Cassazione Penale, Sentenza n. 20658/2023 del 15/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Bucolo era indiziato del reato di corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio; all'epoca dei fatti era carabiniere in servizio presso il Nucleo Operativo della Compagnia di Napoli Bagnoli e avrebbe ricevuto versamenti mensili variabili tra €1.000 e €2.000 da Gennaro Carra, esponente di spicco del clan operante nel Rione Traiano di Napoli, in cambio della rivelazione di segreti d'ufficio riguardanti indagini in corso e dell'esecuzione di arresti e sequestri nei confronti di appartenenti al sodalizio. Il ricorso in Cassazione contestava: 1) l'utilizzabilità delle intercettazioni ambientali (7/3-13/8/2020) per difetto di motivazione dei decreti di proroga; 2) la valutazione dell'attendibilità del dichiaratore in correità e la presunta assenza di riscontri, denunciando genericità delle dichiarazioni del collaborante.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto pienamente utilizzabili le intercettazioni: i decreti di proroga risultavano adeguatamente motivati poiché richiamavano per relationem le informative allegate alla richiesta del pubblico ministero, anche indicando le pagine ritenute rilevanti, conforme alla giurisprudenza consolidata. Sulla questione dell'attendibilità del dichiarante e dei riscontri, la Corte ha ritenuto manifestamente infondato il motivo: il Tribunale del riesame aveva valutato l'affidabilità del dichiarante anche con riferimento a giudizi emersi in altri procedimenti e aveva trovato conferme nelle intercettazioni (in particolare una conversazione del giugno 2020 che attestava la relazione corruttiva e il ruolo di intermediari come Volpe e Cerrone nel consegnare denaro a Bucolo). Le doglianze sulla ricostruzione dei fatti sono state considerate mere contestazioni di merito non sindacabili in sede di legittimità. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di €3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Giurisprudenza della Corte di Cassazione, Sez.6, n. 22524
1/7/2020, Bertoldi, Rv. 279564
La motivazione dei decreti di proroga delle intercettazioni può essere meno specifica rispetto al decreto di autorizzazione e può consistere nel richiamo, per relationem, alla richiesta del pubblico ministero quando questa renda plausibili le ragioni della proroga
Principio processuale sulla non sindacabilità del giudizio di merito in sede di legittimità
I giudizi di fatto e la valutazione complessiva delle prove compiuti dal giudice del merito non sono riformabili in Cassazione se la contestazione si limita a una diversa valutazione probatoria senza dedurre vizi giuridici specifici
Massime di principio
- Le proroghe delle intercettazioni possono essere ritenute adeguatamente motivate anche quando richiamano per relationem le informative del pubblico ministero: non sempre è necessario che il giudice riscriva integralmente il contenuto degli atti di indagine nel decreto di proroga
- Per impugnare con successo l'utilizzabilità delle intercettazioni è necessario dimostrare un concreto vizio formale o sostanziale nel decreto (es. assenza totale di motivazione o mancato rispetto delle condizioni di legge), non la mera insufficientità argomentativa
- La verifica dell'attendibilità di un collaborante può essere corroborata mediante elementi esterni, in particolare intercettazioni che attestino fatti concreti e concatenamenti tra indagati e intermediari; tali riscontri rafforzano la valutazione di affidabilità
- In Cassazione non è possibile ottenere la riforma di una decisione limitandosi a contraddire la valutazione delle prove operata dal giudice del merito: occorre dedurre errori di diritto o vizi procedurali rilevanti
- Quando esistono intercettazioni che documentano ruoli di intermediari e passaggi di denaro, quella catena probatoria assume elevato valore di riscontro e può prevalere sulle critiche di genericità delle dichiarazioni del collaborante
- In difesa preventiva, è utile contestare immediatamente eventuali vizi formali nelle autorizzazioni e nelle proroghe delle intercettazioni e richiedere l'esibizione puntuale delle informative richiamate nei decreti per valutare la completezza della motivazione
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