Cassazione Penale, Sentenza n. 553/2023 del 11/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della condanna per evasione fiscale (art. 5 d.lgs. 74/2000). Il ricorrente contestava: 1) l'erronea ricostruzione dell'Iva e del reddito affermando che avrebbe dovuto applicarsi il regime trimestrale di competenza previsto dall'art. 74, comma 4, DPR 633/1972 per gli autotrasportatori, il quale avrebbe ridotto l'Iva evasa al di sotto della soglia di punibilità; 2) violazione del diritto di difesa e insufficienza probatoria perché gli accertamenti si sarebbero basati su campioni di fatture e prospetti privi di valore probatorio; 3) mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. (tenuità del fatto) nonostante l'esiguità dell'evasione per il capo 1); 4) carenza di motivazione sul diniego della sospensione condizionale della pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha rigettato le censure. Ha confermato la condanna inflitta in primo e secondo grado (pena: 1 anno e 7 mesi di reclusione) per il reato previsto dall'art. 5 d.lgs. n. 74/2000, relativo alle annualità 2013 e 2014. L'accertamento ha contestato: per il 2013 un'Iva evasa di almeno € 51.587,92; per il 2014 un'Irpef evasa di almeno € 66.873,27 e un'Iva evasa di almeno € 61.235,55. La Corte ha ritenuto infondate le doglianze perché: il ricorrente non ha dimostrato l'applicabilità del regime trimestrale né ha prodotto un ricalcolo che dimostri il mancato superamento della soglia di punibilità; l'art. 74, comma 4, è facoltativo e la sua efficacia richiede l'espressa volontà del contribuente (presentazione della dichiarazione di liquidazione periodica), non dimostrata; la ricostruzione induttiva operata dalla Guardia di Finanza è sufficiente quando non specificamente e puntualmente contestata e gli elementi prodotti (prospetti e fatture) erano disponibili per il ricalcolo; l'art. 131-bis c.p. è escluso per abitualità del comportamento, attesa la presenza di precedenti per reati della stessa specie; la richiesta di sospensione condizionale era generica e dunque inammissibile. Sono state liquidate le spese e disposto il versamento di € 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000
Norma incriminatrice dell'evasione fiscale; applicata per la condanna dell'imputato per omessa presentazione delle dichiarazioni e determinazione di evasioni IVA e IRPEF per le annualità contestate
art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato in riferimento agli obblighi dichiarativi e alla ricostruzione fiscale; la corte ha ritenuto non sussistente errore di applicazione denunciato dal ricorrente
art. 55 d.P.R. n. 633 del 1972
Norma collegata alla disciplina IVA richiamata nel motivo di doglianza; la Corte non ha rilevato un'applicazione erronea tale da incidere sulla punibilità
art. 74, comma 4, d.P.R. n. 633 del 1972
Prevede la facoltà di annotare le fatture emesse entro il trimestre successivo; la Corte ha interpretato tale regime come opzionale e subordinato alla scelta del contribuente e alla presentazione della dichiarazione di liquidazione periodica, scelta non esercitata nel caso di specie
art. 53 Cost.
Richiamato in relazione al principio di capacità contributiva; la Corte ha ritenuto che tale principio non sia stato violato perché l'onere della prova e del ricalcolo era a carico della difesa e non è stato adempiuto
art. 165-bis norme att. cod. proc. pen. (introdotto dal d.lgs. 6/2/2018, n. 11)
Richiama il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione: il ricorrente deve indicare puntualmente gli atti che si assume travisati e gli elementi di prova necessari; violazione di tale onere ha contribuito all'inammissibilità
art. 131-bis cod. pen.
Causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità; la Corte ha confermato che non è applicabile in presenza di comportamento abituale (almeno altri due illeciti oltre quello in esame), situazione riscontrata per l'imputato
art. 591, comma 4, cod. proc. pen.
Richiamato in relazione all'inammissibilità dei motivi di appello generici; la Corte ha ritenuto inammissibile la domanda sulla sospensione condizionale per mancata specificazione
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'onere delle spese per ricorso inammissibile; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e al versamento alla Cassa delle ammende
Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Citata sul punto della liquidazione delle spese e sull'assenza di dolo o colpa grave nella proposizione del ricorso; non ha impedito l'applicazione dell'onere delle spese nella specie
Massime di principio
- In cassazione è essenziale il principio di autosufficienza del ricorso: il ricorrente deve indicare puntualmente gli atti impugnati e allegare o richiamare le prove necessarie; argomentazioni generiche sono inammissibili
- Le regole agevolative o derogatorie in materia fiscale (es. facoltà di annotare fatture nel trimestre successivo) sono di norma opzionali e la loro efficacia richiede che il contribuente abbia esercitato espressamente la facoltà prevista e compiuto gli adempimenti conseguenti; la mancata prova di tale esercizio impedisce di riformare l'accertamento
- In materia di reati tributari la ricostruzione induttiva del volume d'affari effettuata dalla Guardia di Finanza può essere probatoria se emergente dalla documentazione di accertamento; spetta alla difesa contestarla specificamente con indicazione di documenti e ricalcoli alternativi
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) è esclusa se ricorre l'abitualità del comportamento; la presenza di almeno due precedenti illeciti della stessa specie preclude generalmente l'applicazione della tenuità
- Richieste di benefici (es. sospensione condizionale della pena) devono essere motivate in modo specifico e documentato; argomentazioni generiche possono essere dichiarate inammissibili
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