Sentenza n. 4990/2026 - Roma, Sezione 1T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di rilascio del permesso di soggiorno presentata il 28 agosto 2024
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dalla Questura sull'istanza di rilascio del permesso di soggiorno e l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di concludere il procedimento mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Nel corso del giudizio, la Questura di Roma ha comunicato di avere definito il procedimento, dopo l'invio del preavviso di rigetto del 30 gennaio 2025, mediante l'adozione di un decreto di irricevibilità della domanda.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell'art. 117 c.p.a., poiché l'amministrazione ha concluso il procedimento con l'adozione di un provvedimento espresso. La sentenza precisa che il procedimento è stato concluso in modo favorevole per l'istante, senza tuttavia annullare o esaminare nel merito il decreto di irricevibilità. Le spese di giudizio sono state compensate in ragione dell'evoluzione della vicenda. Il TAR ha inoltre liquidato al difensore del ricorrente ammesso provvisoriamente al patrocinio a spese dello Stato euro 903,25, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
La sopravvenuta conclusione del procedimento amministrativo determina la sopravvenuta carenza di interesse all'azione avverso il silenzio e comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso.
art. 82 d.P.R. n. 115/2002
valori medi delle tariffe professionali vigenti; impegno professionale
Attribuisce all'autorità giudiziaria la liquidazione dell'onorario e delle spese spettanti al difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato, tenendo conto dei valori medi e dell'impegno professionale.
art. 130 d.P.R. n. 115/2002
Nel processo amministrativo dimezza i compensi spettanti al difensore per il patrocinio a spese dello Stato.
art. 4 D.M. n. 55/2014
Consente di determinare il compenso in relazione alle caratteristiche dell'attività difensiva e dell'affare, riducendolo in ragione della bassa complessità e della definizione in rito.
Massime di principio
- L'azione avverso il silenzio diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione conclude il procedimento e adotta un provvedimento espresso sulla domanda del privato.
- La conclusione del procedimento amministrativo durante il giudizio sul silenzio non comporta, di per sé, l'esame della legittimità o dell'esito del provvedimento sopravvenuto, che deve essere eventualmente contestato con gli strumenti processuali propri.
- Ai fini della liquidazione del compenso al difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato nel processo amministrativo, il giudice può considerare il valore della controversia, la complessità dell'affare, le fasi effettivamente svolte e la definizione del giudizio in rito, applicando le riduzioni previste dalla legge.
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