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Sentenza

Sentenza n. 2405/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 14338/2023, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202400687

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale di demolizione di opere abusive e di ripristino dello stato dei luoghi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’appellante ha impugnato la sentenza del TAR Lazio n. 14338/2023, che aveva respinto il ricorso contro l’ordinanza di demolizione n. 347 del 30 agosto 2021. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 27, comma 2, d.P.R. 380/2001, lamentando il mancato coinvolgimento o la previa consultazione delle amministrazioni competenti alla tutela paesaggistica e sostenendo che il loro intervento avrebbe potuto incidere sul procedimento demolitorio. Con il secondo motivo ha censurato la violazione del termine di 45 giorni previsto dall’art. 27, comma 3, d.P.R. 380/2001 tra l’ordinanza di sospensione dei lavori e il provvedimento definitivo. Con il terzo motivo ha sostenuto che il sequestro penale dell’immobile impedisse l’adozione o l’esecuzione dell’ordine di demolizione.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile per genericità e comunque infondato: la censura relativa alla mancata consultazione delle amministrazioni competenti non indicava concretamente quali elementi avrebbero potuto incidere sulla decisione, mentre gli elementi disponibili erano sufficienti a disporre la demolizione. Il secondo motivo è stato respinto perché il termine di 45 giorni previsto dall’art. 27, comma 3, d.P.R. 380/2001 ha natura ordinatoria; inoltre, esso incide sull’efficacia del provvedimento di sospensione dei lavori, non sulla validità dell’ordinanza di demolizione. Il terzo motivo è stato respinto perché il sequestro penale preventivo dell’immobile abusivo non costituisce un impedimento assoluto all’ottemperanza dell’ordine demolitorio. Il destinatario deve eventualmente chiedere all’autorità giudiziaria il dissequestro ai fini della demolizione, secondo la procedura prevista dall’art. 85 disp. att. c.p.p.; la questione riguarda comunque l’esecuzione dell’ordine e non la legittimità della sua adozione. L’appellante è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 4.000, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 27, comma 2, d.P.R. 380/2001

    La mancata consultazione delle amministrazioni competenti alla tutela paesaggistica non determina l’illegittimità dell’ordine demolitorio quando la censura sia generica e gli elementi acquisiti siano autonomamente sufficienti a fondare la demolizione.

  • art. 27, comma 3, d.P.R. 380/2001

    Il termine di 45 giorni tra l’ordinanza di sospensione dei lavori e il provvedimento definitivo è ordinatorio e incide sull’efficacia della sospensione, non sulla validità dell’ordinanza di demolizione.

  • art. 85 disp. att. c.p.p.

    Il destinatario di un ordine di demolizione relativo a un immobile sottoposto a sequestro penale può chiedere il dissequestro del bene, con eventuali prescrizioni, al fine di eseguire la demolizione.

Massime di principio

  • Il termine di 45 giorni previsto dall’art. 27, comma 3, d.P.R. 380/2001 tra l’ordinanza di sospensione dei lavori e il provvedimento definitivo ha natura ordinatoria e la sua inosservanza non determina l’illegittimità dell’ordinanza di demolizione, incidendo soltanto sull’efficacia della sospensione.
  • Il sequestro penale preventivo di una costruzione abusiva non costituisce un impedimento assoluto all’esecuzione dell’ordine amministrativo di demolizione né incide sulla legittimità della sua adozione; il destinatario deve attivarsi per ottenere il dissequestro del bene ai fini demolitori.
  • La questione derivante dal sequestro penale dell’immobile abusivo attiene, al più, alla fase esecutiva dell’ordine di demolizione e non alla validità del provvedimento repressivo.
  • Una censura sulla mancata consultazione di altre amministrazioni è inammissibile per genericità quando non individui concretamente quali valutazioni o elementi ulteriori avrebbero potuto modificare l’esito del procedimento; essa è comunque infondata se gli elementi acquisiti dall’amministrazione sono autonomamente sufficienti a giustificare la demolizione.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniDecisione e riti specialiAppello
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiEfficacia ed esecutorietàTermini del procedimentoLegittimazione e interesse a ricorrere

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