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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01506/2025 del 21/01/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia origina da un accertamento negativo promosso contro la pretesa dell'INPS di assoggettare a contribuzione, ai sensi dell'art. 3-bis del d.l. 384/1992, il reddito percepito dalla ricorrente quale socia accomandante di una s.a.s. operante nel settore della mera gestione immobiliare. Il Tribunale aveva respinto la domanda, e la Corte d'appello aveva confermato il debito contributivo richiamando un precedente di legittimità. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione la parte ricorrente ha denunciato violazione o falsa applicazione dell'art. 3-bis del d.l. 384/1992, sostenendo che la corte territoriale avesse erroneamente assimilato la totalità dei redditi d'impresa alla totalità dei redditi denunciati ai fini IRPEF. Ha inoltre richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 354/2001, affermando che, quando il socio accomandante non svolga attività lavorativa e si limiti alla mera partecipazione, il reddito da partecipazione non può essere qualificato come reddito d'impresa e non è quindi soggetto a contribuzione previdenziale.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso. Ha dato continuità all'orientamento già espresso nel 2023, ribadendo che per i soci di società di persone opera il principio di trasparenza fiscale e che, ai fini della contribuzione dovuta alla gestione commercianti, vanno computati anche i redditi percepiti dal socio accomandante, benché diversi da quelli derivanti dall'attività lavorativa oggetto della posizione previdenziale. Ha quindi escluso la dedotta violazione di legge, ritenendo corretta la decisione della corte territoriale. Il ricorso è stato rigettato e le spese dell'intero processo sono state compensate, poiché la decisione si fonda su un principio di diritto formatosi dopo la notifica del ricorso. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 3-bis d.l. 384/1992

    La norma è interpretata nel senso che la contribuzione previdenziale può essere calcolata anche sui redditi di partecipazione del socio accomandante di società di persone, secondo il principio della trasparenza fiscale e nei limiti delineati dal legislatore.

  • legge 14 novembre 1992 n. 438

    È richiamata quale legge di conversione del d.l. 384/1992, nel contesto della disciplina dell'assoggettamento a contribuzione dei redditi denunciati ai fini IRPEF dal socio accomandante.

  • art. 6, comma 3, D.P.R. n. 917 del 1986

    È richiamato per affermare che i redditi delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, da qualsiasi fonte provengano e quale che sia l'oggetto sociale, sono considerati redditi d'impresa e determinati unitariamente secondo le norme relative a tali redditi.

  • art. 38, comma 2, Cost.

    È interpretato nel senso che non esiste una correlazione intima e indefettibile tra contribuzione e reddito di lavoro, essendo compatibile con la Carta un ampliamento della base imponibile previdenziale.

  • art. 5 legge n. 233 del 1990

    È richiamato per evidenziare che la misura dei trattamenti previdenziali è rapportata al reddito annuo d'impresa, a sostegno della legittimità del prelievo contributivo sui redditi societari.

  • art. 1 legge n. 233 del 1990

    È richiamato per individuare i soggetti della gestione commercianti e il criterio di computo dei redditi nella base contributiva.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico della parte soccombente.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    È richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

  • Corte cost. n. 354 del 7 novembre 2001

    È richiamata come precedente che ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'assoggettamento a contribuzione INPS dei redditi denunciati ai fini IRPEF dal socio accomandante di s.a.s.

  • Cass. Sez. Lav. n. 29779 del 2017

    È richiamata dalla corte territoriale e confermata come precedente favorevole all'inclusione, nella base contributiva, dei redditi percepiti dal socio accomandante di società di persone.

  • Cass. Sez. Lav. n. 25732 del 2023

    È il precedente cui la Corte di cassazione decide di dare continuità, ribadendo l'inclusione dei redditi da partecipazione in società di persone nella base contributiva dovuta alla gestione commercianti.

Massime di principio

  • Per i soci di società di persone opera il principio di trasparenza fiscale: i redditi della società sono imputati ai soci come redditi d'impresa e possono rilevare anche ai fini contributivi, indipendentemente dalla fonte specifica del reddito.
  • Ai fini della contribuzione dovuta alla gestione commercianti o ad analoga gestione previdenziale, nella base imponibile vanno inclusi anche i redditi percepiti dal socio accomandante in virtù della partecipazione alla società, se il legislatore li ricomprende nella totalità dei redditi d'impresa o denunciati ai fini IRPEF.
  • Non sussiste una necessaria coincidenza tra reddito da lavoro e base contributiva previdenziale: il sistema può legittimamente valorizzare anche attribuzioni economiche che trovano nell'attività lavorativa soltanto l'occasione, purché ciò sia coerente con la disciplina di legge e con la funzione delle prestazioni previdenziali.
  • Quando interviene, dopo la proposizione del ricorso, un principio di diritto consolidatosi successivamente, la soccombenza può essere accompagnata dalla compensazione integrale delle spese del giudizio.
  • Se il giudice di legittimità ritiene corretta l'applicazione del principio di diritto già affermato dalla giurisprudenza, la censura di violazione di legge sulla base di una lettura restrittiva della base contributiva deve essere respinta.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenziali
RamiPrevidenza
IstitutiOnere della prova

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