Cassazione Penale, Sentenza n. 15632/2022 del 21/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la decisione della Corte d'Appello di Venezia che aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato di furto aggravato per il quale erano stati condannati in primo grado e che aveva confermato la condanna alle statuizioni civili con una provvisionale di euro 15.000. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: (1) errata qualificazione giuridica del fatto (sostenendo che si tratterebbe di truffa e non di furto), con la conseguenza dell'improcedibilità per difetto di querela; (2) omissione di pronuncia sulla qualificazione e sulla eventuale proscioglienza per mancanza della condizione di procedibilità; (3) carenza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla conferma delle statuizioni civili e dell'entità del danno risarcibile, lamentando l'assenza di prova del valore dei mobili asportati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili, ritenendo che le doglianze prospettate consistessero in contestazioni della valutazione probatoria svolta in sede di merito, non sindacabili in sede di legittimità. La Corte ha condiviso la ricostruzione dei giudici di merito secondo cui la vittima aveva acconsentito solo al caricamento della "scocca" dei mobili e non dei cassetti, i quali furono sottratti contro la sua volontà, integrando così il furto. Ha inoltre ritenuto legittima la quantificazione della provvisionale (che tiene conto anche del danno morale) e ha osservato che la provvisionale penale è atto delibativo del giudice del merito e non acquista efficacia di giudicato in sede civile. Per le ragioni esposte la Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili, ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende e, in solido, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile, liquidate in complessivi euro 3.500,00. Decisione resa il 25/02/2022.
Norme richiamate
D.L. n.137/2020, art.23, comma 8 (convertito dalla L. 18/12/2020, n.176)
art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176
Consente il trattamento del ricorso senza l'intervento in udienza delle parti con conclusioni scritte; norma procedurale richiamata per il rito di trattazione del ricorso
Art. 606 c.p.p.
ex art. 606 cod. proc. pen.
Richiamato quale fondamento giuridico per le conseguenze processuali della inammissibilità del ricorso (condanna al pagamento delle spese di procedimento), come applicato dalla Corte
Giurisprudenza: Sez.4, Sentenza n.10098 del 20/03/1991 (Rv.188254-01)
Sez. 4, Sentenza n. 10098 del 20/03/1991 Rv. 188254 - 01
Principio richiamato secondo cui la provvisionale disposta in sede penale ha carattere meramente delibativo, non acquista efficacia di giudicato in sede civile e la sua determinazione è rimessa alla discrezionalità del giudice del merito
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è sede per la rinnovazione o la diversa valutazione del materiale probatorio: i motivi che chiedono una diversa ricostruzione dei fatti sono inammissibili
- Se il comportamento include un consenso limitato della vittima a una parte dell'operazione (es. il trasporto della 'scocca' ma non dei cassetti) e la sottrazione avviene contro la volontà su una parte, la condotta può integrare il reato di furto e non la truffa
- La qualificazione giuridica del fatto (furto vs truffa) va proposta con argomentazioni tali da dimostrare un errore di diritto o una palese insufficienza della motivazione, non con una semplice diversa ricostruzione fattuale
- La mancanza di querela come condizione di procedibilità deve essere rilevata e fondata in modo specifico: non basta postulare la natura perseguibile solo a querela se i fatti configurano un reato perseguibile d'ufficio
- Le provvisionali penali sono atti discrezionali del giudice del merito, tendenti a garantire una rapida tutela della parte offesa; la loro quantificazione tiene conto anche di elementi non patrimoniali (es. danno morale) e non costituisce di per sé titolo definitivo in sede civile
- Ricorsi infondati o che ripropongono valutazioni probatorie corrono il rischio di essere dichiarati inammissibili e di comportare condanne alle spese, ammende e rifusione delle spese della controparte
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