Sentenza n. 2634/2026 - Milano, Sezione 5
per l'annullamento 1. del Decreto Rettorale prot. n. -OMISSIS- del 27/11/2024, con cui è stato comunicato al Sig. -OMISSIS- il Provvedimento disciplinare adottato nei suoi confronti, consistente nella “sospensione dalle prove parziali e dagli esami di profitto per 3 mesi, dal 27 novembre 2024 al 26 febbraio 2025”, nell’inserimento del provvedimento disciplinare nel fascicolo personale dell’alunno, nella comunica-zione “agli uffici interessati della Direzione Students Outreach & Support, della Direzione Market & Partners, dell’ISU Bocconi e alla Commissione di laurea in sede di discussione della tesi di lau-rea/valutazione del lavoro finale”, oltre agli effetti del provvedimento su eventuali benefici economici accordati dall’Università; 2. di tutti i verbali delle sedute e delle riunioni della Commissione Disciplinare e del Consiglio Accademico, ancorché non conosciuti, ivi incluso il verbale della seduta del 26/11/2024, richiamato nei Decreti Rettorali; 3. della lettera prot. n. -OMISSIS- del 12/11/2024, inviata dall’Università via e-mail, con cui è stato comunicato l’avvio del procedimento disciplinare nei confronti dell’alunno -OMISSIS-; 4. della comunicazione sull’Agenda digitale dell’Università (-OMISSIS-) del 29/10/2024 con cui è stata comunicata al Sig. -OMISSIS- la contestazione disciplinare nei suoi confronti; 5. del Decreto Rettorale prot. n. -OMISSIS- del 13/12/2024, che, con un’autotutela in parte qua, ossia nella parte in cui, rispetto al Primo Decreto Rettorale, ha espunto l’indicazione degli uffici interessati dalla comunicazione del provvedimento disciplinare (“della Direzione Students Outreach & Support, della Direzione Market & Partners, dell’ISU Bocconi”), oltre alla comunicazione “alla Commissione di laurea in sede di discussione della tesi di laurea/valutazione del lavoro finale”, ha “annullato e sostituito la precedente [nota] prot. -OMISSIS- del 27/11/2024” comunicando all’alunno la “sospensione dalle prove parziali e dagli esami di profitto per 3 mesi, dal 27 novembre 2024 al 26 febbraio 2025”, informandolo che “il predetto provvedimento sarà inserito nel Suo fasci-colo personale e comunicato agli uffici interessati” e che lo stesso avrebbe potuto avere effetto su eventuali benefici economici accordati dall’Università; 6. del parere della Commissione Disciplinare con cui la stessa ha proposto al Rettore la sanzione ritenuta applicabile; del verbale e proposta di sanzione del Rettore, ancorché non conosciuti; 7. nonché di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto; (congiuntamente, gli “Atti Impugnati”); NONCHE’ PER L’ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA del diritto del Ricorrente ad ottenere la riduzione della sanzione e ad essere ammesso, anche con riserva, a sostenere gli esami che non ha potuto sostenere (European Law e Diritto Contabile) a causa del Provvedimento Disciplinare, mediante la fissazione di una sessione straordinaria di prove parziali ed esami di profitto E, CONSEGUENTEMENTE, PER LA CONDANNA, AI SENSI DEGLI ARTT. 30 e 34 C.P.A. dell’Università alla rivalutazione della sanzione disposta nei confronti del Sig. -OMISSIS- e alla fissa-zione di una sessione straordinaria di esami che gli consenta di recuperare i due esami (European Law e Diritto Contabile) che non ha potuto sostenere a causa del Provvedimento disciplinare disposto nei suoi confronti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento disciplinare universitario di sospensione per tre mesi dalle prove parziali e dagli esami di profitto, con ulteriori effetti sul fascicolo personale, sulle comunicazioni interne e su eventuali benefici economici
Esito
Favorevole al resistente (università)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva impugnato il decreto rettorale del 27 novembre 2024, gli atti del procedimento disciplinare presupposti e il successivo decreto rettorale del 13 dicembre 2024, chiedendo l’annullamento degli atti, l’accertamento del diritto alla riduzione della sanzione e all’ammissione agli esami non sostenuti, nonché la condanna dell’Università alla rivalutazione della sanzione e alla fissazione di una sessione straordinaria d’esami. Nel corso del giudizio, dopo avere rinunciato alla domanda cautelare, il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla definizione della controversia e ha chiesto la declaratoria di improcedibilità, con compensazione delle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Il giudice ha ritenuto che, fino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, la parte disponga dell’azione e possa dichiarare di non avere più interesse alla definizione del giudizio. Tale dichiarazione impone al giudice di prenderne atto, poiché il giudice non può procedere d’ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire. Nulla sulle spese, considerata la mancata costituzione dell’Università.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso.
artt. 30 e 34 c.p.a.
Richiamati nelle domande formulate dal ricorrente, ma non applicati dal giudice per effetto della declaratoria di improcedibilità.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Posto a fondamento dell’oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- Fino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, la parte ricorrente conserva la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere più interesse alla definizione del giudizio.
- La dichiarazione univoca di sopravvenuta carenza di interesse resa dalla parte prima della decisione impone al giudice di dichiarare l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
- Il giudice amministrativo non può procedere d’ufficio alla decisione nel merito né sostituirsi alla parte nella valutazione della permanenza dell’interesse ad agire.
- La mancata costituzione della parte intimata comporta, in assenza di attività difensiva cui riferire la soccombenza, la statuizione di nulla sulle spese.
Come è indicizzato
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