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Sentenza

Sentenza n. 3331/2026 - Milano, Sezione 2

per l'annullamento della deliberazione del Consiglio Regionale della Regione Lombardia, n. 53 del 27.7.2023, pubblicato sul BURL, serie ordinaria, del 14.8.2023, avente ad oggetto “Individuazione dei valichi montani in Regione Lombardia ottemperanza alla sentenza del Tar Lombardia n. 852 del 5 aprile 2023”, nonché della deliberazione della Giunta regionale della Lombardia, n. 479, del 19 giugno 2023.

Giustizia amministrativa202302054

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: deliberazione del Consiglio Regionale della Lombardia n. 53 del 27 luglio 2023 e deliberazione della Giunta regionale n. 479 del 19 giugno 2023 sull'individuazione dei valichi montani da sottoporre a tutela

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni regionali e locale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'associazione ricorrente ha impugnato gli atti regionali adottati in pretesa ottemperanza a una precedente sentenza del TAR, contestando la violazione dell'art. 21, comma 3, della legge n. 157/1992, il difetto di istruttoria e di motivazione e l'eccesso di potere. Secondo la ricorrente, le amministrazioni avrebbero individuato soltanto un numero limitato di valichi montani, omettendo di ricomprendere la totalità dei valichi interessati dalle rotte migratorie dell'avifauna, la cui esistenza e localizzazione sarebbero note. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, rappresentando che una successiva sentenza del TAR aveva individuato tutti i valichi lombardi da sottoporre a tutela, e che una modifica normativa e una nuova deliberazione regionale avevano definitivamente superato gli atti impugnati. Le amministrazioni resistenti hanno aderito alla richiesta di definizione in rito e di compensazione delle spese.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a., senza esaminare nel merito le censure di violazione di legge, difetto di istruttoria, difetto di motivazione ed eccesso di potere. Il Collegio ha ritenuto che gli eventi sopravvenuti avessero reso priva di utilità una pronuncia sugli atti impugnati e che la dichiarazione espressa della ricorrente di non avere più interesse imponesse la definizione del giudizio in rito, in applicazione del principio dispositivo. Il giudice non può sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse a ricorrere. Le spese sono state integralmente compensate in ragione della natura processuale della decisione e della concorde richiesta delle parti.

Norme richiamate

  • art. 21, comma 3, l. n. 157/1992

    Norma indicata dalla ricorrente quale parametro di legittimità degli atti regionali, ma non esaminata nel merito a causa dell'improcedibilità del ricorso.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse; la disposizione è stata applicata in presenza della dichiarazione della ricorrente e di eventi sopravvenuti che avevano reso inutile la pronuncia di merito.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato nell'epigrafe insieme all'art. 35 c.p.a.; dal testo non emerge una specifica interpretazione ulteriore.

Massime di principio

  • La dichiarazione espressa della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione, quando eventi sopravvenuti rendano inutile una pronuncia di merito, determina l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
  • In applicazione del principio dispositivo, il giudice amministrativo non può sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire e deve prendere atto della sopravvenuta carenza di interesse quando questa sia espressamente dichiarata dal ricorrente.
  • La sopravvenienza di una nuova disciplina, di nuovi atti amministrativi o di una pronuncia giudiziale che superino gli effetti degli atti impugnati può rendere priva di utilità la decisione di merito e comportare l'improcedibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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