Cassazione Civile, Ordinanza n. 25333/2022 del 25/08/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (professore universitario)
La controversia
La controversia riguarda la domanda di un professore ordinario a tempo pieno, impegnato in attività assistenziale presso una struttura universitaria/ospedaliera, volta a ottenere la rideterminazione dell'indennità perequativa ex art. 31 d.P.R. n. 761/1979. Il professore sosteneva che l'assegno dovesse essere calcolato tenendo conto del trattamento fondamentale e accessorio previsto dai CCNL per i dirigenti medici che svolgevano incarichi analoghi, poiché gli era stata attribuita la direzione di un dipartimento assistenziale di medicina di laboratorio. L'azienda ospedaliera ha impugnato la decisione favorevole, deducendo: (1) violazione dell'art. 31 d.P.R. n. 761/1979, contrasto con precedenti giurisprudenziali e vizi motivazionali, sostenendo che la documentazione prodotta non bastasse a provare la natura dell'incarico; (2) violazione della disciplina di settore e del CCNL dirigenza medica, affermando che l'indennità andasse commisurata al trattamento dei medici di pari mansioni, funzioni e anzianità e che l'onere probatorio non fosse stato assolto con sola documentazione; (3) violazione del d.lgs. n. 517/1999, deducendo che le differenze economiche eventualmente spettanti potevano essere riconosciute solo dal momento in cui fossero state completate le operazioni amministrative di individuazione delle strutture, e non da data anteriore.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili le censure che, sotto la veste di vizio motivazionale, miravano in realtà a contestare la sufficienza della motivazione confrontandola con precedenti giurisprudenziali, richiamando il principio per cui il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. è oggi limitato all'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante. Ha inoltre ritenuto infondate le doglianze sulla violazione dell'art. 31 d.P.R. n. 761/1979 e del d.lgs. n. 517/1999, ribadendo che l'indennità perequativa deve essere commisurata al trattamento economico del dirigente medico che svolge le medesime funzioni, considerando l'evoluzione normativa e contrattuale e, in particolare, la natura dell'incarico e l'anzianità. La Corte ha valorizzato il fatto che la sentenza impugnata aveva accertato, in fatto, l'attribuzione al professore delle funzioni di direttore di dipartimento, con conseguente equiparazione al dirigente di secondo livello. Le spese sono state poste a carico della ricorrente in favore del controricorrente, mentre sono state compensate nei rapporti con l'università, chiamata solo per la ricostituzione del contraddittorio. È stato anche dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. n. 761/1979
La Corte lo considera nella cornice delle tabelle di equiparazione e dell'indennità perequativa, da leggere in modo dinamico e coordinato con l'evoluzione normativa e contrattuale, mantenendo il criterio della parificazione a fronte di pari funzioni, mansioni e anzianità.
d.lgs. n. 502/1992
È richiamato per la disciplina della dirigenza medica e per la distinzione degli incarichi in relazione alla natura della struttura diretta e alle responsabilità connesse.
d.lgs. n. 517/1999
È interpretato come norma che, nel nuovo assetto della dirigenza medica universitaria, conserva transitoriamente l'equiparazione economica 'in godimento' fino all'attuazione del nuovo regime, senza svincolarla dalla comparazione con pari funzioni e anzianità.
art. 27 CCNL 8.6.2000
È richiamato come disciplina contrattuale che tipizza quattro incarichi dirigenziali e commisura il trattamento economico alla natura semplice o complessa della struttura e alle maggiori o minori responsabilità dell'incarico.
art. 51 CCNL 5.12.1996
È richiamato per la precedente modulazione del trattamento economico del dirigente medico sulla base della graduazione delle strutture.
art. 102 d.P.R. n. 382/1980
È letto come norma che stabilisce le corrispondenze tra categorie universitarie e posizioni mediche secondo il sistema classificatorio allora vigente, ma da applicarsi poi in chiave dinamica alla luce delle successive riforme.
art. 360 nn. 3, 4 e 5 c.p.c.
La Corte ribadisce che il vizio motivazionale è oggi deducibile solo nei limiti dell'anomalia costituzionalmente rilevante; inoltre, la censura che mira a rivalutare il fatto sotto forma di violazione di legge è inammissibile in cassazione.
art. 132 n. 4 c.p.c.
È il parametro evocato per le sole ipotesi di mancanza assoluta della motivazione o anomalie equiparabili, non per il semplice dissenso sulla ricostruzione del fatto.
art. 118 disp. att. c.p.c.
È richiamato per rinviare alla motivazione delle precedenti pronunce sul quadro normativo e contrattuale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente, precisando che l'esenzione generale non opera per gli enti pubblici autonomi.
art. 380-bis c.p.c.
È richiamato per la trattazione in camera di consiglio non partecipata.
Massime di principio
- Il vizio di motivazione denunciabile in cassazione, dopo la riformulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c., è configurabile solo in presenza di un'anomalia motivazionale che si traduca in violazione costituzionalmente rilevante, non quando si contesti semplicemente la sufficienza o la correttezza logica della motivazione.
- Le tabelle di equiparazione e i meccanismi perequativi in ambito universitario-sanitario non vanno letti in senso statico, ma in modo dinamico e coordinato con l'evoluzione del sistema normativo e contrattuale, mantenendo come criterio guida la parità di funzioni, mansioni e anzianità.
- Ai fini della determinazione dell'indennità perequativa spettante al personale universitario impegnato nell'assistenza, rileva il trattamento economico del dirigente medico che svolge incarichi analoghi, comprensivo di trattamento fondamentale e accessorio, in relazione alla natura dell'incarico e alla struttura diretta.
- La contestazione in cassazione dell'accertamento compiuto dal giudice di merito sulla natura concreta dell'incarico non è ammissibile quando, sotto la veste di violazione di legge, richieda una nuova valutazione del fatto.
- Quando una parte è chiamata in giudizio solo per ricostituire il contraddittorio e non vi sono specifiche censure nei suoi confronti, le spese possono essere compensate nel rapporto processuale con essa.
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