Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29527/2026 del 04/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il condannato ha impugnato l'ordinanza del tribunale dell'esecuzione che aveva respinto la richiesta di dichiarare la nullità dell'ordine di esecuzione di pene concorrenti emesso dal pubblico ministero, deducendo che l'ordine fosse illegittimo perché non era stata concessa la sospensione prevista dall'art. 656, comma 5, c.p.p., pur assumendo che egli dovesse essere considerato libero e non detenuto. Successivamente, però, il difensore munito di procura speciale ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso, allegando un provvedimento della procura che, applicando il criterio di fungibilità, aveva dichiarato la pena espiata al momento eseguibile e disposto l'immediata scarcerazione. La rinuncia è stata motivata dal sopravvenuto venir meno dell'interesse a coltivare il ricorso, poiché era stato comunque ottenuto il risultato pratico richiesto, cioè la liberazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per rinuncia all'impugnazione, rilevando che la rinuncia era sorretta da una sopravvenuta carenza di interesse derivante da un provvedimento successivo che aveva già disposto la scarcerazione del ricorrente. La Corte ha inoltre escluso la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p., perché la carenza di interesse non era imputabile a colpa del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 656, comma 5, c.p.p.

    Disposizione richiamata dal ricorrente per sostenere la necessità della sospensione dell'ordine di esecuzione; nel caso concreto la questione è rimasta assorbita dalla sopravvenuta declaratoria di espiata pena e scarcerazione.

  • art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p.

    L'inammissibilità è stata dichiarata per rinuncia all'impugnazione determinata da sopravvenuta carenza di interesse non imputabile al ricorrente.

  • art. 616 c.p.p.

    La Corte ha affermato che la sopravvenuta carenza di interesse non imputabile esclude la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso accompagnata da una sopravvenuta carenza di interesse dovuta a un provvedimento che abbia già realizzato il risultato pratico perseguito rende il ricorso inammissibile.
  • Quando la sopravvenuta carenza di interesse non dipende da colpa del ricorrente, non può essere applicata la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p. né la condanna alle spese processuali.
  • La declaratoria di inammissibilità per rinuncia fondata su una sopravvenienza favorevole al ricorrente non equivale a soccombenza e non giustifica ulteriori oneri economici a suo carico.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNe bis in idem

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.