Cassazione Penale, Ordinanza n. 36505/2025 del 10/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La decisione conferma, in via sostanziale, la correttezza del diniego della ipotesi lieve in relazione alla condotta contestata.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino del 26/03/2025. Dal testo emerge che la censura riguardava il diniego della fattispecie di lieve entità in materia di stupefacenti, ritenuto dal ricorrente non correttamente escluso. La Corte di legittimità ha tuttavia rilevato che il ricorso era generico e manifestamente infondato, perché il giudizio di esclusione della lieve entità risultava adeguatamente motivato sulla base di una valutazione complessiva della condotta: numero elevato di assuntori che si rivolgevano al ricorrente, capacità di costante approvvigionamento di cocaina in quantità apprezzabili, sfruttamento della tossicodipendenza di un acquirente, cessione di alcuni ettogrammi di sostanza e protrazione pluriennale dell'attività illecita.
Norme richiamate
art. 73 D.P.R. 309/1990
La valutazione della lieve entità deve essere compiuta sulla base di una considerazione complessiva di tutti gli indici fattuali rilevanti; nel caso concreto, tali indici hanno giustificato il diniego dell'ipotesi lieve.
art. 616 c.p.p.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il giudizio sulla lieve entità della cessione o detenzione di stupefacenti richiede una valutazione complessiva di tutti gli elementi del fatto, non potendosi fondare su un singolo dato isolato.
- La lieve entità può essere esclusa quando la condotta presenti pluralità di acquirenti, continuità dell'approvvigionamento, quantità apprezzabili di sostanza, sfruttamento della vulnerabilità dell'acquirente e durata pluriennale dell'attività illecita.
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a contestazioni generiche e non si confronti in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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