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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26828/2025 del 22/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione con unico motivo: violazione di legge per omissione della dichiarazione di improcedibilità dell'azione penale ex art. 344-bis c.p.p., sostenendo che il termine massimo del giudizio di appello introdotto dalla L. 134/2021 era già decorso. Il difensore deduce che, essendo l'appello stato depositato il 04/01/2021, il termine di improcedibilità sarebbe scaduto il 19/10/2023 (due anni dalla data di entrata in vigore della nuova disciplina, 19/10/2021).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza del motivo. Ha ritenuto applicabile la disciplina transitoria di cui all'art. 2, comma 5, della L. 27 settembre 2021, n. 134, secondo cui, per i reati commessi dal 1° gennaio 2020 e per le impugnazioni proposte prima dell'entrata in vigore della novella, il termine massimo per il giudizio di appello è di tre anni decorrenti dalla data di entrata in vigore (19/10/2021). Nel caso concreto il giudizio di appello era stato proposto il 04/01/2021 e la sentenza di primo grado era del 21/12/2020; pertanto il termine di tre anni, decorrente dal 19/10/2021, non era ancora spirato alla data della sentenza impugnata (08/04/2024). Per l'inammissibilità del ricorso il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende. Sentenza decisa il 18/06/2025.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90

    Norma sostanziale relativa al reato per cui l'imputato è stato condannato; la sentenza impugnata confermava la responsabilità ai sensi di questa norma.

  • art. 344-bis c.p.p.

    introdotto dall'art. 2, comma 2, lett. a), legge 27 settembre 2021, n. 134

    Norma processuale che stabilisce l'improcedibilità per superamento dei termini massimi del giudizio di impugnazione; la Corte ha applicato la disciplina transitoria relativa al calcolo del termine.

  • art. 2, comma 5, L. 27/09/2021 n. 134 (disciplina transitoria)

    per le impugnazioni proposte entro la data del 31.12.2024, fissa il termine di improcedibilità in tre anni per il giudizio di appello, nel caso decorrente dalla data di entrata in vigore (19.10.2021)

    La disciplina transitoria applica un termine massimo di tre anni, decorrente dal 19/10/2021, anche ai procedimenti in cui l'atto di appello è pervenuto al giudice di secondo grado prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina, se il reato è commesso dal 1/1/2020.

  • Corte cost. sent. n. 186/2000

    Richiamata in relazione all'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte ha ritenuto non sussistente tale assenza e ha quindi applicato la sanzione pecuniaria.

  • Giurisprudenza di riferimento (Sez. 6, n. 40604 del 08/10/2024, Morelli, Rv. 287120 - 01)

    Precedente che conferma l'interpretazione secondo la quale il termine transitorio di tre anni si applica anche agli appelli pervenuti prima dell'entrata in vigore, quando il reato è commesso dal 1/1/2020.

Massime di principio

  • Per reati commessi dal 1/1/2020 l'art. 2, comma 5, L. 134/2021 applica un termine massimo di tre anni per il giudizio di appello anche se l'atto di appello è stato depositato prima del 19/10/2021; il termine decorre dal 19/10/2021.
  • L'improcedibilità per superamento dei termini va valutata confrontando la data di decorrenza prevista dalla normativa transitoria (19/10/2021) con la data di emissione della sentenza impugnata: se il termine non è ancora spirato, non scatta l'improcedibilità.
  • Nei calcoli dei termini occorre verificare: data del reato, data della sentenza di primo grado, data di proposizione dell'appello e data di entrata in vigore della norma transitoria; l'appello anteriore all'entrata in vigore non esclude l'applicazione della disciplina transitoria.
  • La corte di cassazione può dichiarare inammissibile un ricorso per manifesta infondatezza del motivo relativo alla improcedibilità quando la corretta applicazione della disciplina transitoria ne esclude il superamento del termine.
  • In caso di ricorso dichiarato inammissibile e assenza di giustificabile mancanza di colpa nella sua proposizione, il ricorrente può essere condannato a spese processuali e a sanzione pecuniaria (es. cassa delle ammende).

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