Cassazione Civile, Ordinanza n. 06034/2024 del 06/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
La controversia nasce da quattro avvisi di accertamento emessi nei confronti di una società operante nel gruppo La Torre, con recupero dell’Iva indebitamente detratta e di maggiori Ires e Irap, a seguito del disconoscimento di fatture emesse da società fornitrici di servizi pubblicitari. In primo grado la CTP aveva accolto i ricorsi riuniti della contribuente; in appello la CTR ha invece ritenuto che le società emittenti delle fatture fossero mere cartiere o comunque strutture fittizie, prive di reale capacità operativa, valorizzando indizi quali la breve vita delle società, la mancanza di dipendenti, la perdita della contabilità, le reticenze dei rappresentanti e gli esiti dei controlli sui terzi fornitori. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) omesso esame di fatto decisivo ex art. 360, n. 5 c.p.c., sostenendo che la CTR avrebbe ignorato il fatto che le società fornitrici avevano effettivamente svolto attività di servizi pubblicitari, come risultante da altre sentenze favorevoli passate in giudicato o comunque prodotte; 2) ulteriore omesso esame circa la presenza di collaboratori e l’effettivo svolgimento di lavori, allegati tramite corrispondenza e perizie informatiche; 3) violazione degli artt. 2909 c.c. e 116 c.p.c., per avere la CTR attribuito valore di prova legale a una sentenza resa tra terzi e non passata in giudicato; 4) nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c., sostenendo che il giudice d’appello avrebbe fatto derivare meccanicamente la frode dei fornitori a monte dall’evasione della contribuente a valle senza spiegare il nesso logico e senza rispondere alle deduzioni difensive. La Corte di cassazione ha esaminato prioritariamente il quarto motivo, dichiarandolo in parte inammissibile e in parte infondato: inammissibile perché la doglianza ex art. 112 c.p.c. era stata ricondotta impropriamente al vizio di motivazione anziché a quello di nullità, e infondato perché la motivazione della CTR, pur sintetica, era percepibile e indicava le ragioni del convincimento. La Corte ha poi ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la CTR aveva effettivamente esaminato le sentenze richiamate dalla contribuente e ne aveva escluso la decisività perché riferite a servizi diversi; ha ritenuto inammissibile il secondo motivo perché mirava a una rivalutazione del materiale probatorio; ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo, poiché la CTR non aveva attribuito efficacia di giudicato alla sentenza richiamata, ma l’aveva usata come elemento argomentativo a fronte delle sentenze prodotte dalla contribuente. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della società al pagamento delle spese di legittimità e degli ulteriori oneri di legge.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso della società contribuente. Ha confermato la decisione della CTR che aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate e quindi riconosciuto legittimi gli avvisi di accertamento relativi al recupero dell’Iva indebitamente detratta e delle maggiori imposte Ires e Irap. La Corte ha ritenuto che la motivazione della sentenza d’appello fosse sufficiente e non apparente, che non vi fosse omesso esame di fatti decisivi, che non fosse consentita in sede di legittimità una diversa valutazione delle prove, e che la CTR non avesse attribuito efficacia vincolante a una sentenza resa tra terzi. La società ricorrente è stata condannata anche al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può essere trasformato in una richiesta di diversa valutazione delle prove o in una censura sull'apprezzamento del materiale istruttorio compiuto dal giudice di merito.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
La censura per nullità della sentenza o del procedimento va ricondotta al corretto vizio processuale; l'erronea sussunzione del vizio comporta inammissibilità del motivo.
art. 112 c.p.c.
Ricorre nullità per omessa pronuncia solo quando il giudice non si pronunci affatto su domanda o eccezione; se decide sulla domanda ma omette di esaminare singole questioni, il vizio è di motivazione, non di omessa pronuncia.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La motivazione è solo apparente, e quindi nulla, solo quando non renda percepibile il fondamento della decisione e costringa l'interprete a integrarla con congetture.
art. 116 c.p.c.
Le prove sono soggette al prudente apprezzamento del giudice, salvo i casi di prova legale; una sentenza resa tra terzi non può essere automaticamente elevata a prova legale nel giudizio.
art. 2909 c.c.
Il giudicato vincola solo i soggetti e il rapporto su cui si è formato; una sentenza non passata in giudicato o resa tra terzi non esplica efficacia vincolante nel diverso giudizio.
art. 36, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
La sentenza tributaria deve contenere una motivazione sufficiente e intellegibile, tale da rendere comprensibile il percorso logico seguito dal giudice.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non consente di ottenere una nuova valutazione del merito o delle prove già esaminate dal giudice di appello.
- L'erronea qualificazione del vizio processuale denunciato in cassazione può determinare l'inammissibilità del motivo, soprattutto quando si confonde l'omessa pronuncia con il vizio di motivazione.
- La motivazione è apparente solo quando, pur esistendo graficamente, non consente di comprendere le ragioni della decisione; non basta che sia sintetica o non condivisa dalla parte.
- Le sentenze rese tra soggetti terzi non hanno efficacia di giudicato nel diverso processo e non possono essere trattate come prova legale, ma solo come elementi valutabili dal giudice secondo il prudente apprezzamento.
- Per contestare efficacemente un accertamento fondato sulla fittizietà delle operazioni fatturate, non è sufficiente richiamare documenti o giudicati relativi ad altri rapporti: occorre dimostrare la reale riferibilità e l'effettivo svolgimento delle operazioni oggetto del singolo accertamento.
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