Cassazione Penale, Sentenza n. 34093/2026 del 22/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L’imputato ha chiesto l’8 aprile 2026, ai sensi dell’art. 45 c.p.p., la rimessione ad altra sede del processo n. 14/25 R.G. pendente davanti alla Corte di assise di Napoli. Il procedimento riguarda fatti commessi in occasione della manifestazione del 23 ottobre 2020 contro le misure governative di contenimento della pandemia da Covid-19. All’imputato, insieme a numerosi coimputati, sono contestate le condotte indicate ai capi A, B e C, relative, tra l’altro, a devastazione, violenza o minaccia a un corpo politico, amministrativo o giudiziario, istigazione a delinquere e altri reati; secondo l’accusa egli avrebbe agito da istigatore e promotore, anche in ragione del suo ruolo politico. A sostegno della rimessione, la difesa ha dedotto una grave situazione locale e un pregiudizio politico nei confronti dell’imputato, richiamando la partecipazione di un magistrato inquirente a una manifestazione tenutasi il 23 marzo 2026 nella sala dell’ANM presso il Palazzo di Giustizia di Napoli, dopo l’esito negativo del referendum sulla cosiddetta Riforma Nordio, durante la quale furono cantate e ballate le note di “Bella Ciao”; ha inoltre valorizzato una lettera pubblicata il 26 marzo 2026 dal magistrato e la supposta rilevanza delle sue convinzioni antifasciste. La difesa ha anche invocato l’informativa dei Carabinieri del 27 ottobre 2020, che avrebbe indicato altri soggetti quali promotori della manifestazione del 23 ottobre e l’estraneità dell’imputato, nonché la costituzione di parte civile di un esponente politico. La richiesta non era stata notificata alle parti civili costituite: Ministero dell’Interno, Comune di Napoli e persona costituitasi anche in proprio. La Corte ha rilevato tale omissione e ha inoltre esaminato, senza accoglierle, le deduzioni sulla sussistenza di una grave situazione locale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile la richiesta. In primo luogo, l’istanza depositata l’8 aprile 2026 non era stata notificata alle parti civili costituite, in violazione dell’art. 46, comma 1, c.p.p.; la notificazione alle altre parti è un adempimento formale indefettibile, non sostituibile da forme equipollenti, e la sua omissione determina l’inammissibilità. La Corte ha comunque rilevato che i fatti dedotti non integravano una grave situazione locale ai sensi dell’art. 45 c.p.p.: la manifestazione spontanea dell’ANM e la successiva lettera del magistrato inquirente non dimostravano un condizionamento concreto dell’ufficio giudiziario o della libertà di determinazione dei partecipanti, né risultava coinvolto il collegio giudicante. La costituzione di parte civile dell’esponente politico era un atto rientrante nei poteri del giudice procedente e non provava pressioni esterne. Le censure sull’informativa investigativa e sulla consistenza delle prove sono state ritenute estranee all’ambito della rimessione, che non consente di anticipare la valutazione probatoria propria del processo. L’istante è stato condannato al pagamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 48, comma 6, c.p.p.
Norme richiamate
art. 45 c.p.p.
In tema di rimessione del processo, la “grave situazione locale”, prevista dall’art. 45 cod. proc. pen., che è norma di carattere eccezionale e di stretta interpretazione, è configurabile solo in presenza di un fenomeno esterno alla dialettica processuale, riguardante l’ambiente territoriale nel quale il processo si svolge, di tale abnormità da indurre il legittimo sospetto di un pericolo concreto per l’imparzialità del giudice, inteso quale ufficio giudiziario nel suo complesso, o per la libera determinazione delle parti, eliminabile esclusivamente con il trasferimento del processo ad altra sede giudiziaria.
La rimessione richiede un fenomeno grave, esterno alla dialettica processuale e radicato nell’ambiente territoriale, dal quale derivi concretamente un pericolo per l’imparzialità dell’ufficio giudiziario o per la libertà di determinazione dei partecipanti; il sospetto astratto o il dissenso politico non bastano.
art. 46, comma 1, c.p.p.
La notificazione alle altre parti dell’istanza di rimessione è atto che non ammette equipollenti, in quanto, potendo comportare lo spostamento del processo in deroga al principio costituzionale del giudice naturale, deve essere ben conosciuto dagli altri interessati perché abbiano la possibilità di interloquire e di far valere le loro ragioni.
La richiesta di rimessione deve essere notificata formalmente a tutte le altre parti entro sette giorni dal deposito; la conoscenza acquisita con modalità diverse non sostituisce la notificazione prescritta e la sua omissione comporta l’inammissibilità.
art. 46, comma 2, c.p.p.
La richiesta dell’imputato è sottoscritta da lui personalmente o da un suo procuratore speciale.
L’imputato può presentare la richiesta di rimessione personalmente oppure tramite un procuratore speciale; tale requisito di sottoscrizione è distinto dall’obbligo di notificazione alle altre parti.
art. 48, comma 6, c.p.p.
Per queste ragioni, la richiesta di rimessione presentata da Roberto Fiore, in relazione al processo pendente davanti alla Corte di assise di Napoli con il n. 14/25 R.G., deve essere dichiarata inammissibile, con la conseguente condanna del richiedente al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata, ai sensi dell’art. 48, comma 6, cod. proc. pen., in tremila euro.
La dichiarazione di inammissibilità della richiesta comporta, nel caso deciso, la condanna dell’istante al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinata dalla Corte in 3.000 euro.
Massime di principio
- La richiesta di rimessione del processo deve essere notificata entro sette giorni dal deposito a tutte le altre parti; l’adempimento non è sostituibile da forme equipollenti, anche se queste abbiano consentito ai destinatari di conoscere l’istanza. L’omessa notificazione determina l’inammissibilità.
- Ai fini dell’art. 46, comma 1, c.p.p., le “altre parti” comprendono le parti civili e, secondo il principio richiamato dalla Corte, anche la persona offesa non costituita parte civile, in ragione della sua qualità di parte in senso sostanziale e dell’interesse a interloquire.
- La grave situazione locale rilevante ai sensi dell’art. 45 c.p.p. deve consistere in un fenomeno esterno alla dialettica processuale, di abnormità e consistenza tali da determinare un pericolo concreto per l’imparzialità dell’ufficio giudiziario o per la libera determinazione dei partecipanti. Il legittimo sospetto deve derivare da tale situazione concreta e non può fondarsi su un rischio meramente astratto.
- Manifestazioni o dichiarazioni di singoli magistrati non giustificano la rimessione quando, considerate nel contesto, non dimostrino un condizionamento concreto del procedimento o dell’ufficio giudiziario e non coinvolgano il collegio giudicante.
- Nel procedimento di rimessione la Corte verifica la sussistenza di situazioni esterne capaci di condizionare il processo; le contestazioni sulla qualità o sulla forza del compendio probatorio attengono invece alla valutazione da compiere nel processo di merito.
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