Sentenza del 19/01/2018 n. 217 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Stabile organizzazione personale - presupposti - agente con potere di rappresentanza - è necessario - rapporto di conto corrente con banche italiane - non è rilevante - residenza della persona fisica in Italia - non è sufficiente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Amministrazione finanziaria contestava alla società egiziana l'esistenza di una stabile organizzazione personale in Italia, facendo leva principalmente sul fatto che il suo amministratore fosse residente in Italia e che ingenti somme fossero state versate su un conto corrente intestato alla società presso banche italiane. La questione consisteva nello stabilire se tali elementi fossero sufficienti a dimostrare che l'amministratore operasse in Italia quale agente della società, con potere di rappresentarla e di concludere contratti in suo nome e per suo conto. Nel caso concreto, l'attività riguardava la vendita di pacchetti turistici ad agenzie di viaggio italiane per conto della società egiziana.
La decisione
La pretesa dell'Amministrazione finanziaria è stata respinta, non essendo stata dimostrata la stipulazione di contratti in Italia da parte dell'amministratore in nome e per conto della società non residente. La presenza di un conto corrente italiano con rilevanti movimentazioni e la residenza italiana dell'amministratore sono state ritenute circostanze non sufficienti, da sole, a configurare una stabile organizzazione personale. Occorreva provare anche l'effettivo svolgimento, in Italia, di un'attività sostanziale nell'interesse della società e con i poteri rappresentativi richiesti dalla normativa.
Norme richiamate
Art. 162 del d.P.R. 917/1986 (TUIR)
La stabile organizzazione personale presuppone l'esistenza di una persona che operi per conto dell'impresa non residente e che abbia ed eserciti abitualmente il potere di concludere contratti in nome dell'impresa.
La norma richiede una verifica sostanziale dell'attività svolta in Italia: non bastano la residenza italiana della persona, l'esistenza di rapporti bancari o altri indizi formali. È necessario dimostrare che la persona abbia concretamente operato nell'interesse della società non residente e, in particolare, che abbia stipulato contratti o esercitato effettivi poteri rappresentativi per suo conto.
Massime di principio
- La stabile organizzazione personale non può essere desunta automaticamente dalla residenza italiana dell'amministratore o del rappresentante di una società estera.
- La presenza di un conto corrente italiano e di rilevanti movimentazioni finanziarie costituisce, al più, un elemento indiziario, ma non dimostra da sola l'esistenza di una stabile organizzazione.
- L'Amministrazione deve provare concretamente che la persona operante in Italia svolgesse abitualmente attività per conto della società non residente e avesse il potere, effettivamente esercitato, di concludere contratti in suo nome.
- La valutazione deve concentrarsi sui fatti sostanziali e sull'attività effettivamente svolta, non soltanto su elementi formali come la residenza, la carica ricoperta o l'intestazione di rapporti bancari.
- In situazioni analoghe, è decisivo raccogliere documentazione su chi negozia e firma i contratti, sui poteri di rappresentanza, sulle istruzioni ricevute dalla società estera e sul luogo concreto in cui viene svolta l'attività commerciale.
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