Sentenza del 30/12/2022 n. 37124 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Disputa sulla deducibilità (inerenza) di spese di sponsorizzazione effettuate a favore di associazioni sportive dilettantistiche. La CTR aveva accolto l'appello della società ritenendo applicabile la presunzione legale, ai sensi della L. n. 289/2002, art. 90, comma 8, che qualifica le spese come pubblicitarie e deducibili fino a Euro 200.000 quando ricorrono determinati requisiti. L'Agenzia aveva proposto ricorso per cassazione e poi revocazione sostenendo che la Corte (Sez. 6-T) avrebbe errato nel ritenere che la presunzione legale estenda automaticamente anche al requisito dell'inerenza, cioè alla effettiva deducibilità fiscale delle spese, mentre l'Amministrazione chiedeva di rivedere tale orientamento giurisprudenziale.
La decisione
La Corte Suprema ha dichiarato inammissibile il primo motivo di revocazione proposto dall'Agenzia e ha assorbito il secondo motivo. Ha ritenuto che non sussista errore percettivo nella precedente ordinanza della Sez. 6-T: la Corte aveva correttamente inquadrato la questione e, conformemente alla giurisprudenza consolidata, ha confermato che la presunzione legale prevista dalla L. n. 289/2002, art. 90, comma 8, quando ricorrono le condizioni previste (beneficiario sport dilettantistico, limiti di spesa, finalità promozionale, attività promozionale effettiva), riguarda non solo la natura pubblicitaria ma anche l'inerenza/deducibilità delle spese fino al limite di legge, rendendole insindacabili. In applicazione del criterio della soccombenza l'Agenzia delle Entrate è stata condannata a rifondere le spese del giudizio a favore di B10 CONFEZIONI Srl (Euro 5.600,00 per compensi + Euro 200,00 per esborsi, oltre maggiorazioni). Sentenza pronunciata il 27/09/2022, depositata il 30/12/2022.
Norme richiamate
L. n. 289 del 2002, art. 90, comma 8
La norma introduce una presunzione legale assoluta circa la natura pubblicitaria delle spese di sponsorizzazione verso associazioni sportive dilettantistiche e, se ricorrono le condizioni previste (beneficiario dilettantistico, limite quantitativo, finalità promozionale, effettiva attività promozionale da parte del soggetto sponsorizzato), la presunzione si estende anche all'inerenza/deducibilità fino a Euro 200.000, rendendo la contestazione da parte dell'Amministrazione o del giudice ordinario insindacabile.
D.P.R. n. 917 del 1986 (T.U.I.R.), art. 108, comma 2
Norma sul regime delle componenti negative di reddito e deducibilità; evocata dalla parte ricorrente ma la Corte ha ritenuto che, ove applicabile la presunzione di cui alla L. 289/2002, l'Amministrazione non possa sindacare l'inerenza delle spese nel caso concreto entro il limite previsto.
D.P.R. n. 917 del 1986 (T.U.I.R.), art. 109, comma 5
Richiamato come riferimento normativo alla disciplina delle spese pubblicitarie: la Corte ha confermato che la presunzione legale speciale prevista dalla L. 289/2002 opera rispetto a questa disciplina e copre anche l'inerenza quando ricorrono i requisiti.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
Fondamento del ricorso per cassazione originario (violazione di legge), richiamato nelle fasi precedenti.
art. 391-bis c.p.c. e art. 395 c.p.c., n. 4
Norme invocate per la revocazione per errore di fatto; la Corte ha ritenuto che non sussistesse errore percettivo/materiale nella decisione impugnata, dichiarando inammissibile la revocazione.
Massime di principio
- Quando le sponsorizzazioni a favore di associazioni sportive dilettantistiche rispettano le condizioni previste dalla L. n. 289/2002, art. 90, comma 8 (beneficiario dilettantistico, limite di spesa, finalità promozionale e concreta attività promozionale del beneficiario), si applica una presunzione legale assoluta che qualifica le spese come pubblicitarie e, di riflesso, come inereni e deducibili fino al limite di Euro 200.000, con conseguente insindacabilità da parte dell'Amministrazione e del giudice.
- Per superare l'orientamento giurisprudenziale consolidato che estende la presunzione anche all'inerenza occorrono argomenti nuovi e rilevanti: una mera divergenza ermeneutica o la richiesta di ripensamento non bastano ad ottenere revocazione o cambio di indirizzo giudiziale.
- Il rimedio della revocazione per errore di fatto (art. 391-bis e art. 395 c.p.c.) è strettamente limitato e richiede l'effettiva dimostrazione di un errore percettivo/materiale nella decisione impugnata; contestazioni di diritto o interpretazioni alternative non sono ammissibili con questa procedura.
- Nelle controversie fiscali, se ricorrono i presupposti della norma agevolativa specifica, l'Amministrazione deve fornire prove concrete per contestare l'inerenza effettiva delle spese oltre la soglia normativa, altrimenti la deducibilità resta presunta e pacifica.
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