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Sentenza

Sentenza n. 40/2026 - Trento, Sezione 1

per l'annullamento del decreto del Commissario del Governo prot. n. -OMISSIS- di data -OMISSIS-, notificato in pari data, con cui è stata respinta l’istanza d.d. 28.05.2025 del ricorrente di rimessione in termini ai fini dell’alienazione del suo compendio di armi a soggetto idoneo.

Giustizia amministrativa202500158

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TRGA Trento, Sez. UnicaSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto del Commissario del Governo di rigetto del ricorso gerarchico volto a ottenere la rimessione in termini per l’alienazione di armi, munizioni ed esplosivi sottoposti a divieto di detenzione e successivamente confiscati

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il rigetto del ricorso gerarchico proposto contro la confisca delle armi, deducendo eccesso di potere per travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria, ingiustizia manifesta e carenza ed erroneità della motivazione, nonché violazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalità, collaborazione e buona fede di cui all’art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990 e falsa applicazione dell’art. 39 TULPS. Ha sostenuto di essersi attivato per individuare un acquirente idoneo, incontrando difficoltà legate alla consistenza e al valore del compendio e all’inidoneità dei locali del primo potenziale acquirente. Ha inoltre contestato l’inderogabilità del termine assegnato per la cessione, ritenendo possibile la rimessione in termini e censurando il richiamo all’art. 37 c.p.a. quale disciplina dell’errore scusabile. Ha lamentato, infine, che l’Amministrazione avrebbe dovuto individuare una soluzione organizzativa alternativa per la conservazione delle armi. Il Tribunale ha preliminarmente precisato che il rigetto del ricorso gerarchico ha effetto meramente confermativo e non autonoma lesività; le censure devono quindi essere riferite al provvedimento originario di confisca e alle determinazioni presupposte, ormai inoppugnabili quanto alla revoca della licenza e al divieto di detenzione.

La decisione

Il ricorso è stato respinto. Il Tribunale ha ritenuto che l’art. 39 TULPS attribuisca all’autorità il potere di vietare la detenzione delle armi e imponga, con il provvedimento di divieto, l’assegnazione di un termine per la cessione a terzi, disponendo la confisca in caso di mancata cessione. La formulazione normativa, secondo il giudice, ha carattere perentorio e non consente proroghe, deroghe o rimesse in termini una volta inutilmente decorso il termine. Il termine non costituisce la durata della misura, ma il periodo concesso al destinatario per evitare la confisca mediante l’alienazione dei beni. Le difficoltà organizzative e commerciali prospettate dal ricorrente non integrano un impedimento oggettivo idoneo a derogare alla disciplina, anche perché l’onere di alienazione grava esclusivamente sull’interessato e non sull’Amministrazione. È stata inoltre valorizzata la circostanza che la confisca sia intervenuta ben oltre la scadenza del termine, sicché non risultava una sua applicazione rigidamente immediata. Il giudice ha escluso la rilevanza dell’istanza successiva di revoca del divieto di detenzione e di altra licenza posseduta dal ricorrente, poiché la legittimità della revoca della licenza di porto d’armi e del divieto di detenzione non era stata tempestivamente impugnata. Il richiamo all’art. 37 c.p.a. è stato ritenuto comunque ininfluente rispetto alla natura inderogabile del termine. Le spese sono state poste a carico del ricorrente e liquidate in euro 1.500,00, oltre accessori e oneri di legge.

Norme richiamate

  • art. 39 r.d. 773/1931 (TULPS)

    Il Prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell'articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne. [...] Quando sussistono le condizioni di cui al primo comma, con il provvedimento di divieto il prefetto assegna all'interessato un termine di -OMISSIS- giorni per l'eventuale cessione a terzi dei materiali di cui al medesimo comma. [...] Il provvedimento di divieto dispone, in caso di mancata cessione, la confisca dei materiali ai sensi dell'articolo 6, quinto comma, della legge 22 maggio 1975, n. 152.

    Il termine assegnato per la cessione è perentorio e non prorogabile; decorso inutilmente il termine, la confisca costituisce conseguenza necessaria, senza discrezionalità dell’autorità.

  • art. 37 c.p.a.

    Il richiamo alla rimessione in termini per errore scusabile, riferita al processo amministrativo, non incide sulla perentorietà del termine previsto dall’art. 39 TULPS.

  • art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990

    I principi di collaborazione e buona fede nei rapporti tra amministrazione e privato non consentono di derogare alla disciplina imperativa dettata dall’art. 39 TULPS in materia di confisca delle armi.

  • art. 6, comma 5, l. 152/1975

    Costituisce la base normativa richiamata dall’art. 39 TULPS per la confisca dei materiali non ceduti nel termine assegnato.

Massime di principio

  • Il rigetto del ricorso gerarchico ha effetto confermativo del provvedimento originario e non possiede autonoma lesività; il giudizio amministrativo deve essere riferito al provvedimento originario, già impugnato in sede gerarchica, senza necessità di una distinta impugnazione del rigetto.
  • Il termine assegnato ai sensi dell’art. 39 TULPS al destinatario del divieto di detenzione per cedere a terzi armi, munizioni e materie esplodenti è perentorio e non prorogabile; la sua inutile scadenza comporta necessariamente la confisca dei materiali.
  • Il termine previsto dall’art. 39 TULPS non delimita temporalmente la durata del divieto o della misura amministrativa, ma costituisce il periodo concesso al destinatario per evitare la confisca mediante la cessione dei beni.
  • Le difficoltà organizzative, commerciali o logistiche connesse alla ricerca di un acquirente non trasferiscono sull’amministrazione l’onere di individuare modalità alternative di conservazione delle armi e non giustificano la rimessione in termini.
  • La confisca amministrativa prevista dall’art. 39 TULPS opera autonomamente rispetto agli eventuali procedimenti penali e ai relativi esiti, poiché si fonda sulla diversa valutazione amministrativa della capacità del soggetto di abusare della detenzione delle armi.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaInvalidità del provvedimentoMotivazione del provvedimentoGiurisdizione e riparto
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiEccesso di potereDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezzaBuona fede e correttezza della PA

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