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Ordinanza

Ordinanza n. 3099/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202605356

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sez. III, di reiezione della domanda cautelare relativa alla procedura di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia per l'anno accademico 2025-2026

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (candidata universitaria)

Prevale il privato

La controversia

La candidata ha proposto appello cautelare contro il rigetto, da parte del TAR, dell'istanza volta a ottenere l'ammissione con riserva e in sovrannumero al corso di laurea in Medicina e chirurgia. L'appello conteneva censure eterogenee: alcune rivolte contro vizi asseritamente idonei a inficiare l'intera disciplina del cosiddetto semestre filtro e altre concernenti il mancato collocamento della candidata in posizione utile nella graduatoria. La candidata aveva conseguito almeno una sufficienza in una delle tre materie previste, ma non un punteggio tale da assicurarle l'assegnazione di una delle sedi universitarie indicate. In particolare, è stato contestato il mancato scorrimento della graduatoria e la conseguente impossibilità di assegnare, secondo l'ordine di merito, i posti rimasti vacanti dopo la rinuncia di altri studenti.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto parzialmente la domanda cautelare e riformato in parte l'ordinanza del TAR. Ha ritenuto, in primo luogo, che le censure dirette contro l'intera procedura fossero prima facie incompatibili con la misura concretamente richiesta, cioè l'ammissione individuale con riserva e in sovrannumero: se tali censure fossero fondate, il bene perseguito sarebbe la riedizione dell'intera procedura, non l'ammissione individuale. Esse sono state quindi ritenute prive di periculum in mora, senza pregiudicare la successiva valutazione nel merito da parte del TAR. Quanto alla censura sul mancato scorrimento, il Collegio ha ravvisato sia il fumus boni iuris sia il periculum in mora. La disciplina del semestre filtro, impedendo il riassegnamento dei posti lasciati liberi secondo l'ordine della graduatoria e determinando l'esclusione definitiva dagli scorrimenti per chi non si immatricola entro il breve termine, appare prima facie non rispettosa del principio meritocratico e illogica nella parte in cui riserva i posti residui ad altre categorie invece di procedere allo scorrimento. Il pregiudizio cautelare deriva dalla perdita della possibilità di ottenere l'assegnazione di un posto vacante e di intraprendere gli studi nella disciplina prescelta. L'Amministrazione è stata ordinata a rideterminarsi sulla posizione della candidata, effettuando anzitutto gli scorrimenti dei posti vacanti; deve poi verificare se il punteggio conseguito consenta l'assegnazione di un posto in una delle sedi opzionate e, solo in caso positivo, assegnare il posto secondo l'ordine delle preferenze indicate. Le spese del doppio grado cautelare sono state compensate. Il TAR dovrà fissare con priorità l'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 11, c.p.a.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l'appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.

  • art. 55, comma 11, c.p.a.

    Consente, a seguito della decisione cautelare, la trasmissione degli atti al TAR per la fissazione prioritaria dell'udienza di merito.

Massime di principio

  • In sede cautelare, una censura diretta contro l'intera procedura non può fondare, senza ulteriore specificazione, una misura individuale di ammissione con riserva quando il bene della vita coerente con l'eventuale accoglimento nel merito sarebbe la riedizione della procedura; in tal caso difetta il periculum in mora rispetto alla misura richiesta.
  • Il meccanismo di accesso universitario deve consentire lo scorrimento dei posti resi vacanti secondo l'ordine della graduatoria e del merito, non potendo escludere definitivamente candidati con punteggi utili mediante un termine breve e irreversibile per l'immatricolazione, se ciò comporta la perdita di ogni possibilità di ripescaggio.
  • Quando l'accoglimento cautelare riguarda il mancato scorrimento della graduatoria, l'Amministrazione deve prima procedere agli scorrimenti dei posti vacanti, poi verificare la posizione del candidato alla luce del punteggio conseguito e delle sedi opzionate, e infine assegnare il posto soltanto se tale verifica produce un esito utile.
  • Nella fase cautelare, il fumus boni iuris può essere riconosciuto sulla base di un orientamento giurisprudenziale relativo a casi analoghi, fermo restando l'approfondimento delle censure nella successiva fase di merito.

Come è indicizzato

MaterieAccesso programmato ai corsi universitariTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
SottomaterieGraduatorie e scorrimento
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

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