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Sentenza

Sentenza n. 5778/2026 - Roma, Sezione 1

per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate in ordine all’istanza dell’11 ottobre 2025, avente ad oggetto il rilascio del visto per motivi di studio e la fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della richiesta del suddetto visto; nonché per l’accertamento dell’obbligo delle Amministrazioni intimate di provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze; e per la condanna delle stesse Amministrazioni intimate a provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a.

Giustizia amministrativa202512583

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. ISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato sull’istanza dell’11 ottobre 2025 diretta al rilascio del visto per motivi di studio e alla fissazione di un appuntamento per formalizzare la domanda

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a. contro il silenzio delle amministrazioni intimate sull’istanza di attivazione del procedimento per il rilascio di un visto di ingresso in Italia per motivi di studio e per la fissazione dell’appuntamento necessario alla presentazione della domanda. Ha chiesto l’accertamento dell’obbligo delle amministrazioni di provvedere, la condanna a provvedere entro trenta giorni e, in caso di inerzia, la nomina di un commissario ad acta ai sensi dell’art. 117, comma 3, c.p.a.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che, successivamente alla proposizione del ricorso, la sede diplomatica aveva fissato l’appuntamento per la presentazione della domanda di visto, calendarizzato per il 20 dicembre 2025. Tale attivazione del procedimento è stata ritenuta idonea a soddisfare integralmente la pretesa azionata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, considerando il limitato arco temporale tra la richiesta di appuntamento e la notificazione del ricorso e il comportamento collaborativo dell’amministrazione, impegnata a fronteggiare un elevatissimo numero di istanze analoghe. L’amministrazione è stata tuttavia condannata a restituire al ricorrente il contributo unificato, ove versato.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    Disciplina il rito avverso il silenzio della pubblica amministrazione; il ricorso è divenuto privo di oggetto una volta attivato il procedimento richiesto.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente la dichiarazione della cessazione della materia del contendere quando la pretesa dedotta è integralmente soddisfatta nel corso del giudizio.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce il presupposto per l’oscuramento delle generalità della parte ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati quali ulteriori presupposti per la tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Nel giudizio avverso il silenzio, la fissazione dell’appuntamento necessario alla presentazione di un’istanza amministrativa può integrare pieno soddisfacimento della pretesa azionata quando l’oggetto del ricorso è l’attivazione del procedimento e non l’ottenimento anticipato del provvedimento finale.
  • La sopravvenuta attivazione del procedimento richiesto determina la cessazione della materia del contendere ai sensi degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a., quando elimina integralmente l’utilità concreta perseguita dal ricorrente.
  • La compensazione delle spese può essere giustificata dal breve intervallo tra la richiesta amministrativa e la proposizione del ricorso, nonché dal comportamento dell’amministrazione che abbia provveduto in tempi ragionevoli tenendo conto dell’elevato numero di istanze analoghe; resta possibile la restituzione del contributo unificato a carico dell’amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

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