Sentenza n. 193/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania, Sezione Prima, n. -OMISSIS-, resa tra le parti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego del parere di compatibilità paesaggistica relativo a opere edilizie oggetto di domanda di condono, accompagnato dall'ordine di rimessione in pristino
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari richiedenti condono)
Prevale il privato
La controversia
Gli appellanti contestavano la sentenza breve del TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, che aveva respinto il ricorso contro il provvedimento della Soprintendenza di Messina. Deducevano, anzitutto, il difetto di istruttoria e di motivazione, poiché il diniego si limitava a richiamare una circolare e a qualificare le opere come paesaggisticamente abusive, senza indicare le ragioni concrete della loro incompatibilità con il vincolo paesaggistico. Contestavano, inoltre, l'integrazione della motivazione operata dal TAR sulla base delle memorie difensive dell'Amministrazione, nelle quali era stata prospettata l'insuscettibilità di sanatoria delle opere perché realizzate in area vincolata. Gli appellanti sostenevano che tali argomentazioni introducessero una motivazione nuova e postuma, relativa a valutazioni tecnico-discrezionali mai compiute dalla Soprintendenza nel provvedimento impugnato.
La decisione
Il CGARS ha accolto entrambi i motivi di appello e riformato la sentenza del TAR. Ha ritenuto illegittimo il diniego per difetto di motivazione, rilevando che il mero richiamo a una circolare, senza l'indicazione delle ragioni concrete dell'incompatibilità paesaggistica delle opere, non consentiva di comprendere l'iter logico seguito dalla Soprintendenza né di valutare il caso concreto. Il giudice ha ribadito che il sindacato sulle valutazioni tecnico-discrezionali è esterno e riguarda, tra l'altro, la manifesta irragionevolezza, l'erronea valutazione dei presupposti e la contraddittorietà, senza sostituzione del giudice alle scelte opinabili dell'Amministrazione; proprio per consentire tale controllo, tuttavia, l'Amministrazione deve esplicitare adeguatamente le ragioni della decisione. Il CGARS ha inoltre escluso che la motivazione potesse essere integrata mediante le memorie difensive dell'Amministrazione o mediante la sentenza del TAR. Poiché la compatibilità paesaggistica richiede valutazioni tecnico-discrezionali e non costituisce attività vincolata, la carenza motivazionale è stata qualificata come vizio sostanziale della funzione, non sanabile con una motivazione postuma. Il giudice amministrativo non può sostituirsi all'Amministrazione esaminando per la prima volta ragioni non contenute nell'atto, poiché ciò viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, il diritto di difesa e la separazione dei poteri. Il provvedimento di diniego è stato pertanto annullato, con effetto conformativo consistente nel riesame dell'istanza, salve le ulteriori determinazioni dell'Amministrazione. L'Assessorato è stato condannato alla rifusione delle spese del doppio grado, liquidate in complessivi 5.000 euro, oltre accessori, rimborso forfettario e contributo unificato.
Norme richiamate
art. 3 l. 241/1990
La motivazione costituisce il contenuto essenziale della decisione amministrativa e deve esplicitare le ragioni concrete dell'esercizio del potere, specialmente quando questo implica valutazioni tecnico-discrezionali.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
La regola sui vizi formali non invalidanti e sull'impossibilità di un diverso contenuto dell'atto non consente di sanare il difetto sostanziale di motivazione relativo all'esercizio di un potere tecnico-discrezionale.
art. 21-nonies, comma 2, l. 241/1990
L'eventuale convalida dell'atto viziato deve avvenire mediante un autonomo provvedimento amministrativo e non attraverso scritti difensivi depositati nel processo.
art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a.
L'annullamento può produrre un effetto conformativo che impone all'Amministrazione il riesame dell'istanza, lasciando salve le ulteriori determinazioni amministrative.
art. 34, comma 2, c.p.a.
Il giudice non può pronunciarsi su poteri amministrativi non ancora esercitati né sostituire, attraverso la motivazione della sentenza, le valutazioni mancanti dell'Amministrazione.
art. 1 c.p.a.
Il principio di pienezza della tutela concorre a impedire che la motivazione dell'atto venga sostituita o integrata in giudizio, compromettendo la possibilità di una difesa effettiva.
art. 2 c.p.a.
I principi del giusto processo e della parità delle parti sostengono il divieto di motivazione postuma, poiché la motivazione deve precedere il giudizio.
art. 134 c.p.a.
Il limite al sindacato del giudice sulle valutazioni tecnico-discrezionali impedisce la sostituzione del giudizio amministrativo, salvo i casi di giurisdizione di merito previsti dalla legge.
Massime di principio
- Il diniego di compatibilità paesaggistica deve indicare le ragioni concrete per cui le opere esaminate risultano incompatibili con il vincolo; il mero richiamo a una circolare o a formule generiche e apodittiche non soddisfa l'obbligo di motivazione quando il potere esercitato implica valutazioni tecnico-discrezionali.
- Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni tecnico-discrezionali dell'Amministrazione è esterno e deve verificare il rispetto della ragionevolezza tecnica, della congruità scientifica e della situazione fattuale, nonché l'assenza di manifesta irragionevolezza, erronea valutazione dei presupposti o contraddittorietà, senza sostituire la scelta amministrativa con una diversa valutazione meramente opinabile.
- La motivazione dell'atto amministrativo deve precedere il giudizio e, quando l'esercizio del potere non è vincolato, il difetto che impedisce di ricostruire le ragioni concrete della decisione costituisce un vizio sostanziale della funzione, non sanabile mediante memorie difensive dell'Amministrazione o mediante la motivazione della sentenza.
- Il giudice amministrativo non può fondare la legittimità dell'atto su ragioni nuove, non contenute nel provvedimento e implicanti valutazioni amministrative non ancora espresse, perché ciò viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, il diritto di difesa e la separazione dei poteri.
- L'annullamento di un diniego motivato in modo insufficiente comporta, quale effetto conformativo, il riesame dell'istanza da parte dell'Amministrazione, che conserva il potere di adottare ulteriori determinazioni nel rispetto dei vincoli derivanti dalla sentenza.
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