Cassazione Penale, Ordinanza n. 27950/2025 del 30/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, rilevando l'assenza di elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna del Tribunale a 10 mesi di reclusione e 2.000 euro di multa per un episodio di spaccio di sostanze stupefacenti. Con il primo motivo ha dedotto vizio di motivazione e violazione di legge per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di motivazione e violazione di legge per il diniego delle circostanze attenuanti generiche e per la dosimetria della pena. La Corte ha ritenuto i motivi manifestamente infondati perché la decisione di merito aveva valorizzato la significativa quantità di stupefacente nella disponibilità dell'imputato e la non occasionalità/non disorganizzazione dell'attività di spaccio, elementi incompatibili con la particolare tenuità; quanto alle attenuanti generiche, era stata evidenziata l'assenza di ragioni giustificative del beneficio, senza specifica confutazione nel ricorso.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
La particolare tenuità del fatto è esclusa quando la condotta, per quantità di stupefacente e modalità non occasionali o non disorganizzate dell'attività, non presenta un'offesa tenue.
art. 62-bis c.p.
Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando la sentenza di merito evidenzi la mancanza di ragioni idonee a giustificarne il riconoscimento, e tale valutazione non sia specificamente censurata.
art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
sentenza Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
La sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende presuppone che non emergano elementi per ritenere che il ricorso sia stato proposto senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione contro una condanna per spaccio, la doglianza sul mancato riconoscimento dell'art. 131-bis c.p. è infondata se la motivazione di merito evidenzia elementi oggettivi incompatibili con la particolare tenuità, come la quantità non modesta della droga e la struttura non occasionale dell'attività illecita.
- Il giudizio sulla particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessiva della concreta offensività della condotta; tale beneficio non è riconoscibile quando il fatto rivela una capacità offensiva non minima o una attività delittuosa organizzata.
- Il diniego delle attenuanti generiche è censurabile in cassazione solo se la motivazione sia mancante, apparente o manifestamente illogica; non basta una critica generica se il giudice di merito ha indicato ragioni ostative non specificamente confutate.
- La mera riproposizione di doglianze di merito, in assenza di specifica confutazione della motivazione della sentenza impugnata, può condurre alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese e al versamento della somma alla Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 30 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 27921/2025 del 30/07/2025
- ordinanza_penale · 30 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 27922/2025 del 30/07/2025
- ordinanza_penale · 30 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 27923/2025 del 30/07/2025
- ordinanza_penale · 30 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 27924/2025 del 30/07/2025
- ordinanza_penale · 30 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 27925/2025 del 30/07/2025
- ordinanza_penale · 30 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 27926/2025 del 30/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →