Cassazione Penale, Sentenza n. 2629/2024 del 22/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per presunta estinzione del reato per prescrizione. Il ricorrente deduceva violazione degli artt. 157, comma 2, e 161, secondo comma, cod. pen., sostenendo che la prescrizione del reato ascritto si era già perfezionata anteriormente alla pronuncia di secondo grado e che pertanto la Corte di appello avrebbe dovuto dichiarare estinto il reato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto applicabile la disciplina della sospensione del corso della prescrizione introdotta dalla riforma Orlando (legge 23 giugno 2017) per i fatti commessi nel periodo di vigenza di quella norma (dal 3/8/2017 al 31/12/2019). Tale sospensione comporta l'aggiunta, al termine di prescrizione per le contravvenzioni, di un periodo massimo di un anno e sei mesi; di conseguenza la prescrizione non era maturata prima della sentenza di secondo grado e il termine estintivo sarebbe corso fino al 10/04/2024. Conseguentemente la condanna confermata in appello rimane valida e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 159 cod. pen. (secondo comma, nella versione introdotta dalla legge 23 giugno 2017, c.d. riforma Orlando)
Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso nei seguenti casi: 1) dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo di giudizio, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi; 2) dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di secondo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi. I periodi di sospensione di cui al secondo comma sono computati ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere dopo che la sentenza del grado successivo ha prosciolto l'imputato ovvero ha annullato la sentenza di condanna nella parte relativa all'accertamento della responsabilità o ne ha dichiarato la nullità ai sensi dell'articolo 604, commi 1, 4 e 5 bis, del codice di procedura penale.
La Corte ha ritenuto che questa disciplina di sospensione sia applicabile ai reati commessi nel periodo di vigenza della legge Orlando (3/8/2017-31/12/2019) e che il periodo di sospensione (fino a 1 anno e 6 mesi) va aggiunto al termine di prescrizione ordinario.
legge 23 giugno 2017, n. 103 (c.d. riforma Orlando)
Ha introdotto la sopra richiamata causa di sospensione dell'art. 159, applicabile ai fatti commessi dopo l'entrata in vigore (3/8/2017). La Corte l'ha considerata più favorevole rispetto alle modifiche successive e, dunque, applicabile retroattivamente ai fatti nel suo periodo di vigenza.
legge 9 gennaio 2019, n. 3 (c.d. riforma Bonafede)
Ha modificato il regime prevedendo la sospensione dalla pronuncia della sentenza di primo grado fino all'esecutività della sentenza (sospensione più ampia), con entrata in vigore differita al 1/1/2020. La Corte ha ritenuto che questa disciplina non fosse applicabile ai fatti commessi nel periodo 2017-2019.
legge 27 settembre 2021, n. 134 (c.d. riforma Cartabia) e art. 161-bis cod. pen.
Ha abrogato i commi introdotti dalla riforma Bonafede e ha introdotto l'art. 161-bis, che determina la cessazione definitiva del corso della prescrizione a partire dalla pronuncia della sentenza di primo grado. La Corte ha stabilito che tale istituto opera per i reati commessi dal 1/1/2020 in poi, in continuità con la causa di sospensione posta dalla legge n. 3/2019.
art. 2 cod. pen. (principio della norma più favorevole)
Applicazione retroattiva della norma più favorevole all'imputato. La Corte ha applicato la disciplina più favorevole vigente nel periodo in cui il reato è stato commesso (riforma Orlando).
artt. 157 e 161 cod. pen. (richiamati dal ricorso)
Citate dal ricorrente come norme di riferimento per la prescrizione; la Corte ha valutato la ringhiera normativa e la successione delle riforme rilevanti per la decorrenza e la sospensione/cessazione del termine prescrizionale.
Massime di principio
- Applicare la regola temporale: la disciplina della sospensione o cessazione della prescrizione da applicare dipende dalla data del fatto (dies a quo). Per reati commessi tra il 3/8/2017 e il 31/12/2019 c'è applicazione della sospensione introdotta dalla riforma Orlando; per reati commessi dal 1/1/2020 si applicano le modifiche successive (riforma Bonafede/Cartabia e, dal 2021, l'art. 161-bis).
- Nel dubbio, va applicata la norma più favorevole all'imputato (art. 2 cod. pen.): se una disposizione anteriore allunga meno il termine di prescrizione rispetto a una successiva, la più favorevole è quella che riduce la perseguibilità; viceversa, se la disposizione anteriore prolunga la prescrizione meno della successiva, occorre verificare il dies a quo.
- La causa di sospensione prevista dalla riforma Orlando (fino a 1 anno e 6 mesi) si computa nel termine prescrizionale e può spostare la scadenza della prescrizione oltre la pronuncia di grado successivo.
- L'introduzione dell'art. 161-bis (cessazione del corso della prescrizione dalla sentenza di primo grado) va applicata ai fatti commessi dal 1/1/2020 e non retroattivamente ai fatti anteriori al suo dies a quo, secondo la logica di continuità normativa seguita dalla Corte.
- In caso di annullamento con rinvio della sentenza di primo grado, la prescrizione non si azzera: riprende il suo corso dalla data della sentenza di annullamento (non si ricomincia da capo).
- In sede di impugnazione in Cassazione è necessario dedurre i vizi in modo specifico; tuttavia la Corte può decidere anche nel merito se il ricorso sia infondato, e la mera eccezione di prescrizione richiede corretto inquadramento temporale delle norme applicabili.
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