Sentenza n. 85/2026 - Napoli, Sezione 3
per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - sezione Lavoro, n. 92 del 10 gennaio 2024, come corretta con provvedimento n. -OMISSIS-;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione Lavoro, che aveva riconosciuto l'indennizzo ex art. 2, comma 1, della legge n. 210/1992 e condannato il Ministero della Salute al pagamento
Esito
Favorevole al ricorrente (beneficiario indennizzo)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 92 del 10 gennaio 2024, corretta con successivo provvedimento. La sentenza civile aveva dichiarato sussistenti i requisiti per il riconoscimento dell'indennizzo previsto dall'art. 2, comma 1, della legge n. 210/1992 e aveva condannato il Ministero della Salute al pagamento dell'indennizzo, oltre interessi legali, nonché delle spese processuali attribuite al difensore antistatario e delle spese di consulenza tecnica d'ufficio poste a carico del Ministero. A fronte della mancata esecuzione, il ricorrente ha chiesto anche la nomina di un Commissario ad acta. Nel corso del giudizio il TAR ha chiesto al Ministero di chiarire se il titolo fosse immediatamente eseguibile o se fosse necessaria una preventiva liquidazione davanti al giudice ordinario. Il Ministero ha dichiarato che il quantum era determinabile mediante i propri applicativi di calcolo, pur rappresentando che i pagamenti erano effettuati secondo l'ordine cronologico di acquisizione dei titoli giudiziari esecutivi. Il TAR ha inoltre rilevato il passaggio in giudicato della sentenza e il decorso infruttuoso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. La domanda è stata ritenuta priva di legittimazione limitatamente alle somme riconosciute al difensore a titolo di spese processuali e alle spese di CTU non anticipate dal ricorrente, trattandosi di somme spettanti ad altri soggetti o non direttamente richieste dal ricorrente.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti delle somme riconosciute dalla sentenza civile come spettanti direttamente al ricorrente e ha ordinato al Ministero della Salute di provvedere al pagamento entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Ha dichiarato inammissibile la domanda relativa alle spese processuali attribuite al difensore antistatario e alle spese di CTU non anticipate dal ricorrente, poiché il ricorrente era privo di legittimazione ad agire per il pagamento di tali somme. Per il caso di ulteriore inottemperanza, ha nominato quale Commissario ad acta il Responsabile dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della Salute, con facoltà di delega, assegnandogli sessanta giorni dalla comunicazione della perdurante inottemperanza per compiere gli atti necessari al pagamento. Il compenso del Commissario, pari a euro 1.000,00 comprensivi di ogni onere e spesa, è stato posto a carico del Ministero. Il Ministero è stato inoltre condannato alla rifusione delle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice amministrativo di conoscere dell'azione di ottemperanza e di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato, adottando anche le misure necessarie in caso di persistente inottemperanza.
art. 2, comma 1, l. 210/1992
Costituisce il titolo sostanziale dell'indennizzo riconosciuto dalla sentenza civile azionata e posto a carico del Ministero della Salute.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Il decorso infruttuoso del termine previsto per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione integra, insieme al passaggio in giudicato del titolo, il presupposto per l'azione di ottemperanza.
art. 278 c.p.c.
È richiamato quale possibile strumento per la liquidazione davanti al giudice ordinario, ma il TAR ha escluso che fosse necessario nel caso concreto, poiché il quantum dell'indennizzo era determinabile dall'amministrazione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Giustifica l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato per la tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento del provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato, unitamente alla disciplina europea e nazionale sulla protezione dei dati sanitari, quale fondamento dell'oscuramento.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale è passato in giudicato e sia inutilmente decorso il termine previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione.
- Quando una sentenza di condanna al pagamento di un'indennità contiene elementi sufficienti a consentire all'amministrazione di determinare il quantum mediante i propri strumenti di calcolo, il titolo è suscettibile di immediata esecuzione e non è necessaria una preventiva liquidazione davanti al giudice ordinario.
- Nel giudizio di ottemperanza, il creditore è legittimato a chiedere l'esecuzione soltanto per le somme spettanti direttamente a lui; è invece inammissibile la domanda relativa a somme liquidate in favore di altri soggetti o non anticipate dal ricorrente, come le spese attribuite al difensore antistatario o le spese di CTU non sostenute dal ricorrente.
- In caso di persistente inottemperanza dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un Commissario ad acta, fissandone i poteri, il termine per l'intervento e il compenso, da porre a carico dell'amministrazione inadempiente.
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