Cassazione Penale, Sentenza n. 6746/2025 del 18/02/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Lepore aveva tre decreti penali di condanna per omesso versamento di ritenute previdenziali; tali decreti sono stati revocati in sede esecutiva per effetto della parziale abolitio criminis introdotta dal d.lgs. n.8/2016 (esenzione per omissioni inferiori a €10.000 annui). Il Giudice dell'esecuzione aveva però rigettato la richiesta di concessione della sospensione condizionale della pena relativa a una diversa condanna, ritenendo che la revoca dei decreti non producesse elementi utili per modificare il giudicato e che la Corte d'appello avesse negato il beneficio per mancanza di prognosi favorevole (non per ostacoli giuridici). Il ricorrente denunciava errori di diritto e di motivazione: la revoca della parziale abolitio criminis doveva essere pronunciata in esecuzione e poteva incidere sulla valutazione dei presupposti per la sospensione condizionale; inoltre il giudice dell'esecuzione non aveva effettuato un autonomo e concreto giudizio prognostico alla luce della novità rappresentata dalla revoca.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto corretta la revoca, in sede esecutiva, dei tre decreti penali relativamente a omissioni di importo inferiore a €10.000 annui (abolitio criminis parziale). Ha inoltre rilevato che il Giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto compiere un autonomo giudizio prognostico sulla concessione della sospensione condizionale, tenendo conto della novità rappresentata dalla revoca delle condanne; l'omissione di tale valutazione rende viziata la decisione. Di conseguenza la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente al punto concernente la sospensione condizionale della pena e ha rinviato il procedimento al Tribunale di Paola – Ufficio Gip per un nuovo giudizio su quel punto.
Norme richiamate
decreto-legge n. 463 del 1983 (convertito dalla legge n. 638/1983), art. 2
Il reato di omesso versamento delle ritenute è disciplinato dall'art. 2; la disposizione è stata interessata da successiva modifica/ridefinizione di rilevanza per individuare la portata dell'abolitio criminis parziale.
decreto legislativo n. 8 del 2016, art. 3, comma 6
Ha escluso la rilevanza penale degli omessi versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali inferiori a €10.000 annui, determinando una abolitio criminis parziale rispetto all'art. 2 del d.l. n. 463/1983; la Corte ha ritenuto che tale abolitio possa giustificare la revoca in sede esecutiva dei decreti penali irrevocabili per omissioni sotto soglia.
codice di procedura penale, art. 673
Norma che regola i provvedimenti del giudice dell'esecuzione: il giudice esecutivo può revocare provvedimenti divenuti irrevocabili alla luce di sopravvenienze (es. abolitio criminis parziale) e deve, se necessario, compiere un autonomo giudizio sugli effetti (anche in ordine a benefici come la sospensione condizionale).
codice penale, art. 2
art. 2 (richiamato nella motivazione)
Richiamato nella sentenza in riferimento ai principi generali del sistema penale; la Corte evidenzia l'esigenza di coerenza con i valori costituzionali e il principio di ragionevolezza nell'interpretazione delle conseguenze dell'abolitio criminis.
codice penale, art. 163 e art. 164
Articoli richiamati dal ricorso in relazione alla disciplina dei benefici e alla valutazione della personalità/recidiva; la Corte richiama la necessità di un giudizio prognostico concreto ai sensi della normativa che regola la concessione dei benefici.
codice penale, art. 110
Norma richiamata in relazione alla concorrente responsabilità per il reato per il quale è stata negata la sospensione condizionale; è la disposizione sulla concorso di persone nel reato.
decreto legislativo n. 74 del 2000, art. 10
art. 10 d.lgs. n. 74/2000
Norma che disciplina il delitto fiscale contestato nella diversa condanna per la quale è stata richiesta la sospensione condizionale; la sentenza impugnata riguardava anche la valutazione del beneficio rispetto a quella condanna.
Massime di principio
- La revoca in sede esecutiva è legittima anche quando l'abolitio criminis è parziale: se una norma sopravvenuta esclude la rilevanza penale per determinate soglie (es. omissioni sotto €10.000), il giudice dell'esecuzione può revocare decreti penali irrevocabili relativi a condotte ricomprese nella nuova esclusione.
- La sussistenza di una abolitio criminis parziale può richiedere in esecuzione un accertamento fattuale (p.es. determinazione dell'importo oggetto dell'omissione) che non poteva essere compiuto nel processo di cognizione: pertanto la valutazione deve essere svolta dal giudice dell'esecuzione.
- La revoca di precedenti condanne (anche pecuniarie o da decreti penali) costituisce una novità di rilievo che il giudice dell'esecuzione deve considerare quando decide sulla concessione di benefici come la sospensione condizionale; in presenza di tale novità occorre effettuare un autonomo e concreto giudizio prognostico sulla capacità dell'imputato di astenersi da reati futuri.
- Non è sufficiente richiamare astrattamente l'esistenza di precedenti: il giudice deve motivare specificamente in che modo i precedenti (anche se poi revocati) incidono sulla prognosi criminale attuale.
- La presenza di precedenti revocati non elimina automaticamente la possibilità di concedere benefici; la revoca può attenuare il rilievo ostativo dei precedenti, ma la valutazione resta discrezionale e richiede adeguata motivazione.
- Quando la motivazione delle corti di merito è ambigua o non assume in concreto gli effetti di sopravvenute revoche, il giudice dell'esecuzione non può limitarsi a ritenere preclusa la valutazione: deve riaprire la valutazione sul punto oggetto di novità.
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