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Sentenza

Sentenza n. 1731/2026 - Napoli, Sezione 3

per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 1321/2024, RG n. 5566/2018, resa in data 14 marzo 2024 dal Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro, e pubblicata il 15 marzo 2024.

Giustizia amministrativa202500767

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento di differenze retributive, interessi, rivalutazione e spese di lite

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore della PA)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo l’inesecuzione, da parte del Ministero, della sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 1321/2024, passata in giudicato, notificata in forma esecutiva e recante la condanna al pagamento di euro 24.352,46 per differenze retributive, oltre interessi e rivalutazione, nonché di euro 2.109,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge. Ha chiesto anche la nomina di un Commissario ad acta e la condanna dell’Amministrazione al pagamento di una penalità di mora. Il Ministero ha sostenuto che il mancato pagamento non fosse imputabile a inerzia amministrativa, poiché il difensore del ricorrente non avrebbe trasmesso gli elementi contabili necessari. Il ricorrente ha replicato producendo documentazione attestante l’avvenuta trasmissione degli elementi richiesti. Ha inoltre depositato la prova della notifica della sentenza in forma esecutiva presso la sede reale del Ministero e della definitività del giudicato.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti dell’ottemperanza per l’inadempimento dell’Amministrazione e per la scadenza del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997. Ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza del giudice ordinario entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della pronuncia, pagando le somme dovute a titolo di differenze retributive, interessi, rivalutazione e spese di lite, ove non già corrisposte. Per l’ulteriore inerzia ha nominato Commissario ad acta il Prefetto di Roma, con facoltà di delega, attribuendogli il compito di compiere tutti gli atti necessari, comprese eventuali modifiche di bilancio, entro i successivi sessanta giorni dalla richiesta del ricorrente. Ha posto a carico del Ministero il compenso commissariale, liquidato in euro 800,00. Ha accolto anche la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., stabilendola nella misura degli interessi legali sull’importo complessivamente risultante dal giudicato, dal giorno della notificazione della sentenza di ottemperanza sino all’adempimento spontaneo o, se anteriore, alla scadenza del termine assegnato, ferma la necessità per il creditore di attivarsi per l’insediamento del Commissario. Il TAR ha precisato che nell’ottemperanza sono riconoscibili le spese accessorie funzionali alla pubblicazione, esame e notificazione del titolo e agli atti necessari per introdurre il giudizio, mentre non sono recuperabili le spese di precetto o di procedure esecutive civili non satisfattive, essendo rimesse alla libera scelta del creditore. Ha condannato il Ministero alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    eventuale somma di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di imporre una penalità di mora per ogni violazione o inosservanza successiva o per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato.

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    sussistenza dei presupposti per l’esperimento del rimedio giudiziale ex art. 112 e segg. c.p.a.

    Fondano l’azione di ottemperanza per ottenere l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    il termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996 (convertito in legge n. 30/1997) concede alle Amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici per eseguire i provvedimenti giurisdizionali

    La scadenza del termine di centoventi giorni costituisce, nel caso esaminato, presupposto per esperire l’ottemperanza nei confronti dell’Amministrazione statale.

  • artt. 474 ss. c.p.c.

    procedimento di esecuzione forzata disciplinato dagli artt. 474 ss., c.p.c.

    Le spese relative agli atti di precetto e alle procedure esecutive civili non satisfattive non sono poste a carico dell’Amministrazione nell’ambito dell’ottemperanza, poiché derivano dalla scelta del creditore di utilizzare un diverso strumento esecutivo.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario recante una condanna pecuniaria a carico di un’Amministrazione statale, quando sia decorso il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, e permanga l’inadempimento dell’Amministrazione.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all’Amministrazione un termine per adempiere e nominare sin dalla sentenza un Commissario ad acta, destinato a subentrare nell’esercizio dell’attività necessaria all’esecuzione qualora il termine decorra inutilmente.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata nella misura degli interessi legali sull’importo dovuto in base al giudicato, decorrendo dalla notificazione della sentenza di ottemperanza fino all’adempimento spontaneo o, se anteriore, alla scadenza del termine assegnato per adempiere.
  • Nel giudizio di ottemperanza sono riconoscibili le spese successive al titolo giudiziale che siano funzionali alla pubblicazione, all’esame, alla notificazione del titolo e all’introduzione del giudizio; non sono invece recuperabili le spese di precetto o quelle relative a procedure esecutive civili non satisfattive, perché conseguono alla libera scelta del creditore di utilizzare strumenti diversi dall’ottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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