Sentenza n. 2587/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'annullamento a) della nota dell’ASL Napoli 3 Sud prot. n. 19046 del 27.01.2023, trasmessa alla ricorrente a mezzo p.e.c. in pari data ed avente ad oggetto: “chiusura del procedimento amministrativo teso al recupero di quanto previsto relativamente all’anno 2010 per RTU”; b) della nota dell’ASL Napoli 3 Sud prot. n. 82 del 09.01.2023, trasmessa alla ricorrente a mezzo p.e.c. in data 10.01.2023 ed avente ad oggetto: “avvio del procedimento amministrativo recupero RTU anno 2010. Comunicazione ai sensi dell’art. 8 della L. 241/1990 e s.m.i.”; c) della nota dell’ASL Napoli 3 Sud prot n. 0195273 del 17.12.2020 avente ad oggetto la determinazione saldo amministrativo contabile macroarea assistenza specialistica ambulatoriale comprensivo del recupero per l’anno 2010; d) delle richiamate deliberazioni del Direttore Generale dell’ASL Napoli 3 Sud n. 606 del 11.08.2014, n. 337 del 18.04.2018; nonché di ogni altro atto comunque presupposto, connesso o consequenziale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti dell’ASL relativi alla regressione tariffaria per l’anno 2010, alla determinazione del saldo amministrativo-contabile e alla richiesta di restituzione di somme e emissione di nota di credito
Esito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La struttura sanitaria privata accreditata ha impugnato la nota di chiusura del procedimento di recupero relativo alla regressione tariffaria dell’anno 2010, la comunicazione di avvio del procedimento, la determinazione del saldo amministrativo-contabile e le deliberazioni presupposte. L’ASL aveva contestato che la struttura avesse fatturato prestazioni per € 580.793,47 a fronte di un tetto riconosciuto di € 383.047,62 e di pagamenti per € 550.063,17, chiedendo la restituzione di € 167.015,55 e l’emissione di una nota di credito per € 30.730,30. La ricorrente ha dedotto: l’illegittimità della definizione tardiva della regressione tariffaria, comunicata dodici anni dopo la chiusura dell’esercizio 2010; la lesione dell’affidamento sull’irretrattabilità della propria situazione patrimoniale, anche perché non avrebbe ricevuto le comunicazioni previste dall’art. 5 del contratto; la violazione dell’art. 3, comma 4, l. 241/1990 per omessa indicazione del termine e dell’autorità cui ricorrere. L’ASL ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, ritenendo sussistente la giurisdizione del giudice ordinario. La controversia non riguardava gli atti regionali di programmazione sanitaria, la determinazione dei tetti di spesa, la capacità operativa massima o la ripartizione delle risorse tra attività assistenziali, né quindi l’esercizio di un potere autoritativo di programmazione. Le censure concernevano esclusivamente le modalità e i tempi della regressione tariffaria e, in sostanza, l’effettiva debenza delle somme richieste dall’ASL nel rapporto con la struttura accreditata. Secondo il TAR, gli atti adottati dall’ASL erano strumentali alla definizione di un rapporto di credito avente contenuto meramente patrimoniale, riconducibile allo schema obbligo-pretesa e non all’esercizio di discrezionalità amministrativa. La circostanza che la richiesta fosse stata preceduta da un procedimento amministrativo non mutava la natura delle posizioni soggettive. Sono stati fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda, con possibilità di riproposizione davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato, ferme le preclusioni e decadenze maturate. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a.
“le controversie contrassegnate da un contenuto meramente patrimoniale, attinente al rapporto interno tra P.A. concedente e concessionario del bene o del servizio pubblico e in ordine al quale la contrapposizione tra le parti si presta ad essere schematizzata secondo il binomio «obbligo-pretesa», senza che assuma rilievo un potere d'intervento riservato alla P.A. per la tutela d'interessi generali”
La giurisdizione amministrativa esclusiva sui servizi pubblici non comprende le controversie di contenuto meramente patrimoniale relative al rapporto interno tra amministrazione e concessionario o struttura accreditata, quando non sia coinvolto l’esercizio di un potere autoritativo per la tutela di interessi generali.
art. 11, comma 2, c.p.a.
“fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda”
In caso di declinatoria della giurisdizione, gli effetti processuali e sostanziali della domanda sono conservati se il giudizio è riproposto davanti al giudice munito di giurisdizione entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia, ferme preclusioni e decadenze.
art. 3, comma 4, l. 241/1990
“In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l’autorità dove è possibile ricorrere”
La norma è stata richiamata quale motivo di ricorso, ma il TAR non ne ha esaminato il merito per difetto di giurisdizione.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato per lo svolgimento da remoto dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.
Massime di principio
- Le controversie relative alla regressione tariffaria applicata a strutture sanitarie private accreditate appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario quando contestano esclusivamente l’effettiva debenza dei corrispettivi, le modalità o i tempi del recupero e non gli atti autoritativi di programmazione sanitaria o di determinazione dei tetti di spesa.
- La giurisdizione amministrativa esclusiva in materia di servizi pubblici non si estende alle controversie con contenuto meramente patrimoniale, riconducibili al rapporto interno tra pubblica amministrazione e soggetto accreditato secondo lo schema obbligo-pretesa, in assenza di un potere discrezionale esercitato per la tutela di interessi generali.
- La circostanza che la pretesa patrimoniale dell’amministrazione sia stata formalizzata mediante un procedimento amministrativo non attribuisce, di per sé, la controversia alla giurisdizione amministrativa, dovendosi avere riguardo alla natura sostanziale della posizione azionata.
- Quando il giudice amministrativo declina la giurisdizione in favore del giudice ordinario, la domanda può essere riproposta davanti al giudice munito di giurisdizione entro tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia, con salvezza degli effetti processuali e sostanziali, ferme le preclusioni e decadenze già maturate.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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