Sentenza del 20/03/2015 n. 1698 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Silenzio/Rifiuto su istanza di rimborso IRPEF in sede di incentivo all'esodo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava il mancato rimborso dell'IRPEF ritenuta indebitamente applicata all'incentivo all'esodo, in ragione dell'illegittimità della disciplina riconosciuta dalla Corte di giustizia dell'Unione europea. La questione centrale riguardava il termine per presentare la domanda: il contribuente sosteneva che il termine dovesse decorrere dalla pubblicazione o dal deposito della sentenza europea che aveva dichiarato l'illegittimità dell'imposta; l'orientamento richiamato afferma invece che si applicano i termini ordinari previsti per i rimborsi da versamento diretto.
La decisione
La domanda di rimborso è soggetta al termine decadenziale di 48 mesi previsto dall'art. 38 del DPR 602/1973. Il termine decorre dal momento in cui è stato effettuato il versamento indebito, e non dalla data di pubblicazione o di deposito della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea. Ne consegue il rigetto della pretesa se l'istanza è stata presentata oltre 48 mesi dal versamento, anche qualora l'illegittimità dell'imposta sia stata accertata successivamente dalla giurisprudenza europea.
Norme richiamate
Art. 38 del DPR 602/1973
Il soggetto che ha effettuato il versamento diretto può presentare all'intendente di finanza della provincia nella quale ha il domicilio fiscale domanda di rimborso, entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento stesso.
La disposizione disciplina integralmente i rimborsi derivanti da versamenti diretti indebiti, compresi quelli effettuati dal contribuente o dal sostituto d'imposta. Il termine di 48 mesi decorre dal versamento indebito e non dalla successiva pronuncia della Corte di giustizia.
Sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea n. C-207/04
La pronuncia ha riconosciuto l'illegittimità della disciplina fiscale relativa all'incentivo all'esodo, ma non modifica il termine nazionale di decadenza per chiedere il rimborso.
Cassazione, sentenza n. 13676/2014
Conferma l'applicazione delle regole ordinarie in materia di rimborso e, in particolare, del termine previsto dall'art. 38 del DPR 602/1973.
Massime di principio
- Quando un'imposta viene successivamente dichiarata incompatibile con il diritto dell'Unione europea, la pronuncia europea non fa normalmente decorrere un nuovo termine per chiedere il rimborso.
- Per i rimborsi relativi a versamenti diretti indebiti occorre verificare il termine speciale previsto dall'art. 38 del DPR 602/1973: l'istanza deve essere presentata entro 48 mesi dal versamento.
- La data della sentenza europea, della sua pubblicazione o del suo deposito non sostituisce necessariamente il dies a quo previsto dalla normativa nazionale.
- Prima di valutare il merito dell'illegittimità dell'imposta, è essenziale controllare la tempestività dell'istanza; il decorso del termine decadenziale può determinare il rigetto anche di una pretesa sostanzialmente fondata.
- La regola va verificata in concreto considerando il tipo di versamento, il soggetto che lo ha effettuato, la natura dell'istanza e l'eventuale applicabilità di discipline speciali o diverse.
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