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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8283/2024 del 26/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Firenze che li aveva ritenuti responsabili per avere, in qualità di soci e legali rappresentanti/posizioni di cantiere della En.Gen.Co. S.r.l., omesso di rimuovere materiali e attrezzature dall'alveo del torrente Granchie e di adottare tempestivi interventi, in violazione dell'autorizzazione idraulica, provocando l'inondazione del 21 ottobre 2013. In Cassazione hanno dedotto: (i) violazione dell'art. 603, comma 3-bis c.p.p. e dell'art. 6 CEDU per aver ribaltato l'assoluzione di primo grado basandosi su prove dichiarative decisive senza rinnovarne l'assunzione in appello; (ii) mancanza di motivazione rafforzata necessaria a riformare un'assoluzione; (iii) erronea applicazione delle regole di nesso causale (artt. 40 e 41 c.p.) non avendo considerato fattori idrologici e l'eccezionalità della pioggia; (iv) contraddittorietà nella valutazione delle prove rispetto ad altri imputati.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi. Ha ritenuto applicabile l'orientamento per cui la rinnovazione delle prove dichiarative in appello è rinunciabile dalle parti e, trovandosi nel caso una rinuncia espressa, non è stata ravvisata la violazione dell'art. 603 c.p.p. Sul piano del merito ha ritenuto la motivazione della Corte d'appello adeguata e "rafforzata": i giudici di merito hanno confutato le ragioni dell'assoluzione di primo grado ed esposto un coerente percorso logico probatorio basato su plurime deposizioni e su documenti (foto/video) che collegano la presenza di detriti/materiali lasciati nell'alveo e l'assenza di operai all'esondazione del fosso. Ha inoltre escluso che la diversa valutazione degli elementi di fatto possa essere sindacata in Cassazione salvo macroscopica illogicità. Conseguentemente la sentenza d'appello è stata confermata: condanna dei ricorrenti (pena di mesi otto di reclusione con sospensione per Della Monica Giuseppe come stabilito in appello), condanna al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese civili liquidate in favore delle parti costituite (importi indicati in sentenza: es. euro 3.000,00 ciascuno per Fanfani Daniela e Mugnai Giulia; euro 15.000,00 complessivi per un gruppo di parti civili, oltre accessori).

Norme richiamate

  • artt. 113, 449 e 426 cod. pen.

    artt. 113, 449 e 426 cod. pen.

    Le norme sono state richiamate in relazione alla responsabilità penale dei ricorrenti per concorso e per le fattispecie contestate: la Corte d'appello ha ritenuto sussistente il concorso nelle condotte omissive e commissive che hanno concorso a determinare l'inondazione.

  • art. 603, comma 3-bis c.p.p.

    art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.

    La norma impone la rinnovazione delle prove dichiarative quando l'appello debba riformare una sentenza di primo grado basata su tali prove; la Corte di Cassazione ha ritenuto però che la rinnovazione sia rinunciabile dalle parti e che, essendo intervenuta una rinuncia valida, l'omessa rinnovazione non integrasse vizio di legittimità nel caso di specie.

  • art. 609, comma 2 c.p.p.

    art. 609, comma 2, cod. proc. pen.

    La norma consente la rilevabilità d'ufficio di vizi processuali; la Corte ha discusso orientamenti secondo cui l'omessa rinnovazione sarebbe rilevabile d'ufficio, ma nel caso ha prevalso l'interpretazione che la rinuncia dalle parti esclude detta rilevabilità.

  • artt. 40 e 41 cod. pen.

    Le norme sul nesso di causalità sono state applicate dalla Corte di merito per accertare che l'omissione degli imputati (lasciare materiali nell'alveo, assenza di operai) abbia avuto incidenza causale rilevante sull'evento inondazione; la Cassazione ha ritenuto la valutazione del nesso causale conforme alle regole logiche e probatorie.

  • art. 111, comma 5 Cost. e giurisprudenza CEDU

    art. 111, comma 5 Cost.; pronunce Corte EDU richiamate in motivazione

    La Corte ha richiamato il principio secondo cui il contraddittorio è una garanzia dell'imputato ma le parti possono rinunciare volontariamente e consapevolmente a talune garanzie processuali; la giurisprudenza CEDU è stata utilizzata per sostenere la possibilità di rinuncia alla rinnovazione quando sia chiara e informata.

Massime di principio

  • La rinnovazione in appello di prove dichiarative decisive può essere rinunciata dalle parti: se la rinuncia è espressa, volontaria e consapevole il giudice d'appello non è automaticamente obbligato a procedere al nuovo esame dei testimoni.
  • Se l'appello riforma un'assoluzione basandosi su diversa valutazione di testimonianze già acquisite, il giudice d'appello deve comunque fornire una motivazione rafforzata che confuti i principali argomenti della sentenza di primo grado; tale motivazione deve essere logica, congrua e confrontarsi con le emergenze probatorie rilevanti.
  • Il nesso di causalità (artt. 40 e 41 c.p.) va valutato considerando tutte le circostanze concrete: anche eventi meteorologici eccezionali non escludono automaticamente la responsabilità se risulta che la condotta degli imputati ha contribuito in modo rilevante a determinare o aggravare l'evento.
  • In sede di Cassazione non è consentito rinnovare la valutazione delle prove di merito: il controllo è di legittimità sulla correttezza della motivazione e sulla completezza dell'esame degli elementi, non sulla risistemazione dei fatti salvo macroscopica illogicità.
  • Quando si contesta in cassazione l'omessa rinnovazione di prove dichiarative in appello, è rilevante verificare se vi sia stata una rinuncia effettiva delle parti; in caso di rinuncia chiara la doglianza è destinata a rimanere infondata.

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