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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/453

Regolamento (UE) 2017/453 della Commissione, del 13 marzo 2017, recante divieto temporaneo di pesca della razza ondulata nelle acque dell'Unione della zona VIId per le navi battenti bandiera belga

Normativa europea32017R0453

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento constata l’esaurimento del contingente di pesca 2017 per la razza ondulata nelle acque dell’Unione della zona VIId da parte del Belgio. Per effetto di tale esaurimento, vieta alle navi belghe di continuare a pescare lo stock interessato, nonché di conservarlo a bordo, trasferirlo, trasbordarlo o sbarcarlo dopo la data di chiusura. L’atto è adottato in attuazione del sistema di controllo della politica comune della pesca e si applica direttamente in tutti gli Stati membri.

Divieto temporaneo di pesca della razza ondulata nelle acque dell'Unione della zona VIId per le navi battenti bandiera belga, a seguito dell'esaurimento del contingente 2017.

Ambito di applicazione

Si applica alle navi battenti bandiera del Belgio o ivi immatricolate, limitatamente allo stock di razza ondulata (Raja undulata) identificato come RJU/07-D nelle acque dell'Unione della zona VIId. Il regolamento opera dal 27 gennaio 2017, data di chiusura indicata nell'allegato, e vieta le attività di pesca relative a tale stock dopo l'esaurimento del contingente assegnato per il 2017. Non risultano esclusioni espresse nel testo fornito.

Divieto temporaneo di pesca della razza ondulata nelle acque dell’Unione della zona VIId per le navi belghe

Il regolamento della Commissione (UE) 2017/453 è adottato sulla base del regolamento (CE) n. 1224/2009, in particolare dell’articolo 36, paragrafo 2, e si colloca nel quadro del controllo delle possibilità di pesca fissate annualmente dal Consiglio. Il considerando centrale è che, in base alle informazioni trasmesse alla Commissione, le catture effettuate dalle navi belghe hanno determinato l’esaurimento del contingente 2017 per lo stock interessato, rendendo necessario un divieto immediato delle attività di pesca.

Ambito di applicazione

L’atto riguarda esclusivamente il Belgio e le navi battenti la sua bandiera o immatricolate nel suo territorio. L’oggetto materiale è lo stock di razza ondulata (Raja undulata), identificato nell’allegato come RJU/07-D, nelle acque dell’Unione della zona VIId. La misura è legata alla chiusura del contingente 2017 e decorre dalla data di chiusura fissata nell’allegato, pari al 27 gennaio 2017.

Esaurimento del contingente

L’articolo 1 stabilisce che il contingente di pesca assegnato per il 2017 al Belgio per lo stock indicato si intende esaurito dalla data prevista nell’allegato. La conseguenza giuridica dell’esaurimento è la cessazione della possibilità di prelievo nello stock interessato per l’anno di riferimento.

Divieti operativi per le navi belghe

L’articolo 2 introduce il divieto di pesca a decorrere dalla data di chiusura. Il divieto non si limita alla cattura, ma si estende anche alle attività successive o connesse, vale a dire:

  • conservare a bordo le catture dello stock;
  • trasferirle;
  • trasbordarle;
  • sbarcarle.

Il testo collega tali divieti alle catture effettuate dopo la data di chiusura, rafforzando il meccanismo di tutela del contingente e di controllo delle quote.

Entrata in vigore e forza vincolante

L’articolo 3 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come usuale per i regolamenti UE, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di misure di recepimento nazionali.

Disposizioni principali

Esaurimento del contingente 2017

Il contingente di pesca assegnato per il 2017 al Belgio per lo stock RJU/07-D si considera esaurito a decorrere dal 27 gennaio 2017, data di chiusura indicata nell’allegato.

Divieto di pesca e di operazioni correlate

Dalla data di chiusura, le navi battenti bandiera belga o immatricolate in Belgio non possono svolgere attività di pesca dello stock di razza ondulata nelle acque dell’Unione della zona VIId. È inoltre vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dopo tale data.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiepescacontrollo delle quote ittichepolitica comune della pesca

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