Cassazione Civile, Ordinanza n. 08571/2025 del 01/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda la pensione spettante a un lavoratore dello spettacolo e, in particolare, il criterio di calcolo della cosiddetta quota B della pensione per anzianità maturate dopo il 31 dicembre 1992. Il pensionato aveva ottenuto in primo grado la rideterminazione dei supplementi di pensione erogati dalla gestione ex ENPALS. In appello, l’ente previdenziale aveva ottenuto un accoglimento parziale: la Corte territoriale aveva ritenuto applicabile una decadenza triennale ai ratei maturati prima del triennio anteriore alla domanda e, nel merito, aveva escluso che per la quota B continuasse a operare il limite di retribuzione giornaliera pensionabile di lire 315.000 rivalutato. L’INPS ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione dell’art. 12 del d.P.R. n. 1420 del 1971 e dell’art. 4 del d.lgs. n. 182 del 1997, sostenendo che la quota B dei lavoratori dello spettacolo resti soggetta al massimale specificamente previsto per l’ENPALS, e non al diverso limite generale dell’assicurazione obbligatoria. La parte resistente ha replicato anche con una questione di legittimità costituzionale, affermando che l’interpretazione dell’ente e della Corte sarebbe incompatibile con la legge delega, perché disallineerebbe contribuzione e prestazioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’INPS. Ha ritenuto fondato il motivo sulla determinazione della quota B, ribadendo il precedente orientamento secondo cui, per i lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo prima del 31 dicembre 1995, nella liquidazione della quota B non si considerano le retribuzioni giornaliere eccedenti il limite fissato dall’art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420 del 1971, come modificato dal d.lgs. n. 182 del 1997. Ha escluso che tale limite sia stato abrogato o reso incompatibile dalla disciplina successiva. Ha inoltre giudicato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale prospettata dal controricorrente, richiamando la giurisprudenza costituzionale sulla non necessaria corrispondenza tra contributi versati e prestazioni erogate e sulla compatibilità del tetto pensionabile con l’assetto complessivo di favore del settore. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, per il riesame del merito alla luce dei principi enunciati.
Norme richiamate
art. 47, comma ultimo, d.P.R. n. 639/1970
come modificato dall’art. 38, comma 1, lett. d), del d.l. n. 98/2011
La novella estende il termine triennale di decadenza anche alle azioni aventi ad oggetto prestazioni riconosciute solo in parte o accessori del credito; nel caso concreto la Corte d’appello aveva applicato la decadenza mobile ai ratei pensionistici, ma la questione non è stata oggetto della decisione di legittimità in quanto il ricorso ha riguardato il solo criterio di calcolo della quota B.
art. 12, comma 7, d.P.R. n. 1420/1971
come modificato dall’art. 1, comma 10, d.lgs. n. 182/1997
Il limite di retribuzione giornaliera pensionabile ivi previsto resta applicabile al calcolo della quota B delle pensioni dei lavoratori dello spettacolo; non è stato abrogato né espressamente né per incompatibilità dalla disciplina successiva.
art. 4, comma 8, d.lgs. n. 182/1997
La disposizione non elimina il tetto di retribuzione giornaliera pensionabile previsto per il settore ENPALS, ma va letta in coerenza con il sistema speciale che mantiene quel massimale.
art. 2, comma 22, lett. a), l. n. 335/1995
Il criterio della commisurazione delle prestazioni agli oneri contributivi non richiede una corrispondenza rigorosa e matematica tra contribuzione e prestazione; l’interpretazione seguita dalla Corte è compatibile con la legge delega.
art. 38 Cost.
La disciplina previdenziale speciale è legittima se mantiene un’adeguata proporzionalità e non compromette le finalità di tutela previdenziale; il tetto alla retribuzione pensionabile si inserisce in un sistema complessivamente favorevole.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È la norma processuale invocata a fondamento del motivo di ricorso per violazione di legge.
Massime di principio
- Nella liquidazione della quota di pensione di un regime speciale, il giudice deve verificare se il limite massimo di retribuzione pensionabile previsto dalla disciplina settoriale sia stato espressamente abrogato o reso incompatibile da norme successive; in difetto, il limite continua ad applicarsi.
- L’interpretazione delle norme previdenziali speciali deve essere compiuta considerando l’intero assetto del sistema di riferimento, specie quando la disciplina attribuisce al lavoratore condizioni di favore rispetto al regime generale.
- Il principio di commisurazione delle prestazioni agli oneri contributivi non impone una piena equivalenza tra contribuzione e prestazione pensionistica, potendo l’ordinamento prevedere meccanismi di tutela non perfettamente corrispettivi purché rispettosi di ragionevolezza e proporzionalità.
- Una questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata quando la soluzione interpretativa contestata è già stata ritenuta compatibile con i parametri costituzionali dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità.
- In sede di ricorso per cassazione per violazione di legge, la corretta individuazione della norma applicabile al calcolo della prestazione previdenziale costituisce il nucleo decisivo della censura.
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