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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9565/2024 del 06/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione proposto dall'imputato con due censure principali: (I) violazione dell'art. 180 c.p.p. e nullità del verbale di accertamento tecnico urgente ex art. 354 c.p.p., per presunta mancata somministrazione dell'avviso di farsi assistere da difensore di fiducia e per la redazione del verbale in momento successivo all'accertamento etilometrico; (II) trattamento sanzionatorio errato eccessivo: il Tribunale avrebbe riconosciuto le circostanze attenuanti generiche in equivalenza con l'aggravante notturna (art. 186 comma 2-sexies C.d.S.), contravvenendo all'art. 186 comma 2-septies C.d.S. che vieta il bilanciamento per equivalenza/prevalenza, con conseguente errata determinazione della pena (tre mesi di arresto e €1.500 di ammenda).

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo come inammissibile o infondato: ha ritenuto sufficiente, ai fini della prova dell'avviso, la menzione nel verbale di accertamento (valore fidefacente degli atti di polizia giudiziaria) e ha affermato che la redazione non contestuale del verbale non determina automaticamente la nullità. Invece ha accolto il secondo motivo: il giudice di primo grado aveva erroneamente bilanciato le attenuanti con l'aggravante e la Corte d'appello aveva ulteriormente sbagliato non riducendo la pena detentiva; la Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza limitatamente al giudizio di bilanciamento delle attenuanti generiche e ha rideterminato la pena detentiva in mesi due di arresto (riduzione da tre a due mesi), lasciando impregiudicata la parte pecuniaria come risultante dalla sentenza

Norme richiamate

  • art. 186 Codice della Strada (comma 2, lett. b))

    Tipicizza la fattispecie di guida in stato di ebbrezza con pena fino a sei mesi di arresto e ammenda; criterio di base per la condanna.

  • art. 186 Codice della Strada (comma 2-sexies)

    Introduce l'aggravante dell'orario notturno che comporta un aumento della sola pena pecuniaria (da un terzo a metà).

  • art. 186 Codice della Strada (comma 2-septies)

    Stabilisce che le circostanze attenuanti concorrenti con l'aggravante di cui al comma 2-sexies non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti; le diminuzioni di pena si operano sulla quantità risultante dall'aumento pecuniario conseguente all'aggravante.

  • art. 114 disp. att. c.p.p.

    Prevede l'obbligo di avvertire la persona sottoposta ad accertamento della facoltà di farsi assistere da difensore; la Corte ha ritenuto che la menzione nel verbale sia prova sufficiente dell'avviso.

  • art. 354 c.p.p.

    Disciplina il verbale di accertamenti urgenti; la Corte ha escluso che la redazione non contestuale determini automaticamente nullità dell'accertamento etilometrico.

  • art. 180 c.p.p.

    Richiamato dalla difesa per la presunta violazione procedurale: la Corte ha ritenuto la doglianza riproposizione di questioni già trattate e non fondata.

  • art. 606, comma 3 e art. 609, comma 2 c.p.p.

    Richiamati in relazione all'inammissibilità di doglianze non devolute alla Corte d'appello; la Cassazione ha osservato che alcune censure non erano state debitamente devolute e quindi inammissibili.

  • art. 620, comma 1, lett. I), c.p.p.

    Consente alla Corte di cassazione, in presenza di vizio correggibile, di rideterminare la pena; la Corte l'ha utilizzato per ridurre la pena detentiva da tre a due mesi dopo aver annullato senza rinvio la parte relativa al bilanciamento.

  • Giurisprudenza: Sez. 4, n. 3913 del 17/12/2020 (Asunis)

    Conferma il valore fidefacente degli atti di polizia giudiziaria in tema di avviso ex art. 114 disp. att. c.p.p.; richiamata per sostenere che la menzione nel verbale prova l'avviso.

  • Giurisprudenza: Sez. 5, n. 25799 del 12/12/2015

    Conferma che non è obbligatoria la redazione contestuale del verbale di accertamento etilometrico: l'avvertimento orale prima dell'esame, poi trascritto successivamente, è sufficiente.

Massime di principio

  • La semplice annotazione nel verbale di polizia giudiziaria che attesta l'avviso ex art. 114 disp. att. c.p.p. ha carattere fidefacente e in genere è sufficiente per provare che l'avviso è stato reso; dubbi formali sulla somministrazione devono essere concretamente dimostrati.
  • La redazione non contestuale del verbale di accertamento etilometrico non comporta automaticamente nullità dell'esame: è sufficiente che l'avvertimento sia stato espresso oralmente prima dell'esame e poi riportato nel verbale.
  • Le doglianze non devolute alla Corte d'appello possono essere dichiarate inammissibili in Cassazione (richiamo agli artt. 606 e 609 c.p.p.): è importante porre in appello tutte le questioni rilevanti.
  • Quando un'aggravante (es. orario notturno) incide soltanto sulla pena pecuniaria (art. 186 c.d.s.), le circostanze attenuanti non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto all'aggravante (art. 186 comma 2-septies); le eventuali diminuzioni si calcolano sulla quantificazione già aumentata dall'aggravante.
  • Se il giudice di merito errato concede attenuanti in equivalenza a un'aggravante e ciò produce un errore nella determinazione delle pene, la Cassazione può annullare limitatamente al bilanciamento e, ove possibile, rideterminare la pena (art. 620 c.p.p.) senza rinviare.
  • In casi simili il ricorrente può ottenere una modifica parziale della pena (es. riduzione della parte detentiva) anche se la condanna sostanziale viene confermata; la tutela piena richiede che le censure procedurali e di diritto siano correttamente formulate e devolute ai giudici del merito.

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