Cassazione Penale, Sentenza n. 33548/2025 del 10/10/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La parte civile ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Venezia che aveva assolto Bonetti dall'accusa di truffa aggravata (assoluzione in riforma della condanna di primo grado). Il ricorso deduceva: (i) vizio nella qualificazione giuridica (la condotta andava ricondotta al furto aggravato e non alla truffa, con contestuale questione circa la possibilità di riqualificazione in appello); (ii) vizio e contraddittorietà della motivazione della Corte d'appello, che avrebbe omesso di confrontarsi in modo adeguato e coerente con le prove ritenute decisive in primo grado (tra cui le dichiarazioni dei dipendenti, l'annotazione "Ok Bonetti" su fatture/bolle, ordini partiti dall'iPad in dotazione al Bonetti e fatture emesse su sua indicazione), limitandosi a rilevare genericità delle prove senza spiegare perché le valutazioni del primo giudice non fossero condivisibili.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso in parte inammissibile (sull'interesse relativo alla sola riqualificazione della fattispecie, rilevando che la parte civile, costituitasi prima del 30/12/2022, conserva interesse al risarcimento indipendentemente dalla qualificazione penale) e fondato nel merito rispetto alla motivazione della Corte territoriale. In particolare la Cassazione ha censurato la sentenza d'appello per carenze e contraddizioni logiche e processuali: il giudice d'appello non ha adeguatamente confutato le ragioni che in primo grado avevano portato alla condanna né ha spiegato in modo organico perché gli elementi probatori (dichiarazioni dei dipendenti, annotazioni "Ok Bonetti", ordini dall'iPad, fatture emesse su indicazione del Bonetti) non fossero decisivi. Per tali ragioni la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza impugnata agli effetti civili e ha disposto il rinvio al giudice civile competente in grado d'appello per nuovo giudizio. La pronuncia di assoluzione in ambito penale non è stata riformata dalla Corte di Cassazione con questa decisione (l'annullamento riguarda gli effetti civili).
Norme richiamate
art. 521 cod.proc.pen.
Richiamato nel contesto della discussione sulla possibile riqualificazione del fatto da parte del giudice d'appello; la Corte osserva che la parte civile mantiene interesse al risarcimento indipendentemente dalla diversa qualificazione penale e che nella fattispecie la Corte d'appello non ha operato una reale riqualificazione nel dispositivo.
art. 573 comma 1‑bis cod.proc.pen.
Citato per segnalare che non si applica al caso perché la costituzione di parte civile è avvenuta prima del 30/12/2022; quindi nessuna limitazione procedurale derivante da quella norma opera nei confronti della parte civile.
art. 442 cod.proc.pen.
Richiamato come riferimento al compendio probatorio formato nel rito abbreviato condizionato; la Corte sottolinea che la sentenza d'appello avrebbe dovuto valutare gli atti acquisiti ex art. 442 nel riesame delle prove.
S.U. n. 27620 del 28/04/2016 (Dasgupta)
Giurisprudenza richiamata per il principio che, in caso di riforma in senso assolutorio, il giudice d'appello è tenuto a confutare specificamente e compiutamente le argomentazioni su cui si fondava la condanna di primo grado, offrendo motivazione adeguata e non generiche notazioni critiche.
S.U. n. 14800 del 21/12/2017 (Troise)
Richiamata in relazione al potere del giudice di appello di riqualificare il fatto in un reato più grave purché la riqualificazione sia inerente al devolutum e concretamente prevedibile rispetto all'impugnazione e agli elementi del processo.
Massime di principio
- Se la Corte d'appello assolve in riforma di una precedente condanna, è obbligatoria una motivazione specifica e organica che confuti le ragioni della decisione di primo grado; semplici osservazioni generiche non sono sufficienti.
- La parte civile costituitasi prima del 30/12/2022 conserva interesse al risarcimento anche se cambia la qualificazione penale del fatto; pertanto la qualificazione giuridica non sempre è determinante ai fini civili.
- Il giudice d'appello può riqualificare il fatto in reato più grave anche se ha appellato solo l'imputato, ma la riqualificazione deve essere inerente al devolutum, prevedibile e non ledere i diritti di difesa per sorpresa.
- Elementi probatori oggettivi (annotazioni sui documenti, ordini telematici riconducibili a un soggetto, dichiarazioni concordanti di dipendenti) hanno valore dirimente e devono essere valutati e motivati esplicitamente: omissioni o contraddizioni nella valutazione possono portare all'annullamento agli effetti civili.
- Anche con assoluzione penale definitiva può esservi spazio per un giudizio civile separato: la Cassazione può annullare la sentenza di merito limitatamente agli effetti civili e disporre il rinvio al giudice civile per una nuova valutazione della responsabilità e del danno.
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