relativa alla separazione legale dei coniugi. In assenza di una delle ipotesi previste, non è possibile derogare al requisito della dimora abituale del nucleo familiare.
Cassazione, sentenze n. 12269/2010 e n. 14389/2010
Affermano che, per la detrazione e l'aliquota agevolata, l'immobile è abitazione principale solo se vi dimorano abitualmente il contribuente e i suoi familiari; la dimora del solo contribuente non è sufficiente.
Massime di principio
- Le agevolazioni fiscali sull'abitazione principale devono essere interpretate restrittivamente: non è normalmente possibile estenderle per analogia a situazioni non espressamente previste.
- La residenza anagrafica costituisce soltanto un indizio o una presunzione relativa; l'Amministrazione può dimostrare che l'immobile non è stato utilizzato come dimora abituale attraverso consumi delle utenze, condizioni dell'immobile e altri elementi concreti.
- Quando la norma richiede la dimora abituale del contribuente e dei familiari, la permanenza stabile del solo proprietario non basta, salvo eccezioni specificamente previste dalla legge.
- La ristrutturazione o la temporanea inabitabilità dell'immobile non garantiscono automaticamente l'esenzione: il beneficio spetta quando l'immobile viene effettivamente adibito a dimora abituale secondo i requisiti normativi.
- La forza maggiore può rilevare solo in presenza di eventi realmente imprevedibili, inevitabili e non imputabili al contribuente; non può essere invocata per neutralizzare il requisito sostanziale di effettivo utilizzo dell'immobile.
- Per contestare un accertamento è importante fornire prove coerenti dell'effettiva abitazione, come consumi congrui, presenza dei familiari, documentazione sui lavori e altri elementi di vita quotidiana; la sola dichiarazione di residenza può non essere decisiva.
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