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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 553/2023 del 11/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della condanna per evasione fiscale (art. 5 d.lgs. 74/2000). Il ricorrente contestava: 1) l'erronea ricostruzione dell'Iva e del reddito affermando che avrebbe dovuto applicarsi il regime trimestrale di competenza previsto dall'art. 74, comma 4, DPR 633/1972 per gli autotrasportatori, il quale avrebbe ridotto l'Iva evasa al di sotto della soglia di punibilità; 2) violazione del diritto di difesa e insufficienza probatoria perché gli accertamenti si sarebbero basati su campioni di fatture e prospetti privi di valore probatorio; 3) mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. (tenuità del fatto) nonostante l'esiguità dell'evasione per il capo 1); 4) carenza di motivazione sul diniego della sospensione condizionale della pena.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha rigettato le censure. Ha confermato la condanna inflitta in primo e secondo grado (pena: 1 anno e 7 mesi di reclusione) per il reato previsto dall'art. 5 d.lgs. n. 74/2000, relativo alle annualità 2013 e 2014. L'accertamento ha contestato: per il 2013 un'Iva evasa di almeno € 51.587,92; per il 2014 un'Irpef evasa di almeno € 66.873,27 e un'Iva evasa di almeno € 61.235,55. La Corte ha ritenuto infondate le doglianze perché: il ricorrente non ha dimostrato l'applicabilità del regime trimestrale né ha prodotto un ricalcolo che dimostri il mancato superamento della soglia di punibilità; l'art. 74, comma 4, è facoltativo e la sua efficacia richiede l'espressa volontà del contribuente (presentazione della dichiarazione di liquidazione periodica), non dimostrata; la ricostruzione induttiva operata dalla Guardia di Finanza è sufficiente quando non specificamente e puntualmente contestata e gli elementi prodotti (prospetti e fatture) erano disponibili per il ricalcolo; l'art. 131-bis c.p. è escluso per abitualità del comportamento, attesa la presenza di precedenti per reati della stessa specie; la richiesta di sospensione condizionale era generica e dunque inammissibile. Sono state liquidate le spese e disposto il versamento di € 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000

    Norma incriminatrice dell'evasione fiscale; applicata per la condanna dell'imputato per omessa presentazione delle dichiarazioni e determinazione di evasioni IVA e IRPEF per le annualità contestate

  • art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamato in riferimento agli obblighi dichiarativi e alla ricostruzione fiscale; la corte ha ritenuto non sussistente errore di applicazione denunciato dal ricorrente

  • art. 55 d.P.R. n. 633 del 1972

    Norma collegata alla disciplina IVA richiamata nel motivo di doglianza; la Corte non ha rilevato un'applicazione erronea tale da incidere sulla punibilità

  • art. 74, comma 4, d.P.R. n. 633 del 1972

    Prevede la facoltà di annotare le fatture emesse entro il trimestre successivo; la Corte ha interpretato tale regime come opzionale e subordinato alla scelta del contribuente e alla presentazione della dichiarazione di liquidazione periodica, scelta non esercitata nel caso di specie

  • art. 53 Cost.

    Richiamato in relazione al principio di capacità contributiva; la Corte ha ritenuto che tale principio non sia stato violato perché l'onere della prova e del ricalcolo era a carico della difesa e non è stato adempiuto

  • art. 165-bis norme att. cod. proc. pen. (introdotto dal d.lgs. 6/2/2018, n. 11)

    Richiama il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione: il ricorrente deve indicare puntualmente gli atti che si assume travisati e gli elementi di prova necessari; violazione di tale onere ha contribuito all'inammissibilità

  • art. 131-bis cod. pen.

    Causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità; la Corte ha confermato che non è applicabile in presenza di comportamento abituale (almeno altri due illeciti oltre quello in esame), situazione riscontrata per l'imputato

  • art. 591, comma 4, cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione all'inammissibilità dei motivi di appello generici; la Corte ha ritenuto inammissibile la domanda sulla sospensione condizionale per mancata specificazione

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'onere delle spese per ricorso inammissibile; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e al versamento alla Cassa delle ammende

  • Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Citata sul punto della liquidazione delle spese e sull'assenza di dolo o colpa grave nella proposizione del ricorso; non ha impedito l'applicazione dell'onere delle spese nella specie

Massime di principio

  • In cassazione è essenziale il principio di autosufficienza del ricorso: il ricorrente deve indicare puntualmente gli atti impugnati e allegare o richiamare le prove necessarie; argomentazioni generiche sono inammissibili
  • Le regole agevolative o derogatorie in materia fiscale (es. facoltà di annotare fatture nel trimestre successivo) sono di norma opzionali e la loro efficacia richiede che il contribuente abbia esercitato espressamente la facoltà prevista e compiuto gli adempimenti conseguenti; la mancata prova di tale esercizio impedisce di riformare l'accertamento
  • In materia di reati tributari la ricostruzione induttiva del volume d'affari effettuata dalla Guardia di Finanza può essere probatoria se emergente dalla documentazione di accertamento; spetta alla difesa contestarla specificamente con indicazione di documenti e ricalcoli alternativi
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) è esclusa se ricorre l'abitualità del comportamento; la presenza di almeno due precedenti illeciti della stessa specie preclude generalmente l'applicazione della tenuità
  • Richieste di benefici (es. sospensione condizionale della pena) devono essere motivate in modo specifico e documentato; argomentazioni generiche possono essere dichiarate inammissibili

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