Cassazione Penale, Sentenza n. 40268/2025 del 16/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte di appello di Bari sollevando due motivi: 1) vizio di motivazione: si censurava che la condanna fosse fondata soltanto sul dato ponderale della cocaina e sulle ingenti somme di denaro rinvenute, senza affrontare e confutare la versione difensiva che sosteneva l'uso personale della sostanza; 2) violazione di legge in relazione all'art. 58 della legge n. 689/1981: si contestava il diniego della conversione della pena detentiva nella corrispondente sanzione pecuniaria in quanto la Corte aveva ritenuto preclusa l'applicazione della pena sostitutiva per effetto della sospensione condizionale, mentre i fatti erano anteriori alla riforma che ha introdotto tale divieto e quindi andava applicata la disciplina previgente più favorevole.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo per genericità e perché la motivazione di merito era congrua e completa: gli elementi (tentativo di ingestione, peso e purezza della sostanza, denaro rinvenuto, agenda con contabilità) giustificavano la qualificazione a fini di spaccio. Sul secondo motivo la Corte ha invece accolto parzialmente il ricorso con riferimento alla posizione di Angelo Flena: ha ritenuto applicabile la disciplina più favorevole all'imputato, essendo il fatto anteriore alla modifica normativa che ha limitato l'applicabilità delle pene sostitutive quando sia concessa la sospensione condizionale; conseguentemente ha annullato la parte della sentenza che ha negato la sanzione pecuniaria sostitutiva per Flena e ha rinviato ad altra Sezione della Corte di appello di Bari per nuovo giudizio su quel punto. Per il resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Per Pietro Gaggiano il ricorso è stato dichiarato inammissibile e questi è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5
La fattispecie è stata ricondotta alla normativa sugli stupefacenti (detenzione ai fini di cessione) ai sensi di tale disposizione, sulla base degli elementi probatori indicati in motivazione
legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 58
Discussa in relazione alla conversione della pena detentiva nella sanzione pecuniaria; la Corte ha ritenuto che, per fatti anteriori alla modifica normativa che ha introdotto limiti, vada applicata la disciplina previgente più favorevole
art. 61-bis, legge 24 novembre 1981, n. 689 (norma modificata dall'art. 71, comma 1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150)
La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui il divieto introdotto con decorrenza successiva non si estende ai fatti commessi anteriormente; perciò non può precludere automaticamente l'applicazione della pena sostitutiva se il fatto è anteriore all'entrata in vigore della disciplina restrittiva
cod. pen., art. 2, comma quarto
Applicazione della norma più favorevole all'imputato in presenza di successione di leggi penali nel tempo: principio invocato per ritenere applicabile la disciplina previgente più favorevole
art. 545-bis cod. proc. pen.; d.lgs. 19 marzo 2024, n. 3
La Corte ha osservato che la novella non ha regolato i rapporti tra sospensione condizionale e pene sostitutive e quindi non modifica il principio di applicazione della norma più favorevole per i fatti anteriori
Massime di principio
- Per distinguere detenzione per uso personale da detenzione a fini di spaccio il giudice valuta congiuntamente più elementi: peso e purezza della sostanza, comportamento degli imputati (es. tentativo di ingerire la droga), ingenti somme di denaro, appunti/contabilità e la mancanza di spiegazioni plausibili fornite dalla difesa
- Una censura per "vizio di motivazione" è fragile se generica: il ricorso deve indicare con precisione le carenze logiche o probatorie; non è sufficiente riproporre in termini generici le argomentazioni già esaminate in cassazione
- Quando intervengono modifiche normative sfavorevoli all'imputato dopo il fatto, si applica il principio di retroattività della norma più favorevole (art. 2 c.p.): se il fatto è anteriore a una disposizione che restringe l'accesso a benefici, va valutata la disciplina precedente più favorevole
- Il diniego di una pena sostitutiva a motivo della sospensione condizionale va esaminato alla luce della normativa vigente al momento del fatto; in casi simili può essere possibile l'annullamento parziale e il rinvio limitato sul punto
- La cassazione può essere accolta solo parzialmente: la pronuncia può annullare solo le parti della sentenza relative a specifici profili (es. applicazione di una sanzione sostitutiva) e rinviare per nuovo esame, lasciando impregiudicata la condanna nel resto
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