Sentenza n. 13817/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento - del verbale di esclusione del 12 gennaio 2023 e della relativa scheda di valutazione del candidato, con i quali l'Amministrazione ha dichiarato l'odierno ricorrente non idoneo alla "prova 2 - valutazione della resistenza” al Concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 300 posti di Vigile del fuoco del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, indetto con il Decreto Dipartimentale n. 34 del 21/02/2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - IV Serie Speciale Concorsi ed Esami - del 25 febbraio 2022.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che il venir meno dell'interesse alla definizione del giudizio era stato rappresentato dalla parte ricorrente. Il Collegio non ha esaminato nel merito la legittimità dell'esclusione né i motivi originariamente dedotti. Le spese processuali sono state compensate per la sussistenza di giusti motivi.
Atto impugnato: verbale di esclusione e scheda di valutazione relativi alla non idoneità alla prova di valutazione della resistenza nel concorso per 300 Vigili del fuoco
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il verbale del 12 gennaio 2023 e la relativa scheda di valutazione con cui era stato dichiarato non idoneo alla prova 2, denominata "valutazione della resistenza", del concorso pubblico per titoli ed esami a 300 posti di Vigile del fuoco del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco. Dal testo non risultano specificamente indicati i vizi di legittimità dedotti. Con atto depositato il 12 maggio 2026, il difensore ha dichiarato che il ricorrente non aveva più interesse alla decisione, anche perché risultato vincitore di altro concorso.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse
Il venir meno dell'interesse concreto e attuale alla decisione comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato quale disposizione relativa alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato; il testo non ne esplicita ulteriormente l'applicazione.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio amministrativo, il ricorrente dichiara e rappresenta adeguatamente il venir meno dell'interesse concreto e attuale alla decisione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
- La sopravvenuta carenza di interesse preclude l'esame dei motivi di legittimità dedotti contro l'atto impugnato, poiché il giudice non può pronunciarsi nel merito in assenza di un interesse attuale alla decisione.
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